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Concorrenza    

Cinema liberalizzati e pubblicità precedente lo spettacolo "informata"

L'autorità si fa portavoce degli interessi degli spettatori che vedono pubblicità prima dello spettacolo senza esserne avvertiti. Poco consapevoli
12.06.2007 - pag. 42415 print in pdf print on web

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I

In occasione dell’audizione dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato avutasi il 15 maggio 2007 nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di “cinema e spettacolo dal vivo”, promossa dalla VII Commissione Permanente “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport” del Senato della Repubblica, si è appreso che è in via di definizione un disegno di legge di riordino del settore al fine di promuoverne lo sviluppo.
Come già anticipato in sede di audizione, l’Autorità è sempre stata favorevole all’adozione di misure legislative volte a promuovere la concorrenza nel mercato della produzione, della distribuzione e della fruizione, come già ha avuto modo di evidenziare in occasione di precedenti segnalazioni.
Con la presente segnalazione l’Autorità intende sollecitare l’adozione di una serie di interventi legislativi che assicurino un miglioramento del benessere per il consumatore sia con riferimento ai regimi autorizzatori che presiedono l’esercizio delle attività di proiezione dei film (vale a dire apertura nuove sale cinematografiche), sia con riguardo alla tutela degli interessi dei consumatori nella qualità di spettatori al momento dell’acquisto del biglietto e della proiezione del film.
Per quanto riguarda il primo profilo, l’Autorità evidenzia la necessità di eliminare le restrizioni normative attualmente presenti nella legislazione di settore con riferimento all’apertura di nuove sale cinematografiche. Invero dal luglio 2006, con l’emanazione del Decreto Legge n.223 del 2006 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" non è più necessario rispettare le distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, mentre sono rimaste in vigore le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, recante “Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, che ha eliminato unicamente i vincoli autorizzatori per le sale cinematografiche con numero di inferiore a 1300. Parimenti sono ancora in vigore le prescrizioni (principi cornice) dettate dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.28, recante “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” in materia di procedure autorizzatorie, cui le Regioni devono uniformarsi in sede attuativa.
Proprio al fine di assicurare una piena liberalizzazione dell’apertura delle sale con numero di posti superiore ai 1300 e di evitare l’adozione di disposizioni normative regionali non uniformi e restrittive della concorrenza l’Autorità ritiene necessario che a livello statale vengano dettate disposizioni cornice che consentano l’accesso al mercato di nuovi operatori a prescindere dal numero di posti a sedere disponibili nelle sale cinematografiche favorendo, in tal modo, il funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Da ciò deriverebbero riflessi positivi per i consumatori sia in termini di diversificazione dell’offerta e della programmazione cinematografica sia in termini di potenziale riduzione dei prezzi dei biglietti.
Altro aspetto che l’Autorità intende segnalare concerne i profili di tutela del consumatore, inteso come fruitore degli spettacoli cinematografici. L’Autorità, infatti, nell’esercizio delle competenze in materia di pubblicità ingannevole e comparativa attribuite dal Codice del Consumo ha preso atto dell’esistenza di diverse prassi e comportamenti scorretti, posti in essere da operatori pubblicitari e da esercenti delle sale cinematografiche, che in alcuni casi appaiono sforniti di specifici strumenti di tutela.
In particolare, in alcune segnalazioni è stato richiesto l’intervento dell’Autorità relativamente a messaggi pubblicitari afferenti film del genere horror, diffusi tramite manifesti affissi sulle strade o in parapedonali, all’interno delle sale cinematografiche e anche tramite locandine o volantini, che, in ragione dei contenuti scioccanti o raccapriccianti, delle modalità di presentazione, in grado di raggiungere potenzialmente un pubblico di ogni età, sarebbero idonei a minacciare la sicurezza psichica dei bambini e degli adolescenti. In tali casi l’Autorità, in virtù del principio di tutela rafforzata che deve essere garantito con riferimento ai messaggi suscettibili di raggiungere minori ed adolescenti, ha ritenuto che la possibile idoneità delle immagini oggetto di segnalazione a creare turbamento nei soggetti più deboli minacciando la loro sicurezza psichica, giustifichi l’adozione di provvedimenti volti a vietarne la diffusione, atteso che tali forme di veicolazione di messaggi pubblicitari costituiscono uno strumento di elevata capacità di penetrazione presso il pubblico.
