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"Preferisco che sbagliate rischiando, piuttosto che essere inutili replicanti che nessuno ascolta" - Mons. Nunzio Galantino



Franchising    

TRIBUNALE DI TARANTO; ordinanza, 22-12-2003; Pres. ed est. Diotaiuti; Soc. ... autonoleggio c. Soc. Beta.

Abuso di dipendenza
27.11.2007 - pag. 50588 print in pdf print on web

M




Motivi della decisione.
 -  (Omissis). 2.a. Con il provvedimento impugnato il giudice di prime cure, benché nessuna delle parti avesse dubitato della riconducibilità del rapporto contrattuale fra di loro instauratosi alla tipologia del contratto di franchising, lo ha qualificato come rapporto di subfornitura e, di conseguenza, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 9 l. 192/98.

In realtà, a dispetto delle affinità soltanto apparenti, la struttura dei due contratti è profondamente diversa e diversi sono gli interessi e le finalità di cui costituiscono espressione.

In estrema sintesi, non potendosi in questa sede indulgere più di tanto all'illustrazione degli elementi che rispettivamente li caratterizzano, può dirsi che con il franchising un'impresa concede ad un'altra di esercitare un'attività, normalmente di produzione e di prestazione di servizi, avvalendosi nel reciproco interesse dei segni distintivi, dei brevetti di invenzione o di altre conoscenze nonché dell'assistenza tecnica e commerciale dell'affiliante in cambio della prestazione di un prezzo o compenso normalmente composto da una parte fissa (c.d. diritto di buona entrata) e da una parte variabile in ragione del volume di affari realizzato.

Si tratta, in sostanza, di una tecnica commerciale, ormai largamente invalsa nelle moderne realtà economiche, mediante la quale un'impresa principale promuove la costituzione di una rete di imprese minori che, pur conservando la propria autonomia, sono ad essa collegate in vista della realizzazione di una distribuzione decentrata che assicura alla prima una più capillare penetrazione nei mercati conservando una tendenziale uniformità oggettiva e di livello qualitativo, ed alle seconde garantisce la possibilità di offrire al pubblico un prodotto o un servizio identificabile come facente parte di una più ampia ed articolata organizzazione cui esse stesse partecipano.

Elemento qualificante del rapporto che in tal modo viene ad instaurarsi è in definitiva lo scopo di attuare, attraverso la creazione di una struttura composta da una serie di imprese aggregate, la commercializzazione su mercati sempre più vasti e differenziati dei prodotti offerti da quella principale, utilizzando a tal fine il complesso dei segni distintivi, delle conoscenze e degli standard operativi di cui quest'ultima è titolare.

La subfornitura, secondo la definizione che ne dà l'art. 1 l. 192/98, è invece il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

Si tratta cioè di uno strumento contrattuale che origina dal fenomeno della destrutturazione del processo produttivo unitario in una serie di fasi destinate a convergere verso la creazione del prodotto finale e che, sul piano pratico, si concretizza nell'affidamento di singoli segmenti del ciclo attraverso il quale si svolge l'attività del committente ad imprese esterne alla sua organizzazione, che sono tenute ad eseguire la prestazione uniformandosi alle direttive di carattere tecnico impartite dal committente stesso.

Esso si caratterizza quindi, a differenza dal rapporto di affiliazione commerciale, per lo svolgimento di un'attività che è subalterna e funzionale a quella dell'imprenditore committente, nel cui ambito è destinata ad inserirsi organicamente.

Di tale aspetto, poi, rappresenta la normale estrinsecazione il vincolo di dipendenza tecnologica in cui viene comunemente identificato uno degli elementi qualificanti del rapporto di subfornitura c.d. congiunturale (tipica cioè del decentramento organizzativo della produzione) in contrapposizione a quella definita strutturale, fattispecie nella quale il committente si avvale invece di un prodotto realizzato dal subfornitore secondo risorse e conoscenze tecnologiche di cui esso stesso dispone e che in quanto tale è esclusa, secondo l'orientamento prevalente, dalla sfera di applicazione della l. 192/98.

