Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Tributi comunali - Canone depurazione acque reflue - Natura tributaria e giurisdizione del giudice tributario


2004-01-27
abstract: Sentenza Cassazione 17.12.2003 n. 19388

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


A

Appartiene alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia insorta tra utente e comune in ordine al canone di depurazione acque reflue dovuto successivamente al 1.1.1999, trattandosi di prestazione avente natura tributaria.

 

TESTO SENTENZA

Premesso che   il  CODACONS  ha  proposto  ricorso  contro  il  Comune  di Benevento e  nei  confronti di M. M. avverso la sentenza n. 898 del 29 ottobre 2001 con  la  quale  il  Giudice  di  Pace  di  Benevento, in una controversia relativa al   canone   di  depurazione  delle  acque  reflue  per  il  periodo successivo all'1/1/1999,    aveva    dichiarato    il   proprio   difetto   di
giurisdizione in  favore  di  quella delle Commissioni Tributarie, compensando integralmente le spese processuali;                                          
    rilevato che  il  Coordinamento  ha chiesto che, invece, sia dichiarata la giurisdizione del   giudice  ordinario,  mentre  il  Comune  di  Benevento  ha resistito con controricorso e memoria;                                       
    considerato che  sulla  questione le Sezioni Unite di questa Corte (v., da ultimo, la  sentenza  n. 11631 del 2002) hanno reiteratamente affermato che in
tema di  diritti  relativi  al servizio di depurazione delle acque reflue (che ai sensi  dell'art.  3  comma  ventottesimo  legge 23/12/1998 n. 448 non hanno piu' la  natura  di  tributo  comunale  prevista  dal d.l. 17 marzo 1995 n. 79
conv. nella  legge  17/5/1995  n.  172) sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie  le  controversie  relative  ai  diritti  dovuti - come nella controversia  in  esame  - dal 1 gennaio 1999 al 3 ottobre 2000, i quali
in tale   periodo  conservano  la  natura  di  tributo  comunale  per  effetto dell'art. 62   commi  quinto  e  sesto  d.lgs.  1999/152  che,  nel  differire l'efficacia delle    disposizioni    di   cui   alla   legge   1998/448   fino
all'applicazione della  tariffa  del servizio idrico integrato (non avvenuta), ha confermalo  la  disciplina  anteriore  in  materia  di  accertamento  e  di riscossione dei  tributi  senza  che, in assenza di espressa previsione, possa
avere efficacia  retroattiva  la  soppressione dei citati commi quinto e sesto dell'art. 62  d.lgs.  1999/152 disposta dal d.lgs 2000/258, che spiega effetto relativamente ai  rapporti  successivi  alla  sua  entrata in vigore, giacche'
gli effetti  della  successione  temporale  delle leggi operano anche nel caso di nonne correttive o integrative di decreti;                                
    rilevato che  in  sede  di  ricorso non vengono fonate argomentazioni tali


2004-01-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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