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"«Il buon giudice mette lo stesso scru- polo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l’ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi ucci- dono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiusti- zia avvelena anche in dosi omeopatiche" - Calamandrei in Elogio dei giudici



Responsabile procedimento    

Multe senza responsabile del procedimento ? Ecco cosa fare, secondo l'Agenzia delle Entrate

Articolo 7, comma 2, lett. a), legge n. 212 del 2000 – indicazione del responsabile del procedimento – ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007 – gestione delle controversie CIRCOLARE N. 16/E

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 6 marzo 2008

07.03.2008 - pag. 51415 print in pdf print on web

C

Con la Corte Costituzionale ordinanza 377 del 2007 non e' stata ritenuta incostituzionale la mancanza del responsabile del procedimento (che porta alla contravvenzione), con la seguente motivazione:

"che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost."

Tuttavia per la circolare in oggetto:

"Posto che le sentenze interpretative di rigetto non hanno valore vincolante, a maggior ragione anche alle ordinanze di manifesta infondatezza – le quali costituiscono un minus rispetto alle sentenze interpretative di rigetto – non può essere attribuito valore vincolante." ... "Da quanto precede emerge che l’ordinanza n. 377 del 2007 si è limitata a “salvare” la disposizione contenuta nell’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente dalle specifiche censure di incostituzionalità, senza incidere in modo vincolante sulla interpretazione della stessa."

Ecco la circolare:

"Per le questioni controverse riguardanti l’omessa indicazione del responsabile del procedimento in atti amministrativi diversi dalla cartella di pagamento, gli uffici rileveranno che detta omissione costituisce un vizio non invalidante e che la mancata indicazione del responsabile non determina la nullità né l’annullabilità dell’atto."

...

"le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione).

"La disposizione in esame, quindi, si applica solo alle cartelle con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008.

"La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti."

Per le questioni gia' pendenti:

"Ne consegue l’impossibilità da parte del contribuente di proporre motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio."

Quindi sembrerebbe che, per chi non ha pagato ne' agito, sarebbe opportuno agire e sollevare la questione.

Chi non l'ha sollevata prima non "potrebbe" sollevarla.

Per il futuro la potrà sollevare.

La circolare e' ampiamente motivata, un legale potrà indicarne la fondatezza.

Tuttavia l'interpretazione restrittiva e' fondata su questo (precedente) principio:

"In particolare, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui “l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, come è stato già affermato da questo Consiglio, non è motivo di illegittimità del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile è il dirigente dell’unità organizzativa competente” (Consiglio di Stato n. 1662 del 2004)."

Al link indicato la circolare per esteso. Segue l'indice:

 

Indice


1. La disciplina del responsabile del procedimento nello “Statuto dei diritti del contribuente” e nella legge n. 241 del 1990


2. Le conseguenze della mancata designazione del responsabile del procedimento


3. Le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento


4. L’ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007 e relativi effetti


5. Ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008


6. Gestione delle controversie pendenti

Qui l'ordinanzana della Corte Costituzionale ordinanza 377 del 2007

Sul caso di Roma, ecco il dossier dei tartassati, vignaclarablog

Al link sotto indicato la circolare.

 


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07.03.2008 Spatrao

Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file

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"«Il buon giudice mette lo stesso scru- polo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l’ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi ucci- dono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiusti- zia avvelena anche in dosi omeopatiche" - Calamandrei in Elogio dei giudici








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