Infatti l'esigenza di conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente (art. 1 della legge) si giustifica proprio in considerazione del fatto che l'attività del subfornitore è preordinata ad innestarsi in un più vasto processo produttivo i cui assetti tecnici sono nella totale disponibilità del committente, qualificandosi per ciò stesso come la ragione ispiratrice della normativa di favore apprestata dal legislatore.

Quello che nel franchising rappresenta in un certo senso il vantaggio dell'impresa affiliata, ossia la possibilità di avvalersi del patrimonio delle conoscenze, dei ritrovati tecnici e commerciali ed in genere dei modelli organizzativi propri della concedente, si atteggia quindi a vera e propria condizione dello svolgimento dell'attività commessa all'impresa subfornitrice.

Se nel primo caso il trasferimento tecnologico forma oggetto di un diritto dell'affiliato, nel secondo integra, per converso, uno dei doveri del subfornitore, che diviene così titolare dal lato passivo della corrispondente obbligazione.

Poste queste premesse, le conseguenze sono implicite.

Non è infatti condivisibile l'opinione del primo giudice secondo cui il servizio di noleggio in presa e resa di autoveicoli gestito dalla società Beta è destinato ad essere utilizzato nell'ambito dell'attività economica della committente.

È evidente, infatti, che tale servizio, essendo rivolto a soggetti terzi che ne usufruiscono in maniera diretta ed immediata, è dotato di una propria autonomia e di una rilevanza esterna rispetto alla concedente né, tanto meno, si configura quale articolazione indispensabile dell'attività economica dalla stessa esercitata.

Il convincimento del cliente di contrattare direttamente con il franchisor (in cui il giudice designato ha ravvisato uno degli elementi rivelatori della natura del rapporto) non costituisce, poi, che la manifestazione di una delle peculiarità innanzi evidenziate come proprie dell'affiliazione commerciale, ossia della partecipazione aggregativa dell'impresa affiliata all'organizzazione di quella affiliante e, di riflesso, della possibilità di disporre nei confronti degli utenti dei prodotti e dei servizi di quest'ultima come se fossero i propri.

Né la stretta osservanza del processo commerciale e degli standard organizzativi imposti dalla ... (così testualmente il provvedimento reclamato) può essere semplicisticamente ricondotta alla nozione di progetto esecutivo delineata dall'art. 1 della legge sulle subforniture, costituendo piuttosto l'espressione del comune interesse all'osservanza di criteri operativi e di livelli qualitativi uniformi, di cui sono partecipi i singoli contraenti e gli ulteriori  appartenenti alla rete di distribuzione.

2.b. Una volta escluso che si verta in un'ipotesi di subfornitura, si tratta di verificare innanzi tutto se il contratto di franchising sia per sua natura assistito dalla necessità di una giusta causa di recesso e finanche dall'esigenza di previsione di una durata a tempo indeterminato.

L'assunto, ancorché sorretto da autorevoli opinioni dottrinali, non può essere condiviso.

La rilevanza degli impegni economici cui possa eventualmente essere esposto l'affiliato e lo sviluppo dell'attività per un tempo sufficiente a garantire l'ammortamento e la redditività degli investimenti non sembrano, in difetto di espresse previsioni normative, poter costituire la premessa per ritenere tali elementi connaturati al rapporto, pur non negandosi che essi si riflettano normalmente sulla concreta definizione dell'assetto negoziale che i contraenti sono soliti delineare in vista del soddisfacimento delle rispettive esigenze economiche.

Eco significativa di tale conclusione è possibile rinvenire nelle non numerose decisioni che investono tale aspetto.

Così, secondo Cass. 20 giugno 2000, n. 8376 (Foro it., Rep. 2001, voce Arbitrato, n. 92), il contratto di franchising, malgrado il suo carattere atipico, è espressione del principio di libertà di iniziativa economica privata garantito dall'art. 1322 c.c. e prima ancora dall'art. 41 Cost., il quale consente e tutela l'aggregazione, l'affiliazione e comunque la collaborazione commerciale fra imprese; di conseguenza le relative pattuizioni, con cui insorgono una serie di legami fra di esse, attengono a materia sicuramente disponibile in quanto espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato.

