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Parcheggi    

Parcheggi: troppe strisce blu. Il testo della sentenza del Tar Lazio sez II del 218 del 2008

"i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui e' causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;" photo credits to capgros
30.05.2008 - pag. 52025 print in pdf print on web

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I

Il Codacons porta al Lazio la questione delle strisce blu. I Comuni hanno rimosso ovunque i parcheggi gratuiti, e non si sa piu' dove mettere le auto.

Nel merito pero' il procedimento amministrativo e' stato censurato, anche se poi in fase di motivazione si dice di piu', invocando la Cassazione in materia.

Seguono gli estratti, al link indicato il testo completo.

"...


considerato che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art.7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del DM n.1444 del 1968, dell'art.3 della l. n.241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui e' causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l'iter logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un'istruttoria sommaria;


ritenuto che la doglianza merita di essere condivisa;
ritenuto, in particolare:


che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona e' stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non puo' essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”);


che in ogni caso tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla societa' s.t.a. s.p.a., la quale non e' un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;


che, in definitiva, non v'e' traccia - agli atti di causa - di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;


che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria;


che, conseguentemente, esso appare altresi' sommariamente ed insufficientemente motivato;
che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha gia' inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimita' di aree in cui e' vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”;



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