"in un programma scientifico non si può ospitare una persona che dice cose non provate" - Piero Angela
Avvocati
Gli avvocati cercano di riservarsi per legge le consulenze legali professionali
Art. 2.
(Funzioni dell’avvocato) 1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’avvocato è soggetto soltanto alla legge. 3. Sono funzioni esclusive dell’avvocato: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. 4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili. 5. È riservata, inoltre, agli avvocati l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori CALVI, FINOCCHIARO, BRUTTI Massimo, MANZELLA, LEGNINI, GHEDINI, COSSUTTA, D’AMBROSIO, VALENTINO, ZAVOLI, SERAFINI, RAME, PALUMBO, ALBERTI CASELLATI, BIANCO, BENVENUTO, CASSON, FORMISANO, FRANCO Vittoria, LATORRE, VILLONE, BARBATO, COSTA, AMATI, BARBIERI, BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, BRUTTI Paolo, DE PETRIS, DI SIENA, DONATI, GARRAFFA, GASBARRI, MELE, MICHELONI, MONGIELLO, MONTALBANO, MONTINO, NEGRI, PECORARO SCANIO, PERRIN, ROSSA, TONINI, VILLECCO CALIPARI e ZANETTIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006 ———– Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato ———– Onorevoli Senatori. – Nel quadro dei problemi della giustizia, che il nuovo Parlamento deve affrontare per superare l’attuale situazione di gravissima crisi, assume notevole rilievo anche la riforma dell’ordinamento professionale forense, perchè le nuove procedure, la nuova riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario, l’evoluzione delle strutture sociali, economiche e giuridiche del paese, l’esigenza di uniformare anche la professione forense alle regole comunitarie rendono sempre più inadeguata l’attuale disciplina della difesa ed assistenza giuridica dei cittadini. La vecchia legislazione e le molte norme di modifica, che si sono succedute nel tempo, perpetuano una disciplina della professione forense che appare del tutto inadeguata, sia per la tutela del diritto alla difesa e della libertà dei cittadini, sia per la dignità e per la concreta possibilità di svolgere con adeguato decoro le proprie delicate funzioni per l’avvocato. – coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria; – prescrivere una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca una adeguata formazione dei nuovi avvocati ed una opportuna selezione tra i molti aspiranti; Si ritiene essenziale che l’avvocatura venga disciplinata come servizio nell’interesse della collettività e dei singoli, così che la funzione dell’avvocato assuma un grande rilievo di interesse pubblico, pur dovendo restare uno strumento privato ed il più possibile libero. Affinchè l’avvocato possa svolgere con efficacia questa funzione di rilevantissimo interesse pubblico, deve essergli garantito il massimo di libertà ed autonomia: ogni limitazione alla libertà e all’autonomia dell’avvocato si ripercuote inevitabilmente in una diminuzione del diritto alla difesa ed alla libertà del cittadino. Norme deontologiche Vi è l’esigenza che venga esplicitamente affermata la competenza del Consiglio nazionale forense ad approvare il codice deontologico. Il Consiglio nazionale forense ha già approvato un ampio testo, ritoccato in varie parti, di cui deve essere previsto un aggiornamento periodico. Società tra avvocati È stata approvata da tempo una legge che disciplina la società tra avvocati, come società tipica autonoma rispetto ai vari tipi di società disciplinati dal codice civile. Questa legge ha una grave carenza, per quanto riguarda le regole della contabilità fiscale e le regole previdenziali per gli iscritti, che ne ha praticamente impedito l’utilizzazione. – le società di capitali hanno essenzialmente uno scopo di profitto, mentre, per l’avvocato, lo svolgimento della sua attività non deve essere condizionato soltanto al profitto, ma deve dare prevalenza alla tutela degli interessi del cliente; – l’avvocato, che lavora in una società di capitali, diventa assimilabile ad un lavoratore dipendente, la qual cosa confligge con le regole dell’incompatibilità; Le specializzazioni In tutte le proposte di modifiche dell’ordinamento forense, si prevede la possibilità di specializzazioni. Si segnala l’esigenza che la dichiarazione, da parte degli avvocati, del possesso di una specializzazione sia limitata al caso in cui questa sia