Peraltro la tematica dei naturalia negotii non sembra attagliarsi al caso di specie in quanto la categoria degli elementi naturali identifica e definisce quella parte del contenuto legale dei singoli contratti che è introdotta da norme di natura  dispositiva o suppletiva e che come tali sono passibili di deroga per volontà delle parti.

2.c. La società reclamata ha tuttavia dedotto che il divieto dell'abuso di dipendenza economica sancito dall'art. 9 l. 192/98 esprime un principio di carattere generale che si applica indipendentemente dalla possibilità di configurare in concreto un rapporto di subfornitura così come definito dall'art. 1.

A conforto dell'assunto ha quindi richiamato alcune autorevoli opinioni circa la capacità espansiva del divieto a tutti i rapporti che siano comunque idonei a generare una situazione di dipendenza economica.

Il collegio non ignora certo le ampie convergenze registratesi in dottrina in ordine alla portata generale dell'istituto, ma non può esimersi dal sottoporre tale indirizzo, sicuramente sollecito delle esigenze di tutela delle realtà imprenditoriali minori, all'attento e rigoroso vaglio dei criteri che condizionano le possibilità di applicazione delle norme che si pongono in un rapporto di deroga rispetto ad altre.

Proprio in questi termini il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 2 luglio 2002 (id., 2002, I, 3208) (unico precedente specifico rinvenuto in un panorama giurisprudenziale non ancora arricchitosi di significativi contributi) ha ritenuto, sia pure in una fattispecie differente da quella oggetto del presente procedimento, che il divieto dell'abuso di dipendenza economica si applica esclusivamente ai contratti di subfornitura in quanto, derogando al principio della libertà contrattuale, conferisce al giudice poteri di natura eccezionale qual è quello di riequilibrare l'assetto del contratto e può spingersi fino all'estremo di costituire veri e propri rapporti giuridici fra le parti, determinando in tal modo conseguenze che, ove se ne ritenesse l'applicazione al di fuori della ristretta cerchia delle subforniture, si rivelerebbero assolutamente dirompenti dei principî di comune applicazione in materia contrattuale.

Che la l. 192/98 integri un apparato normativo singolare e del tutto peculiare alle ipotesi ivi disciplinate, del resto, sembra ammesso anche da quelle pronunzie che, chiamate a fare concreta applicazione degli istituti processuali e sostanziali che le sono propri, hanno opportunamente rilevato come si tratti di un complesso di disposizioni che diverge sensibilmente dall'ordinario regime applicabile ai comuni rapporti contrattuali in quanto introduce una serie di restrizioni e di cautele (quali l'obbligo di conclusione del contratto in forma scritta, la previsione di termini massimi di pagamento, la possibilità di ottenere la pronunzia del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva e, per l'appunto, la tutela contro l'abuso dello stato di dipendenza economica) che rispondono ad una trasparente finalità di protezione di una determinata categoria di operatori economici e che, dando vita alla creazione di un sistema di prescrizioni di carattere imperativo destinate a riflettersi sul piano dell'equilibrio dei rapporti contrattuali, necessitano dell'esatta delimitazione dei settori e dei soggetti meritevoli di tutela (cfr., ad esempio, Trib. Torino, ord. 19 novembre 1999, Trib. Taranto, ord. 13 ottobre 1999 e 28 settembre 1999, id., 2000, I, 624).

Appare d'altro canto arduo ipotizzare che l'aspirazione onnicomprensiva dell'art. 9, quanto meno a livello di relazioni fra imprenditori, possa trovare fondamento in rilievi di carattere meramente letterale e, segnatamente, nell'impiego di una espressione (quella cioè di impresa cliente) che si rinviene soltanto nel suo contesto.

