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Formazione    

Formazione permanente: a Bari basta abbonarsi o scrivere su internet per avere crediti formativi

La polemica scoppia
02.04.2008 - pag. 51611 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

I

In tutta Italia l'avvocato deve essere preparato e aggiornato. Quindi tempo fa furono istituiti i crediti formativi per poter documentare tale attività.

I crediti formativi vengono concessi, in Italia, sulla base di partecipazione a corsi dove gli avvocati si iscrivono, si recano, e poi se ne allontanano per un naturale caffe' che dura un po' troppo. E si discute delle tessere elettroniche per rilevare le presenze.

E i colleghi che restano a seguire prendono i crediti formativi come quelli che se ne allontanano.

L'Ordine di Bari fa cadere questa ipocrisia, mantiene l'opportunità dei corsi ma con un proprio regolamento concede crediti formativi per abbonamenti alle riviste che valgono per tutti i componenti lo studio e la scrittura di articoli on line, e altro.

Ovviamente non tutti la vedono allo stesso modo: chi paga per corsi a Milano non gradisce che a Bari sia sufficiente scrivere su internet o acquistare una banca dati o una rivista.

Non si puo' chiedere a clienti, colleghi di controparte e giudici di valutare la formazione del professionista: quindi un criterio deve essere trovato.

Io avrei semplicemente ritenuto indecoroso l'avvocato che ne' sa' ne' si aggiorna.

Cosi', con i crediti formativi, apparirà con le carte in regola anche se non sa che la class actionnon porta soldi al cliente, senza una ulteriore azione successiva.

Ecco il testo. Al link il regolamento completo.

 

Articolo 4 Attività formative


1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale
continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione
per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione
o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su
argomenti giuridici;

c) insegnamento di materie giuridiche attinenti alla professione di
avvocato presso istituti universitari ed enti equiparati.

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato,
per tutta la durata dell’esame.

e) altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia
nell’ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate o
comunque accreditate dal Consiglio dell’Ordine.

f) in quanto sintomatici dell’impegno di studio, di approfondimento e di
aggiornamento professionale, l’acquisizione di strumenti tecnici di
conoscenza giuridica, quali riviste giuridiche, anche informatiche ed on
line.

2. Per ciascuno degli eventi innanzi indicati saranno riconosciuti crediti
formativi nella misura seguente:

- per gli eventi sub a) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 10 crediti
ad evento.

- per gli eventi sub b) n. 5 crediti per ogni pubblicazione

- per gli eventi sub c) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 20 crediti ad insegnamento.

Ai docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori
universitari con incarico di insegnamento regolarmente in servizio, i 20
crediti formativi potranno essere attribuiti senza necessità di prova
delle ore di insegnamento effettivamente svolte.

- per gli eventi sub d) n. 20 crediti ad anno

- per gli eventi sub e) a seconda della natura e qualità dell’evento, con un massimo di 10 crediti ad evento

- per gli eventi sub f) 3 crediti per ciascuna rivista o repertorio giuridico,
con un limite di 15 crediti annui.

Gli stessi crediti potranno essere concessi anche agli iscritti esercenti
nello stesso studio dell’abbonato che, con dichiarazione asseverata
dallo stesso abbonato, attestino sul proprio onore di condividere gli
strumenti di formazione e di aggiornamento dello studio, facendone
regolarmente uso.

 


Docenti qualificati
Timidamente ... da Bruxelles un avvocato iscritto anche all'ordine italiano fa sapere che deve formarsi li' e qui, ma che a Bruxelles l'iscrizione si fa via email e il certificato di frequenza si riceve senza tante difficoltà, visto che i professionisti sono interessati ad essere aggiornati e aggiornati bene da docenti qualificati.


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