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Immobili
Plusvalenze derivanti da cessione immobiliare
RISOLUZIONE N. 231/E Roma, 6 giugno 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 n. 954-164/2008 – Sig. X – Plusvalenze derivanti da cessione immobiliare (art. 67, comma 1, lett. b), del DPR n. 917 del 1986).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’art. 67, comma 1, lett. b), del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, dispone che devono essere tassati come redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni,…”. In particolare, la finalità speculativa delle cessioni in discussione si presume dalla circostanza che l’arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni. Per quanto concerne il momento di ultimazione della costruzione di un immobile, questa Direzione Centrale, con la circolare 1 marzo 2007, n. 12/E, in materia di regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, ha chiarito che esso coincide con quello in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo. Peraltro, già con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, anche in materia di accertamento dei requisiti “prima casa”, era stato chiarito che si deve ritenere “ultimato” il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo dell’immobile. La predetta circolare ha precisato che la stipula del contratto, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal tecnico competente, fa presumere che l’immobile, essendo idoneo ad essere immesso in
09.06.2008 Spataro Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file
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