ICI - Criteri legali di determinazione della base imponibile - Esclusione del riferimento a criteri ulteriori
abstract: Sentenza Cassazione 19.12.2003 n. 19515
Segnalato da Franco Ionadi Tributario ICI Sentenza
M
MASSIMA: In tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore dell'area fabbricabile sono fissati esclusivamente dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504 del 1992, per cui non è consentito al Giudice di porre a fondamento della sentenza (di conferma dell'accertamento) elementi valutativi diversi.
TESTO SENTENZA
FATTO
Con separati ricorsi la C.e.P. S.r.l. impugno' gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Ceggia, con i quali il valore di un'area edificabile di proprieta' della societa' era stato determinato, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli anni 1994 e 1995 in lire 270.441.000.
A sostegno del ricorso la societa' dedusse che il medesimo immobile, ubicato in zona inserita in un piano di edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), le era stato venduto dal Comune, nel 1993, per il prezzo di lire
71.113.630 e che tale importo doveva costituire il valore di riferimento per il computo dell'Ici.
La Commissione tributaria provinciale di Venezia respinse i ricorsi, dopo averli riuniti, e successivamente la Commissione tributaria regionale del Veneto rigetto' l'appello della societa' contribuente, motivando nel
senso che:
1 - il prezzo di vendita dell'area, fissato dal Comune in un importo idoneo a favorire l'acquisto da parte delle persone meno abbienti, non costituiva il valore reale dell'immobile, da determinarsi invece sulla base
degli indici stabiliti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (zona di ubicazione, indice di edificabilita', destinazione d'uso, oneri per lavori di adattamento, prezzi medi di vendita rilevati sul mercato per
aree di analoghe caratteristiche), che consentivano una valutazione oggettiva dell'immobile;
2 - nella
2004-02-29 Segnalato da Franco Ionadi Tributario ICI Sentenza
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