L'argomento, in realtà, prova troppo.

Da un lato, infatti, il termine «cliente», attesa l'evidente mancanza di tecnicismo giuridico che lo caratterizza, appare compatibile con la natura dei rapporti contrattuali che sono riconducibili alla tipologia organizzativa postulata dalla legge almeno quanto lo si vuole espressivo del chiaro intendimento innovativo attribuito alla norma, la quale in realtà si limita ad individuare, senza peraltro definirle, tutta una serie di relazioni commerciali ugualmente caratterizzate da quel particolare vincolo di sottomissione che in definitiva ne giustifica l'applicazione.

Dall'altro, più in generale, non può non riconoscersi che proprio la carenza di sufficiente rigore che purtroppo non di rado affligge i moderni testi normativi non consente di valorizzare il significato che è lecito attribuire al termine innanzi citato fino a farne il veicolo di un'autentica disarticolazione di tutta la tradizionale sistematica dei contratti, e ciò soprattutto ove si abbia riguardo all'esigenza che anche l'interpretazione estensiva delle norme abbia ad arrestarsi lì dove non emerga con sufficiente chiarezza e ragionevolezza l'intenzione del legislatore di ampliarne il precetto a casi apparentemente non contemplati.

Tanto basterebbe a chiudere ogni ulteriore discussione sulla questione in esame.

Ma l'assunto della reclamata necessita anche di una verifica del significato che è lecito attribuire alla norma in esame nel contesto dei rapporti giuridici cui è destinata ad applicarsi.

Esso procede dal presupposto secondo cui l'abuso si è consumato sia all'atto della conclusione del contratto, con l'imposizione di clausole che non sarebbero state accettate dalla Beta qualora fosse stata in condizione di negoziarle e di discuterle su un piano di pariteticità con la controparte, sia nel momento della cessazione del rapporto, allorché la ..., pur avvalendosi legittimamente di una facoltà espressamente riconosciutale, ha comunicato la sua volontà di non continuarlo senza addurre al riguardo alcuna plausibile motivazione.

I due momenti, naturalmente, non possono essere considerati isolatamente, quasi che vi corrispondano diverse ed autonome occasioni di abusivo approfittamento della posizione di supremazia in cui un'impresa si trova nei confronti dell'altra, ma si profilano come aspetti di una realtà unica.

Infatti l'attuazione della facoltà di sciogliersi dal vincolo pur in assenza di particolari motivi attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale rappresenta essa stessa, in ipotesi, la conseguenza ed il modo di realizzarsi dell'abuso, di cui l'accettazione di determinate condizioni non costituisce che la premessa logica e giuridica.

Orbene, la risoluzione di non rinnovare il contratto integrerebbe, ad avviso della reclamata, un'ipotesi di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto in quanto motivata non altrimenti che con il mero esercizio del relativo diritto e la clausola che prevede tale possibilità, non contemplando la sussistenza di una giusta causa, sarebbe per l'appunto nulla per contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 9 l. 192/98.

La nozione di arbitrarietà esprimerebbe cioè qualcosa di più e di diverso da quella di illegittimità e pertanto, per dare un significato alla norma (che altrimenti risulterebbe pleonastica), occorrerebbe ipotizzare sempre e comunque l'esistenza di una giusta causa come elemento giustificativo della volontà di liberarsi dall'impegno.

La tesi, per quanto suggestiva, non persuade.

È vero, in linea di principio, che sul piano semantico l'arbitrarietà è qualcosa di più rispetto alla semplice illegittimità in quanto, oltre alla difformità di un determinato comportamento dal suo modello ortodosso, ne esprime anche un aspetto di irragionevolezza e di sopraffazione delle altrui aspettative.

È vero anche, però, che quello che su un piano generale integra una differenza terminologica e di significato, nell'ambito più ristretto dell'interpretazione della legge va doverosamente valutato alla luce dei principî che regolano le singole fattispecie normative e reso compatibile con le peculiarità che le contraddistinguono, onde evitare che una mera distinzione lessicale trascenda su un piano di valori e di contenuti cui non si addice ed abbia così a determinare conseguenze inaccettabili sul piano strettamente giuridico.

