Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Chi rappresenta il popolo non puo' permettersi di suscitare il minimo dubbio sulla propria condotta morale." - Rita Borsellino



Avvocati    

Riforma delle professioni: avanti a tutta forza

Tariffe, riserve, avvocati part time - Photo credit: linusb4 (|) on Stockexchange
16.11.2007 - pag. 50442 print in pdf print on web

A

Arriva l'organizzazione della produzione del servizio intellettuale ... ?

Sul sito della Camera, qui, il testo integrale con le modifiche

Da notare:

3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.

...

t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.

...

g) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e revisionando le riserve già previste dalla legislazione vigente;

...

 

Art. 15.
(Professionisti dipendenti).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria e dalla legge.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

1. Nell'ordinamento professionale approvato ai sensi dell'articolo 3, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;
c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione

 


Pag. 24

agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore del 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.

2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Nell'ordinamento professionale approvato ai sensi dell'articolo 3, si provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'esame deve garantire la seria valutazione del merito dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;
b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione anche tramite un sistema di crediti;
c) nelle commissioni giudicatrici non più oltre la metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine tra gli iscritti allo stesso Ordine territorialmente competente per l'esame.

4 In ogni caso, almeno la metà dei commissari sono designati con sorteggio tra i professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

 

...

Art. 20.
(Regime tariffario).

1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l'Autorità Garante per il Mercato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.
3. Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque superare il dieci per cento del valore della causa o dell'affare.
4. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle opere pubbliche i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e le prestazioni professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore ad un terzo dei minimi tariffari previsti.
5. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.
6. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.

 


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Chi rappresenta il popolo non puo' permettersi di suscitare il minimo dubbio sulla propria condotta morale." - Rita Borsellino








innovare l'informatica e il diritto


per la pace