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"Papa ti vogliamo tanto bene, non ti dimenticare di noi come noi non dimentichiamo te nella preghiera. Aiutaci ad avere una condizione dignitosa, vogliamo lavorare. Ma c'e' il problema della residenza, dei documenti. Senza, il padrone non ci fa il contratto" - migrante in baraccopoli



Energia    

La certificazione energetica degli edifici privati e pubblici: attenzione, a rischio il 36% o 41% e arriveranno i controlli periodici dei condizionatori

L'Europa ci vuole far crescere, ma l'Italia (eccetto la Toscana) dimentica le norme attuative.

Arrivano altre spese.

21.05.2007 - pag. 42242 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

Q

Qualche giorno fa abbiamo letto e segnalato che la Toscana impone per la vendita delle case la certificazione energetica, a pena di nullità dell'atto di trasferimento immobiliare.

Sanzione cosi' forte merita attenzione.

Peccato che in Italia per dare forza alle parole si incida sulla forma per vanificare un atto tra privati, ma questo e' un altro problema.

 Veniamo alle norme

 Tutto inizia con la direttiva CEE n. 93/76 del settembre 1976, recepita dal nostro ordinamento con la legge 10/91.

Alla legge 10 del 1991 manca ogni norma di attuazione, come se per funzionare una legge abbia sempre bisogno di norme di attuazione, e quindi di poteri delegati ad altri per attuare o meno la legge.

Sta di fatto che si arriva alla direttiva europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici.

Tra li obblighi a decorrere dal 2006 si deve obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici.

Nel cercare i link alle normative vigenti scopriamo che, meraviglia, sono piu' numerose:

Da http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/normativa.htm si scopre un mondo di adempimenti.


Inattuata, viene abrogata e sostituita
Si arriva cosi' alla DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Aveto letto bene: siamo arrivati all'abrogazione prima ancora dell'attuazione.

LEGGIAMO IL TESTO

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311, Art. 2.


Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192


1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del
2005 e' sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
edifici».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
seguente gradualita' temporale e con onere a carico del venditore o,
con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie
utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unita'
immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare
interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o
della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o
degli impianti.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed
il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente
avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi
o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque
come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei
mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato
di qualificazione energetica puo' essere predisposto a cura
dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato
A.».
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o
di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a
titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'
immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in
base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a
disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata

 I benefici del 36% o del 41%

In questi giorni sto ricevendo dai condomini le lettere per scaricare dalle tasse i lavori fatti con le agevolazioni di legge.

Ma quanti di questi immobili hanno la certificazione energetica ? Nessuno.

Quali le conseguenze sulle agevolazioni ? Annullate. Ancora nessuno sembra essersi espresso sul punto ma ci sa sara' da piangere tutti insieme.

 Ecco le sanzioni

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Art. 15.
Sanzioni

1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.


I condizionatori d'aria

 Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.


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