Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Statuto del contribuente - Portata - Retroattività delle sue disposizioni


2004-11-14
abstract: Sentenza Cassazione 14.4.2004 n. 7080

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


&

 Massima :
In  caso  di  possibilita'  di  fornire  due  interpretazioni alternative della disposizione,   deve   essere  preferita  quella  che  non  comporti  la retroattivita' della  misura  fiscale meno favorevole, anche in considerazione del principio  generale  dell'ordinamento  tributario  posto dall'art. 3 dello Statuto del  contribuente  (l.  212  del 2000). 
Lo  Statuto del contribuente  ha  inteso  attribuire  alle  proprie  disposizioni  (e  tra queste a  quella  sulla  irretroattivita'  delle  leggi  fiscali) il valore di principi generali  dell'ordinamento  tributario,  con  una  autoqualificazione che da'  attuazione  alle norme costituzionali richiamate dallo Statuto, e che costituiscono orientamento     ermeneutico     ed    applicativo    vincolante
nell'interpretazione del  diritto,  cosicche'  qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo  deve  essere  risolto dall'interprete nel senso piu' conforme a questi principi,  a  cui  la  legislazione  tributaria, anche antecedente allo
Statuto, deve essere adeguata.                                               
 
 
 
Testo sentenza (Stralcio):

(Omissis)

10. La materia dell'efficacia temporale delle leggi tributarie è oggi regolata dall'art. 3 della l. 212/2000, in materia di disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che, al primo comma, stabilisce inequivocabilmente, che - salvo i casi di eccezionali in cui è ammessa l'emanazione di norme interpretative - "le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivi".

Questa disposizione deve essere interpretata ed applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge, che, al primo comma, afferma altrettanto che «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In questo modo la l. 212/2000 ha inteso attribuire alle proprie disposizioni il valore di "principi generali dell'ordinamento tributario".

Come già sottolineato da questa Corte (Cass. civ., 17576/2002) questa autoqualificazione «trova puntuale rispondenza nella effettiva natura della maggior parte delle disposizioni stesse, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme della legislazione e dell'ordinamento tributari, nonché dei relativi rapporti».

A queste specifiche "clausole rafforzative" di autoqualificazione delle disposizioni stesse deve essere attribuito, perciò, un preciso valore normativo ed interpretativo sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto sia perché costituiscono "principi generali dell'ordinamento tributario".

Il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una so


2004-11-14 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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