In quest'ottica è evidente che non può essere considerato arbitrario ciò che trova riscontro in una precisa disposizione di legge o in una clausola contrattuale.

Qualora un contratto preveda una determinata durata e la facoltà delle parti di non proseguirlo inviando all'altra una disdetta nel termine all'uopo concordato, è evidente che l'esercizio di tale facoltà nel rispetto della corrispondente previsione negoziale non potrà giammai configurare una situazione di arbitrio e, per converso, che potrà essere considerata arbitraria (perché evidentemente illegittima) soltanto la pretesa di una delle parti di liberarsi dall'impegno prima della scadenza naturale del contratto, qualora ciò non abbia formato oggetto di una espressa pattuizione.

Aderendo alla contraria opinione, viceversa, dovrebbe ammettersi che la volontà delle parti, benché obiettivatasi nella preventiva determinazione della durata del rapporto, possa essere travolta e superata per il sol fatto che non sia sorretta da una adeguata motivazione.

Conclusione evidentemente inaccettabile ove si ponga mente al fatto che nei contratti di durata l'esigenza di protezione della libertà contrattuale si confronta con quella di dare adeguata tutela al contraente ritenuto più debole e che il punto di equilibrio può diversamente atteggiarsi a seconda che si tratti di scongiurare l'eventualità di vincoli perpetui o, per converso, eccessivamente brevi.

Mentre nel primo caso il rimedio legislativo consiste, alternativamente, nella predeterminazione legale del termine massimo di durata ovvero nel riconoscimento della facoltà di recesso, nel secondo, cui corrispondono soluzioni normative assai più rare, si realizza attraverso la previsione di una durata minima (così, ad esempio, nel contratto di locazione secondo il regime della legislazione vincolistica).

Residua un terzo settore, quello costituito cioè dalle fattispecie di contratti atipici senza determinazione di durata, per i quali dovrebbe applicarsi la regola generale di cui all'art. 1373 c.c. (che consente il recesso solo se il contratto lo preveda espressamente) e, di riflesso, ritenersi più radicalmente la nullità dell'intero contratto per contrasto con il principio di ordine generale dell'inammissibilità di vincoli perpetui o, al più, la conversione in contratti a tempo determinato con facoltà di recesso.

A tali ultime ipotesi va circoscritta l'applicazione del divieto di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atti.

La norma, quand'anche ritenuta estensibile a rapporti differenti da quelli di subfornitura, va cioè interpretata nel senso che tale interruzione è arbitraria nei limiti in cui venga esercitata senza giusta causa in quei contratti per i quali le parti non abbiano stabilito alcuna durata e la legge, attesa la loro natura innominata, non preveda la facoltà di recesso.

La particolarità di tali rapporti, qualificati dalla situazione di dipendenza economica di un contraente rispetto all'altro e per i quali si impone quindi una scelta coerente con l'esigenza di tutela della sua posizione da possibili abusi, giustifica pienamente il modello normativo adottato, il quale consente alla parte in condizione di supremazia di esercitare il recesso soltanto in presenza di ragioni che lo facciano apparire giustificato.

Solo in questi termini, a pena di inammissibili stravolgimenti di consolidati e tradizionali principî in materia di contratti e senza tema di incorrere in prevedibili quanto infondate censure di immobilismo interpretativo, è possibile aderire alla tesi della reclamata, la quale mostra invece tutti i suoi limiti nella parte in cui pretende di dilatare la portata applicativa dell'art. 9 fino ad alterare la struttura stessa dei rapporti a tempo determinato, trasformandoli di fatto, come esattamente obietta la reclamante, in rapporti senza determinazione di durata.

2.d. Resta da esaminare, nell'ordine logico delle questioni, quella concernente il contenuto del regolamento negoziale voluto dalle parti in ordine alla durata ed alle possibili cause di scioglimento del rapporto.

