Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tribuitario - Termine breve per il ricorso epr cassazione - Decorrenza


2005-06-26
abstract: Sentenza Cassazione 26.5.2005 n. 11156

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


S

Si rimette  la  causa  al  Primo  Presidente  perche' valuti l'opportunita' di
rimandare alle  Sezioni  Unite  la  questione  se,  a  seguito dell'entrata in
vigore del  D.lgs.  30  luglio  1999 n. 300, sia divenuto inapplicabile l'art.
21 L  13  maggio  1999  n.  133,  che  impone  ai fini del decorso del termine
"breve" di  cui  all'art.  325, comma 2, cpc, la notifica delle sentenze delle
Commissioni tributarie   regionali   presso  l'Ufficio  dell'Avvocatura  dello
Stato o  se,  invece,  il  termine breve decorra dalla notifica della sentenza
alla competente Agenzia locale.

 

                                                        
  . apertasi  la  successione  di  N.R., l'avente causa P.B. ha denunciato un
credito di  lire  500  miliardi,  sul quale l'Ufficio ha liquidato una imposta
di successione di lire 237.802.040;                                          
  . nella  liquidazione  suddetta,  veniva  applicato  il ricarico del 10 per
cento a titolo di presunzione di esistenza di danaro, gioielli e mobili;     
  . l'imposta veniva assolta dal (presunto) debitore I. S.p.a.;              
  . la  P.B.  ha  chiesto  il rimborso del detto 10 per cento, sostenendo che
la presunzione  relativa  non  sussisteva, trattandosi di successione apertasi
all'estero, per la quale non valeva l'art. 8 del D.P.R. n. 637 del 1972;     
  . la   sentenza   di   appello,  favorevole  alla  contribuente,  e'  stata
notificata in  data  19 marzo 2003 all'Agenzia Centrale delle Entrate, ai fini
del decorso   del   termine  di  giorni  sessanta  per  proporre  ricorso  per
Cassazione;                                                                  
  . viceversa,  l'Amministrazione  finanziaria ha proposto tale ricorso il 15
marzo 2004,  avvalendosi  del  termine  "lungo"  di un anno dal deposito della
sentenza di appello;                                                         
  . la  P.B.  ha  eccepito  l'inammissibilita' del ricorso per Cassazione, in
quanto la  notifica  all'Agenzia  Centrale  delle Entrate, unico ente idoneo a
proporre ricorso  per  Cassazione,  sarebbe  idonea a far decorrere il termine
"breve";           


2005-06-26 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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