Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Credito d'imposta investimenti aree depresse - Indebito utilizzo e sanatoria


2004-03-27
abstract: Risoluzione Entrate 26.3.2004 n. 53

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


RISOLUZIONE N. 53/E

Direzione Centrale

Normativa e Contenzioso

Roma, 26 marzo

2004

Oggetto: Istanza d’interpello – Credito d’imposta per investimenti nelle aree

depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La Direzione Regionale ha trasmesso un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dal Sig. X, socio titolare della S.n.c. Y e relativa all’applicazione del credito d’imposta in oggetto.

Quesito

L’istante ha utilizzato il credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 anche nel periodo di sospensione degli utilizzi, in particolare per compensare delle somme nel mese di novembre 2002;

successivamente ha inviato il modello CVS contenente il saldo del credito residuo, al netto dell’importo utilizzato nel suddetto periodo di sospensione.

In seguito, l’Ufficio competente invitava il contribuente a restituire quanto utilizzato nel periodo di sospensione ma l’istante, ritenendo che il suo credito era stato già monitorato, non restituiva tale importo.

Ciò premesso, il contribuente, volendo nei prossimi mesi compensare il suo credito residuo nella misura del 49% ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003, chiede se tale comportamento sia da considerarsi legittimo.

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Soluzione interpretativa prospettata

L’istante ritiene conforme alle norme in esame il suo comportamento.

Parere dell’Agenzia

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, in vigore dal 13 novembre 2002 al 31 dicembre 2002, prevedeva che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 (…) sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003 (…)".

Successivamente l’articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha stabilito che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 (…) sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003 (…)".

Come risulta dal tenore letterale delle citate norme, l’istante non poteva utilizzare il credito d’imposta nel periodo di sospensione e, pertanto, la compensazione effettuata nel mese di novembre 2002 è da considerarsi illegittima.

Il contribuente, pertanto, dovrebbe versare il credito d’imposta illegittimamente utilizzato in compensazione maggiorato degli interessi del 2,75 per cento annuo, maturati dal momento della indebita utilizzazione del credito, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, conformemente a quanto stabilito dalla circolare del 18 aprile 2001, n. 41/E e delle sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, conformemente a quanto stabilito dalla stessa circolare n. 41/E del 2001 in relazione al recupero del bonus fruito illegittimamente.


2004-03-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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