Il collegio, senza indugiare sulla riconducibilità dei principî di buona fede e di affidamento alla nozione giuridica di causa dei contratti (cui sono del tutto estranei) e premesso che non compete al giudice di rilevare ex officio, in assenza della corrispondente eccezione della parte che ne avrebbe l'interesse, il problema dell'estensione all'intero contratto, a termini dell'art. 1419, 1° comma, c.c., della singola clausola assertivamente affetta da nullità, deve anche a tale proposito condividere l'opinione espressa dalla reclamante, ritenendo l'inammissibilità della richiesta di offrire mediante testimoni la prova della stipulazione, che si assume anteriore o contemporanea, di un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento contrattuale (art. 2722 c.c.).

Infatti, posto che il potere riconosciuto al giudice dall'art. 669 sexies c.p.c. di procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili non vale certo a renderlo libero dall'osservanza delle norme che governano l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova, ma piuttosto lo abilita a limitarne l'assunzione a quelli che appaiano funzionali rispetto ai presupposti ed alle finalità del provvedimento da adottare e coerenti con le esigenze di celerità e speditezza tipiche del procedimento cautelare, è evidente che la risoluzione di ammettere la parte ricorrente alla dimostrazione di un patto di contenuto difforme da quello racchiuso nell'art. 5 del contratto (a cui inevitabilmente si riduce l'assunto della reclamata) si pone in manifesta contraddizione con il divieto dell'art. 2722 c.c., né appare sorretta dalle ragioni indicate dalla Beta a sostegno del potere di deroga eccezionalmente previsto dall'art. 2724, n. 1, c.c.

Infatti, escluso che nel comportamento processuale della ... sia ravvisabile un riconoscimento ancorché implicito dei fatti addotti dalla controparte ed anche a tacere dell'impossibilità di individuare concretamente nella fattispecie un principio di prova scritta, la circostanza che la Beta avesse provveduto già da epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto a predisporre i mezzi e le attrezzature necessari in vista dell'esecuzione della prestazione è ben lungi dal costituire un elemento rivelatore della concorde volontà delle parti di assicurare al rapporto negoziale una durata maggiore di quella prevista dall'art. 5 e di renderne possibile lo scioglimento solo per comportamenti illegittimi, illeciti o assolutamente improduttivi.

Essa si inserisce infatti nel più ampio aspetto della complessità delle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto e dello svolgimento delle attività prodromiche all'esercizio del servizio di autonoleggio (dalle quali non poteva evidentemente prescindersi, attesa la natura del rapporto) ed appare perciò del tutto neutra e priva di significato in relazione al tessuto degli accordi presi dalle parti.

Sotto altro profilo, poi, la possibilità di collegare l'ammissione dell'inchiesta testimoniale alla dimostrazione dei soli fatti storici attraverso i quali si sarebbe concretizzato l'abuso della situazione di dipendenza economica, se da un lato rende tangibile la consapevolezza della insuperabilità del divieto, dall'altro non sottrae la prova ai rigori ed ai vincoli dell'art. 2722 c.c. essendo evidente che, secondo la stessa prospettazione della Beta, l'abuso è insito proprio nel compimento di atti negoziali.

Significativo, peraltro, è che le parti, sia pure in modo superfluo, abbiano avvertito l'esigenza di sancire espressamente (art. 23 del contratto) il superamento di ogni precedente patto scritto o orale fra di loro intervenuto. (Omissis)

4. - Il reclamo è in definitiva fondato e merita pertanto accoglimento in quanto sia la misura cautelare concessa dal primo giudice che quelle sulle quali lo stesso non si è pronunciato risultano, sia pure nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase, carenti del requisito della verosimile fondatezza delle ragioni addotte a sostegno delle domande che si intende proporre nel successivo giudizio di merito, mentre l'assenza di uno dei requisiti indispensabili alla loro concessione rende superflua la disamina dell'ulteriore presupposto del periculum in mora.


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27.11.2007 Spataro

Spataro

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