Parimenti, in altre segnalazioni in materia di trailer l’Autorità è stata chiamata a valutarne la scorrettezza in quanto, pur essendo destinati ad un pubblico adulto, sono stati proiettati in occasione di spettacoli cinematografici per bambini ed adolescenti in modo da minacciare anche indirettamente la loro sicurezza fisica o psichica a causa dei contenuti e delle modalità di presentazione, in patente violazione dell’articolo25 del Codice del Consumo. In tale ottica, l’Autorità ha ritenuto ingannevoli le presentazioni di trailer appartenenti al genere horror, in occasione della proiezione di film destinati ad un pubblico di bambini ed adolescenti, nei casi in cui erano caratterizzati da scene di particolare crudezza e da atmosfere terrificanti lasciando trapelare sensazioni di terrore, in modo da impressionare e spaventare fortemente la psiche dei più giovani che non possiedono meccanismi di difesa e critica adeguati per l’elaborazione dei contenuti del messaggio e le sensazioni di angoscia da questo trasmesse. Si evidenzia che, in occasione delle istruttorie condotte per l’accertamento dell’ingannevolezza censurata nelle segnalazioni in questione, l’Autorità, ha potuto verificare che le determinazioni circa l’orario di diffusione e le modalità di proiezione dei trailer non sempre è dovuta al produttore cinematografico che riversa direttamente i trailer sul supporto di una pellicola (c.d. trailer abbinati). In molti casi, infatti, tali filmati vengono consegnati all’esercente della sala cinematografica, senza alcun abbinamento preventivo da parte del produttore (c.d. lost trailer), in modo da consentire a questi la proiezione nei tempi e secondo le modalità dallo stesso stabiliti.
Diverse segnalazioni ricevute dall’Autorità hanno riguardato, poi, il problema della proiezione prima dell’inizio dei film di un numero eccessivo di spot commerciali, che in alcuni casi ritardano eccessivamente l’inizio della proiezione cinematografica per la quale i consumatori hanno acquistato il biglietto di accesso alla sala. Una diversa valutazione deve essere fatta invece per i trailer, che hanno come scopo immediato e diretto quello di informare lo spettatore delle prossime proiezioni dei film in programmazione nelle varie sale cinematografiche e nei diversi circuiti distributivi.
Con particolare riguardo agli spot commerciali, è stato sollevato dai consumatori il problema della mancata corrispondenza tra gli orari di inizio dello spettacolo indicati nelle locandine e nei mezzi di comunicazione e gli orari reali di inizio della proiezione del film. A seguito delle predette segnalazioni ricevute dall’Autorità non è stato possibile effettuare un intervento istruttorio ai sensi del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005). Infatti, le comunicazioni riguardanti l’orario di proiezione dei film non possono considerarsi “messaggi pubblicitari”, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lett. a) del suddetto D.Lgs. n. 206/2005, per carenza dei requisiti soggettivi (sono curati da testate giornalistiche e non da operatori pubblicitari in senso proprio) ed oggettivi (non sono volti alla promozione di beni o servizi) trattandosi, piuttosto, di trafiletti con finalità informativa, curati dai vari mezzi di comunicazione e riguardanti la programmazione cinematografica nelle sale con i titoli dei film proiettati ed i relativi orari.
L’Autorità, tuttavia, è consapevole del fatto che la prassi seguita dagli esercenti delle sale cinematografiche, consistente nella proiezione di spot prima dell’inizio del film programmato possa risultare, comunque, poco rispettosa delle esigenze di trasparenza ed informazione dei consumatori che, acquistato il biglietto per fruire del film all’orario indicato, si vedono ritardare la proiezione dello stesso a causa della visione di una serie di filmati pubblicitari della cui proiezione non sono stati avvertiti. Per tali ragioni, in occasione di una recente archiviazione di una fattispecie volto a segnalare la difformità tra l’orario di proiezione dei film, indicati sui giornali, e quelli di effettivo inizio della proiezione, l’Autorità ha ritenuto opportuno trasmettere la segnalazione al Ministro dei beni e delle attività culturali per gli eventuali profili di competenza.
Più in generale si evidenzia, dunque, che in sede di riforma del settore sarebbe opportuno prevedere obblighi informativi da parte dei gestori delle sale in modo da indicare e, conseguentemente, rendere edotto il consumatore circa l’orario in cui è consentito l’ingresso alla sala cinematografica per ciascuno spettacolo e quello di inizio della proiezione del film prescelto. Si consentirebbe al pubblico dei consumatori di scegliere liberamente se assistere o meno alla proiezione pubblicitaria ed eventualmente preferire quelle sale cinematografiche che proiettano un numero minore di spot prima della visione del film prescelto.
Si auspica, pertanto, che in occasione di una riforma complessiva del settore si possa tener conto delle esigenze innanzi rappresentate al fine di assicurare al consumatore sia un miglioramento, in termini di ampliamento della programmazione, dell’offerta cinematografica sia una maggiore trasparenza ed informazione, indispensabili per il compimento di scelte economiche consapevoli e ragionate.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà


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