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La fattura del professionista al cliente per il pagamento della controparte - la ritenuta d'acconto - Circolare n. 203/E del 6/12/94.

Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 203/E del 6/12/94.
17.09.2007 - pag. 45388 print in pdf print on web

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Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 203/E del 6/12/94.

 OGGETTO: Avvocati della controparte vittoriosa - Ritenuta d'acconto e obbligo di fatturazione.

 È stato sottoposto all’attenzione di questo Ministero il problema concernente il trattamento, agli effetti dell’IRPEF e dell’IVA, degli onorari e delle spese corrisposti, da parte dei soccombenti nel giudizio, agli avvocati nominati, con la relativa sentenza, distrattari della controparte vittoriosa.


Al riguardo lo scrivente fa presente che, nella soggetta materia, con precedente nota n. 8/1619 dell’8 novembre 1991 ha avuto modo di precisare che l’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ossequio alla direttiva di estensione del sistema della ritenuta alla fonte, sancita dalla relativa legge delega, ha inteso ampliare l’area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione/prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento.


In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell’interesse di terzi ed anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.


L’orientamento testè citato è stato pienamente condiviso dall’Avvocatura Generale dello Stato con il parere n. 4332/92 del 5 ottobre 1992.


Peraltro, alla contraria pronuncia della quarta sezione del Consiglio di Stato, n. 570 dell’1 agosto 1992, emessa in seguito ad un giudizio di ottemperanza, a parere dell’Avvocatura dello Stato "non può attribuirsi valore neppure indicativo di precedente giurisprudenziale, sia perchè non porta nuove argomentazioni nella discussione, idonee a confutare il contrario motivato avviso, limitandosi ad affermazioni apodittiche, sia perchè espressamente si richiama, evidentemente coinvolta nell’errore commesso dalla parte istante, ad una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 3544/ 82 del 12 giugno 1982) che non si pone in rapporto di conferenza con la questione in esame, e sia perchè per nulla prende in sede di obiter dictum, la questione interpretativa dell’art. 25 del D.P.R. n.600/73".


Per quanto concerne il problema relativo all’individuazione del soggetto nei cui confronti il professionista nominato distrattario delle spese giudiziarie deve esercitare la rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 18, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’Avvocatura dello Stato, con il menzionato parere, concordando con l’orientamento espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte, ha precisato che “la sentenza del 12 giugno 1982, n. 3544, si pone come definitivamente risolutiva del contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine alla comprensione dell’IVA nella pronuncia attinente al capo delle spese processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non riscossi e delle spese anticipate a favore del difensore, e tale contrasto ha risolto in senso affermativo, sul presupposto della spettanza alla parte vittoriosa del diritto di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali, il rimborso dell’IVA che ha corrisposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo di rivalsa e con l’avvertimento che il pagamento dell’IVA al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente/avvocato e non può fuoriuscire da quell’ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna”.


Sulla base di queste ultime considerazioni, il Supremo Collegio, ad avviso dell’Avvocatura Generale, ha avvertito anche l’esigenza di sottolineare che il distrattario è tenuto ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa verso il proprio cliente, ed ha inoltre precisato che “la distinta obbligazione per rivalsa, nei rapporti fra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta con l’emissione di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia che non solo rispetto all’onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione della condanna, mediante un’imputazione qualitativamente diversa”. In relazione a ciò l’Avvocatura ha ritenuto di dover puntualizzare che il soccombente, che abbia effettuato il pagamento, non possa pretendere l’emissione della relativa fattura nei propri confronti.


In conclusione l’Avvocatura conferma che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell’IVA solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. Rileva, tuttavia, che nei casi in cui il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca all’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, egli ha titolo di recuperare l’imposta, della quale subisce la rivalsa non solo giuridica ma anche economica, in sede di esercizio del diritto di detrazione previsto dall’art. 19 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972 .


Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l’importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell’IVA che vi afferisce essendo quest’ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente.


Il Ministero, concordando con le statuizioni della Suprema Corte, nonchè con le osservazioni formulate dall’Avvocatura, ritiene, in sintesi conclusiva, che nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA.


Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la solutio è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza. Il pagamento della somma corrispondente all’IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.


Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta stessa, della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.


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17.09.2007 Spataro

Ministero delle Finanza

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