stata conseguita con la frequenza e con esito favorevole di appositi corsi disciplinati con decreto ministeriale di concerto tra i Ministri della Giustizia e dell’Università, su proposta del Consiglio nazionale forense. Tariffe professionali L’argomento delle tariffe professionali per l’avvocato è di grande attualità ed oggetto di molte discussioni, specialmente a livello comunitario. Deve considerarsi certa la legittimità delle tariffe, efficaci se non vi è accordo tra le parti, secondo quanto prescritto dall’articolo 2233 codice civile. Mandato professionale e procura Si ritiene opportuno eliminare gli attuali eccessivi formalismi nel rilascio della procura e nella prova di essa, che non trovano corrispondenza nelle legislazioni straniere. Dovrebbe inoltre essere previsto che solo il cliente possa contestare l’esistenza o la invalidità della procura. Albi, elenchi e registri La disciplina normativa per albi, elenchi e registri contiene precisazioni opportune ed in gran parte corrispondenti alle norme già vigenti. Innovativa può essere la previsione dell’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci. – si prevede che l’iscrizione debba avvenire non oltre cinque anni dal superamento dell’esame di abilitazione; ciò per evitare che un lungo tempo trascorso abbia fatto in parte dimenticare le nozioni e la preparazione che hanno consentito il superamento dell’esame; – l’iscrizione deve essere preclusa dopo il compimento del quarantesimo anno di età; ciò allo scopo che non accedano alla professione persone che provengono da altre esperienze di lavoro, che possono essere per nulla o ben poco compatibili con la preparazione alla professione di avvocato, oppure persone che ad essa non si dedicano come impegno prioritario di lavoro; la norma risponde anche ad esigenze di carattere previdenziale, essendo senz’altro preferibile che venga maturato il diritto alla pensione in un solo ente previdenziale, anziché ricorrendo ad istituti, quali la ricongiunzione o la totalizzazione, che consentono trattamenti inferiori. Per la incompatibilità, è prevista una razionalizzazione delle norme in sostituzione di quelle approssimative e confuse contenute nell’articolo 3 del vigente ordinamento professionale. Le specificazioni più interessanti sono relative allo svolgimento di attività commerciale in proprio o nella amministrazione di società. La continuità dell’esercizio professionale Le norme sulla «permanenza della iscrizione all’albo» si riferiscono alla necessità che la professione venga esercitata con carattere di continuità. È questa una delle innovazioni più importanti e caratterizzanti del nuovo ordinamento professionale. Patrocinio avanti le giurisdizioni superiori Argomento discusso e controverso è quello relativo alla abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Secondo taluni (e con seri motivi), dovrebbe essere necessario il superamento di un apposito esame di abilitazione, da cui dovrebbero essere esonerati solo i docenti universitari che esercitano effettivamente la professione dopo un certo numero di anni. Organi e funzioni degli ordini forensi Non sono molte le regole innovative proposte per quanto riguarda organi e funzioni degli ordini forensi. Alcune innovazioni sono però di rilevante importanza. Accesso alla professione La indicazione dei rapporti con l’università è una innovazione voluta da tutti gli avvocati ed è importante per garantire la qualificazione dell’avvocato sia nella fase del tirocinio, sia nella fase di esercizio dell’attività professionale. Per il tirocinio, si prevedono: la pratica professionale presso un avvocato italiano, una frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale; la frequenza facoltativa di uffici giudiziari. Procedimento disciplinare Per il procedimento disciplinare, l’innovazione principale, che viene proposta, consiste nella istituzione di Consigli distrettuali di disciplina, competenti in via esclusiva al controllo disciplinare degli iscritti. Molteplici ragioni suggeriscono la istituzione di questi Consigli distrettuali, sottraendo la competenza disciplinare ai Consigli dell’ordine. Testo completo della relazione e dei 70 e piu' articoli al link indicato. 13.04.2007 Spataro Senato Link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tip
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