Statuto del contribuente - Portata - Retroattività delle sue disposizioni
abstract: Sentenza Cassazione 14.4.2004 n. 7080
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Retroattività Sentenza
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nell'interpretazione del diritto, cosicche' qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso piu' conforme a questi principi, a cui la legislazione tributaria, anche antecedente allo
Statuto, deve essere adeguata.
(Omissis)
10. La materia dell'efficacia temporale delle leggi tributarie è oggi regolata dall'art. 3 della l. 212/2000, in materia di disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che, al primo comma, stabilisce inequivocabilmente, che - salvo i casi di eccezionali in cui è ammessa l'emanazione di norme interpretative - "le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivi".
Questa disposizione deve essere interpretata ed applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge, che, al primo comma, afferma altrettanto che «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».
In questo modo la l. 212/2000 ha inteso attribuire alle proprie disposizioni il valore di "principi generali dell'ordinamento tributario".
Come già sottolineato da questa Corte (Cass. civ., 17576/2002) questa autoqualificazione «trova puntuale rispondenza nella effettiva natura della maggior parte delle disposizioni stesse, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme della legislazione e dell'ordinamento tributari, nonché dei relativi rapporti».
A queste specifiche "clausole rafforzative" di autoqualificazione delle disposizioni stesse deve essere attribuito, perciò, un preciso valore normativo ed interpretativo sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto sia perché costituiscono "principi generali dell'ordinamento tributario".
Il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una so
2004-11-14 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Retroattività Sentenza
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