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Energia    

Nuovi impianti energetici e agevolazioni fiscali: il fotovoltaico sul tetto

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26.05.2008 - pag. 51948 print in pdf print on web

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R

RISOLUZIONE N. 207/E
Roma, 20 maggio 2008


OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio
energetico - articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006.


Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’art. 1
comma 344 della L. n. 296 del 2006 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387 del
2003, è stato esposto il seguente


QUESITO


L’istante rappresenta di aver installato, durante i lavori di ristrutturazione della
casa, un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede chiarimenti in merito
alla:


a) possibilità di beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto
per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l’eventuale manodopera ai sensi
dell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;


b) cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità.



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE


L’istante ritiene di poter usufruire della detrazione del 55 per cento previsto per
gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto
(comprese le tegole), ai costi di acquisto dei pannelli fotovoltaici ed ai costi di
manodopera, avendo conseguito, ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della legge
n. 296 del 2006, un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.


A parere dell’istante, tale detrazione del 55 per cento sarebbe incompatibile
esclusivamente con la detrazione fiscale prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e, pertanto, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico
sarebbe possibile beneficiare anche degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2007) emanato in attuazione del decreto legislativo n. 387 del
2003.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che “d)…
Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata) prevedono una
specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;”.


L’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 prevede che per le spese
“relative ad interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nell’allegato C, numero 1) tabella 1, annesso al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti fino ad un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro…”.


Le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore
energetico, perseguono finalità diverse in quanto l’una, mediante l’erogazione
della tariffa incentivante
(avente la natura di contributo a fondo perduto),
favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da
fonte rinnovabile, l’altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta
per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei
consumi.


I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della
produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse, diversamente da
quanto afferma la contribuente istante, non possano trovare applicazione in
relazione al medesimo intervento
essendo incompatibili sotto l’aspetto tecnico
prima ancora che giuridico.


La cumulabilità tra i due benefici non può essere desunta dalla circostanza che il
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007), emanato di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del
l’art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, disponga che le tariffe incentivanti
non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia
stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36%
spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n.
289 mentre non contiene una analoga disposizione in relazione alla detrazione
del 55% prevista dalla legge n. 296 del 2006.


La mancanza di una tale previsione è infatti riconducibile ai diversi contesti
applicativi delle due disposizioni dal momento che non è possibile realizzare la
produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno
energetico per la climatizzazione invernale dell’edificio né, per altro verso, è
possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti
volti alla produzione di energia. In base a tali considerazioni si deve ritenere che
le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla
produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il
riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione
della detrazione d’imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di
risparmio energetico. Attraverso la tariffa incentivante, peraltro, l’investimento
iniziale viene recuperato nel tempo mediante la produzione di energia e, pertanto,
il contribuente che volesse beneficiare di tale incentivo non si troverebbe nella
condizione di aver sostenuto l’onere sul quale far valere la detrazione d’imposta.
In relazione allo specifico caso in esame, la scrivente ritiene che laddove
l’intervento di riqualificazione energetica realizzato sull’edificio abbia
conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori riportati nel decreto 19
febbraio 2007 così come modificato dal decreto del 7 aprile 2008, la contribuente
potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 344,
della legge n. 296 del 2006 esclusivamente per le altre spese sostenute per la
riqualificazione energetica
(costi di isolamento del tetto, manodopera) mentre
potrà beneficiare, in riferimento ai costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico,
della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo
previsti dall’articolo 6 e 7 del
decreto ministeriale del 19 febbraio 2007. Le Direzioni Regionali vigileranno
affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con
uniformità.


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26.05.2008 Spataro

Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file

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