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Fallimento    

D.lgs con modifiche in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le novità

Approvato in Consiglio dei Ministri, ecco cosa prevede lo schema di decreto “correttivo” approvato.

07.09.2007 - pag. 45320 print in pdf print on web

C

Consiglio dei Ministri n. 65 del 7 settembre 2007

...

"Sono stati quindi approvati i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Padoa-Schioppa:

- un decreto legislativo che modifica e aggiorna la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), in particolare in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Alcuni tra i punti più significativi della riforma concernono l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento, il coordinamento della disciplina del concordato preventivo con quella del concordato fallimentare, nonché modifiche che nascono da esigenze di adeguamento emerse in sede di prima applicazione della recente riforma introdotta con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5; il testo ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari;"

 

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DECRETO LEGISLATIVO GIUSTIZIA-ECONOMIA
IN MATERIA DI RIFORMA DIRITTO FALLIMENTARE CIVILE
Cosa prevede lo schema di decreto “correttivo” approvato.
Lo schema è stato predisposto nell’esercizio della delega “correttiva” prevista
dall’art. 5-bis della legge n. 80 del 2005 e vuole superare una serie di punti critici
evidenziati nei primi mesi di applicazione delle nuove norme, sia dalla dottrina che
dalla giurisprudenza, migliorando alcune disposizioni della legge fallimentare.
Il testo approvato in via preliminare è stato modificato tenendo conto delle
osservazioni formulate dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.
A parte sarà presentato un disegno di legge delega per la riforma dei reati
fallimentari.
punti di maggiore interesse:
• ridefinita l’area della fallibilità;
• razionalizzazione dei riti fallimentari;
• la sentenza di fallimento sarà reclamabile e non più appellabile;
• chiariti i compiti degli organi fallimentari;
• attenuato il regime di responsabilità del comitato dei creditori;
• anche nel concordato preventivo si consente il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati;
• definite le maggioranze per l’approvazione dei concordati.
• l’esdebitazione viene estesa anche ai vecchi fallimenti, benché chiusi;
• il fallito potrà iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese
• si estende l’applicazione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti.


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