Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Criteri legali di determinazione della base imponibile - Esclusione del riferimento a criteri ulteriori


2004-02-29
abstract: Sentenza Cassazione 19.12.2003 n. 19515

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


M

MASSIMA: In tema  di  ICI,  i  parametri  per  la  determinazione  del valore dell'area fabbricabile sono  fissati  esclusivamente  dall'art.  5,  comma 5, D. Lgs. n. 504 del   1992,   per cui non è consentito al Giudice di porre a fondamento della sentenza (di conferma dell'accertamento) elementi valutativi diversi.

TESTO SENTENZA

FATTO

                            Con separati   ricorsi   la   C.e.P.   S.r.l.   impugno'   gli  avvisi  di accertamento notificatile  dal  Comune  di  Ceggia,  con  i quali il valore di un'area edificabile  di  proprieta'  della  societa' era stato determinato, ai fini del  pagamento  dell'imposta  comunale  sugli immobili (Ici) per gli anni 1994 e 1995 in lire 270.441.000.                                             
    A sostegno  del  ricorso  la  societa'  dedusse  che il medesimo immobile, ubicato in  zona  inserita  in  un  piano  di  edilizia  economica  e popolare (p.e.e.p.), le  era  stato venduto dal Comune, nel 1993, per il prezzo di lire
71.113.630 e  che  tale importo doveva costituire il valore di riferimento per il computo dell'Ici.                                                         
    La Commissione  tributaria  provinciale  di  Venezia  respinse  i ricorsi, dopo averli  riuniti,  e  successivamente  la Commissione tributaria regionale del Veneto  rigetto'  l'appello  della  societa'  contribuente,  motivando nel
senso che:                                                                   
      1 -  il  prezzo  di  vendita dell'area, fissato dal Comune in un importo idoneo a  favorire  l'acquisto  da  parte  delle  persone  meno  abbienti, non costituiva il  valore  reale  dell'immobile, da determinarsi invece sulla base
degli indici  stabiliti  dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (zona  di  ubicazione, indice di edificabilita', destinazione d'uso, oneri per lavori  di  adattamento,  prezzi  medi di vendita rilevati sul mercato per
aree di   analoghe   caratteristiche),   che   consentivano   una  valutazione oggettiva dell'immobile;                                                     
      2 -  nella


2004-02-29 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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