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Gratuito patrocinio    

Gratuito patrocinio anche per lo straniero non residente senza codice fiscale

Per l'ammissione al gratuito patrocinio non è richiesta la residenza in Italia
20.09.2007 - pag. 45400 print in pdf print on web

M

Mancata indicazione del codice fiscale del cittadino straniero non residente nello Stato italiano.
Mancata produzione certificazione dei redditi prodotti all’estero da cittadino comunitario.


Il Presidente della II° sezione civile del nostro Tribunale, con l’ordinanza 6 agosto 2007 che pubblichiamo in appresso, ha chiarito i problemi sopra esposti.

Il Presidente II sez. civ.
Vista l'opposizione avverso il provvedimento di diniego all'ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Ancona, proposta da ***;
rilevato che il rigetto dell'istanza risulta essere stato adottato per il fatto che il richiedente "non risulta risiedere in Italia, non è titolare di codice fiscale, non ha effettuato alcuna dichiarazione in ordine ai redditi percepiti all'estero";
ritenuto che:
a) per l'ammissione al gratuito patrocinio non è richiesta la residenza in Italia;
b) non è causa di inammissibilità (come sancito dalla Corte Costituzionale, Sent. 14/5/2004, n. 144) la mancata indicazione del codice fiscale ove l'istante sia cittadino straniero non residente nel territorio dello Stato, in quanto l'obbligo in esame deve comunque ritenersi assolto laddove vengano indicati gli elementi di cui all'art. 4 D.P.R. n. 605/1973. (cognome nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale, ad eccezione di quest'ultimo in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero) , condizioni regolarmente assolte;
c) essendo l'istante di nazionalità polacca e quindi cittadino comunitario, lo stesso non era tenuto a produrre la certificazione, rilasciata dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti all'estero come previsto dall'art. 79 D.P.R. n. 115/2002;
d) l'istante ha comunque dichiarato di non essere percettore di redditi;
d) sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Presidente ammette *** al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con ciò riformando l'impugnato provvedimento di rigetto.
Ancona lì 2/8/2007 - Depositato  6/8/2007


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