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Contravvenzione stradale    

GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA dep 24.5.2007

Contravvenzione stradale, omessa identificazione,accessorietà, ulteriore ordine non discernibile (in caratteri piccoli)
28.05.2007 - pag. 42294 print in pdf print on web

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA,

Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

Causa civile n. 237\06 R.G.C.



promossa da:



XXXXX in proprio.

Contro

Xxxxx p.t. xxxxxxxxxxx, con l’ispettore della PM xxxxxxxxxx.



Oggetto: “PVC n. del 26\01\06

xxxxxx, proprietario dell’autoveicolo tg. XXXXXXX, in riferimento ad illecito stradale con contestazione differita, richiesto, ometteva- senza giustificato motivo- di fornire le informazioni di legge, circa l’identità e la patente di guida del conducente del veicolo menzionato, al momento del commesso illecito.

Violando così gli artt. 126bis\2° e 180\8° CdS.

Ciò, in riferimento al PVC n. 10402 del 12\10\04 e violazione dell’art. 142\8 CdS, di cui nulla è detto, circa la definitività dell’atto amministrativo.

Il tutto meglio descritto nel PVC in oggetto, da aversi qui per integralmente trascritto.



Svolgimento del Processo



Con ricorso inoltrato XXXXXXXXXXX, ut sopra, impugnava il PVC in oggetto, deducendo quanto segue.

  • Aveva subito la notifica di un PVC, per infrazione all’art. 142\8° CdS;

  • per pura sconoscenza, era rimasta inevasa la richiesta della P.A., ex art. 126 CdS, contenuta nello stesso verbale.

Il ricorrente concludeva, quindi, per l’annullamento del verbale stesso.

Si costituiva il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che asseriva come “ nel corpo del processo verbale” n. 10402 del 12\10\04 fosse stata anche inserita la “richiesta” di cui all’art. 126 bis CdS.

Non avendo però il contravventore ottemperato, ne era seguita la notifica del successivo verbale n. 11014\06, del 26\01\06, di cui è causa, con pregiudizio in capo al ricorrente.

Precisate quindi le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, con lettura del dispositivo alla fine dell’udienza giornaliera.


Motivi della decisione

 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

---Infatti, l’obbligo di fornire alla P.A. notizie circa il nominativo del conducente ed i dati della sua patente, ex art. 126 bis CdS, ricorre allorchè:

  1. sia passato in giudicato il processo sul fatto storico principale, nella fattispecie, sull’infrazione di cui all’art. 142\8 CdS.

  2. o sia comunque divenuto definitivo l’atto amministrativo, per pagamento o decorso del tempo di impugnazione.

 

Nelle more, dunque nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore, non potendosi ipotizzare comminazioni di sanzioni accessorie, ancor prima della definitività della sanzione principale.



All’atto- in modo assorbente- viene enunciata, ma non acclarata la modalità di definitività del PVC n. 10402 del 12\10\04, presupposto della sanzione di cui all’art. 180\8 CdS.



---Ciò detto, nella fattispecie si versa ulteriormente anche in violazione di legge, in ambito di trasparenza amministrativa (L. 7 agosto 1990 n. 241).


Infatti, nel caso concreto:

--la P.A. spedisce e\o notifica il plico contenente il verbale n. 11014\06 del 26\01\06, in uno con il cosiddetto “avviso” ex art 126 bis CdS. “Avviso” contenuto, come testualmente detto, “nel corpo del processo verbale”.

--Non utilizzandosi, dunque, una richiesta autonoma, più appropriata.


Il ricevente, come sovente accade, non discerne fra:

  • contestazione della violazione ex art. 126 bis CdS;

  • ed “ordine” della P.A., di fornire notizie sul conducente-trasgressore entro gg 60 dalla definitività dell’atto amministrativo, pena la sanzione di cui all’articolo 180\8 CdS.


Senza contare l’utilizzo sovente, da parte del mittente, di una scritturazione a carattere minuscolo, al limite della leggibilità e comprensibilità.


L’attività di polizia pertanto non è certo improntata a chiarezza, né tantomeno a trasparenza, come vorrebbe la legge 7 agosto 1990 n. 241.

E la conseguenza di queste prassi, poco trasparenti, secondo questo Giudice rilevano, in quanto in grado di ledere il diritto di difesa del cittadino, costituzionalmente garantito-.



****

Il Giudice di Pace di Massa Marittima

PQM

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Massa Marittima 07\05\07

Il Giudice di Pace

(Dott. Filippo Iannitelli)


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28.05.2007 Filippo Iannitelli

Filippo Iannitelli

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