"Insegnare non vuol dire riempire vasi ma accendere fuochi" - Paola Bonafini
Procedura civile
Alert: Divorzio: incostituzionale la competenza territoriale del luogo di residenza comune
Corte Costituzionale sentenza 169 del 2008 - Per il divorzio non vale piu' la regola del Tribunale della vecchia residenza comune.
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Separazione e divorzio: le difficoltà di sciogliere il matrimonio sono anche processuali. Quante volte i coniugi separati si trasferiscono e vivono altrove ? La regola processuale della competenza impone la scelta del Tribunale della comune residenza per chiedere il divorzio. Almeno fino a ieri. Da oggi la Corte Costituzionale afferma che procedura civile,divorzio,competenza per territorio,incostituzionalità,corte costituzionale, imponendo un luogo che non e' piu' "legato" alle parti. La sentenza sara' da leggere per comprendere bene ogni conseguenza, in particolare sulle nuove regole della competenza che si potranno applicare in caso di divorzio. Ecco in estratto il passo decisivo: "qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo. L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma."
Testo completo al link sotto indicato. 23.05.2008 Spataro Corte Costituzionale Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php
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