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LifeLong learning: l'ordine di Lucera sulla formazione professionale dell'avvocato

Ecco la comunicazione inviata tramite il web all'indirizzo linkato. Di interesse: "Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera riserva a sè - in via esclusiva - l'organizzazione degli eventi formativi concernenti le materie obbligatorie (deontologia, previdenza forense e ordinamento professionale e giudiziario), in considerazione della delicatezza ed importanza delle stesse."
09.01.2008 - pag. 50930 print in pdf print on web

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Lucera, 22 dicembre 2007
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio
del Foro di Lucera
Oggetto: regolamento formazione professionale continua
Cari Colleghi,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, visto il regolamento della formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007, nonché la delibera 30.10.2007 dello stesso Cnf, ha a sua approvato la disciplina sul detto oggetto, ed ha deliberato l'adozione delle seguenti disposizioni di attuazione al regolamento:
Disposizioni attuative del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera
- riconosciuti al Consiglio Nazionale Forense il compito di indicare parametri e linee guida, nonché la funzione di coordinamento in tema di aggiornamento professionale;
- ritenuto che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007, a seguito del contributo dato anche dal Gruppo di Lavoro del ha fatto parte il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, risponde alle esigenze più volte rappresentate, negli anni, dall'Ordine Forense di Lucera, in tema di obbligatorietà dei percorsi formativi, tanto per l'accesso quanto per la conservazione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ritenuto, nel contempo, che vanno riconosciuti all'Ordine territoriale autonomia e autodichìa, atteso che l'ordinamento professionale ed il codice deontologico demandano la tutela dei canoni di competenza, dignità e qualità dell'attività professionale, anche attraverso la determinazione dei criteri e dei percorsi formativi, segnatamente alla luce del canone complementare II dell'art. 13 del Codice Deontologico, che affida ai Consigli dell'Ordine la facoltà di regolamentare l'obbligo di aggiornamento;
- considerato che l'Ordine degli Avvocati di Lucera ha sempre perseguito l'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionali, mediante l'organizzazione di numerosi eventi, sia in proprio, sia in collaborazione con altri Fori, ad iniziare dall'Ordine Forense di Foggia, con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, con la Scuola Forense di Capitanata (degli Ordini di Foggia e di Lucera), con Associazioni Forensi, con altri Organismi che curano il settore;
- dato atto che altri Ordini ed Unioni Regionali si sono dotati di regolamenti per la formazione professionale continua e che, nell'ambito dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia, si è inteso perseguire una attuazione condivisa del Regolamento per la Formazione Professionale Continua,
delibera
di confermare l'adozione del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007, con le seguenti specificazioni
1. Ogni Avvocato ed ogni Praticante Avvocato abilitato al patrocinio, iscritto all'Ordine Forense di Lucera, ha l'obbligo di attendere alla propria formazione professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico, nonché dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense.
2. L'obbligo di cui all'articolo 1 che precede, decorre dalla data di iscrizione all'Albo, per l'Avvocato, e di abilitazione al patrocinio, per il Praticante Avvocato.
3. E' compito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera curare l'osservanza di tale dovere, con cadenza annuale, a far tempo dall'1 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, indicando quale parametro i 'crediti formativi'.
4. L'Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio saranno tenuti a conseguire:
- almeno n. 20 (venti) crediti formativi all'anno nel triennio 2008-2010, di cui almeno n. 4 (quattro) crediti formativi all'anno riguardanti l'ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia;
- almeno n. 30 (trenta) crediti formativi all'anno a partire dall'1 gennaio 2011, di almeno n. 5 (cinque) crediti formativi all'anno riguardanti l'ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.
5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera conferisce l'accreditamento agli eventi formativi, sia quelli organizzati direttamente, sia quelli organizzati in collaborazione con altri Enti, sia quelli organizzati da altri Enti che ne abbiano chiesto il preventivo accredito, mediante formale delibera consiliare da adottarsi prima dell'evento medesimo.
6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera riserva a sè - in via esclusiva - l'organizzazione degli eventi formativi concernenti le materie obbligatorie (deontologia, previdenza forense e ordinamento professionale e giudiziario), in considerazione della delicatezza ed importanza delle stesse.
7. E' fatto salvo l'accreditamento, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera - per il primo periodo di adozione del regolamento, in conformità della delibera 30.10.2007 del Consiglio Nazionale Forense -, degli eventi tenuti e delle attività formative svolte a partire dall'1 settembre 2007, purchè rispondenti alle condizioni di cui al regolamento medesimo, i cui crediti formativi avranno valore per l'anno 2008: tale accreditamento sarà conferito con formale delibera consiliare.
8. Sono di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera la predisposizione e il controllo delle modalità di registrazione delle partecipazioni agli eventi formativi accreditati.
9. L'Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio saranno tenuti a presentare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunicazione, con allegati gli attestati riferiti ai crediti formativi acquisiti o con allegata autocertificazione, tramite la quale dichiarare di aver assolto agli obblighi formativi: in difetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 ("2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione").
10. Per quant'altro non specificamente qui riportato, si fa richiamo espresso al Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007.
Il Consigliere Segretario f.to. avv. Marco Ciliberti
Il Presidente f.to avv. Giuseppe Agnusdei
Cordiali saluti.
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei


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09.01.2008 Spataro

Ordine avvocati di Lucera Link: http://www.ordineavvocatilucera.it/Comunicati/2007

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