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"I diritti nascono nella storia" - Norberto Bobbio



Lavoro    

D.lgs 25/07 informazione e consultazione dei lavoratori

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 inserita il 2007-3-30

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007

30.03.2007 - pag. 40233 print in pdf print on web

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art.3. 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.

art.4. 3. L'informazione e la consultazione riguardano:

a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonche' la sua situazione economica;

b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonche', in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 5. 1. I rappresentanti dei lavoratori, nonche' gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare ne' ai lavoratori ne' a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa.

Seguono le sanzioni.

 


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