Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Prima gli italiani, come America first, è un'idea di Hitler" - Gino Strada



Immigrazione    

Immigrazione: testo completo di Cassazione penale 4683 del 18 gennaio 2007

Il giustificato motivo di trattenimento sul Territorio italiano. Commento e riflessioni sulla sentenza della Cassazione penale, Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 4683.

Si veda il commento di Avv. Matteo Megna , avvmatteomegna AT hotmail.it

01.03.2007 - pag. 40151 print in pdf print on web

S


Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/2/2006 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha assolto R.M. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato intimatogli dal Questore di Forlì) ritenendo che la giustificazione addotta - non essere stato lo straniero in grado di reperire il denaro sufficiente per espatriare - fosse plausibile, avuto riguardo alla precarietà del domicilio, all'assenza di un lavoro stabile ed all'onerosità del viaggio fino al Paese di origine ((OMISSIS)) e che la stessa costituisse dunque "giustificato motivo" dell'inadempimento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma con atto del 26/4/2006 prospettante erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente P.G., richiamato il concetto di "giustificato motivo", ha rilevato come nel caso di straniero entrato clandestinamente nello Stato nella consapevolezza di non disporre di fonti e mezzi di sostentamento non fosse ravvisabile uno stato di necessità idoneo a scriminare la successiva condotta inadempiente, a meno di non comprovare una analoga situazione nel paese di origine;
ha, altresì, sottolineato come, di fronte alla mera allegazione di un giustificato motivo di inosservanza, non si fosse effettuata alcuna verifica da parte del P.M. e del Giudice e come, infine, la sussistenza o meno di un giustificato motivo dell'inadempimento in questione dovesse rinvenirsi solo in situazioni ostative di particolare pregnanza e non in presenza di situazioni tipiche del migrante economico clandestino, quali la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure del P.M. colgano in parte nel segno, là dove evidenziano una non corretta applicazione da parte del Giudice del merito della esimente speciale del giustificato motivo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (nel testo risultante dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, art. 1 di conversione del D.L. n. 241 del 2004).
Questa Corte, nelle più recenti decisioni afferenti la questione della interpretazione della formula de qua - in coerenza con il "sistema legale" di tutela dell'interesse nazionale al controllo degli ingressi, ma nel rispetto dei valori costituzionali della persona - ha avuto modo di puntualizzare i confini dell'apprezzamento spettante al Giudice del merito.
In particolare si è affermato che:
- esula dall'ambito applicativo della esimente ogni ipotesi di scelta volontaria o libera dell'espulso (Cass. sent. n. 19131/06) pur se connessa ad esigenze degne di tutela, quale quella di presentare una istanza di "emersione" (o sanatoria) e di attenderne la definizione (Cass. sentenze n. 45431/05 e n. 48863/03);
- di contro deve darsi risalto allo stato di grave condizionamento psichico, indotto dalle circostanze concrete, tali da rendere inesigibile l'ottemperanza all'ordine del Questore (Cass. sent. n. 32929/05);
- con particolare riguardo alla dibattuta questione della possibilità che la condizione economica dell'obbligato possa integrare l'esimente in esame, non può integrare l'esimente stessa la mera difficoltà di reperire i fondi necessari all'acquisto del titolo di viaggio (Cass. sent. n. 19086/06) ma soltanto la grave assoluta impossidenza, da accertarsi con riguardo alle condizioni personali e di inserimento sociale dello straniero e da valutarsi anche in relazione al costo del viaggio di rimpatrio nel concreto imposto (Cass. sent. n. 25640/06);
- compete comunque al Giudice del merito effettuare il dovuto scrutinio, al di là dell'onere di allegazione dell'interessato, ed allo stesso Giudice incombe di dare adeguata e logica motivazione della valutazione effettuata (Cass. sent. n. 30774/06).
Le sintetizzate pronunzie muovono dunque su una linea di rigoroso accertamento della condizione di concreta inesigibilità dell'ottemperanza, delineando le condizioni applicative peculiari di una esimente speciale la quale si colloca al di fuori dell'ordinario ambito applicativo delle esimenti generali del codice e deve trarre la propria ragione, ed al contempo i propri limiti, in un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale alle quali è preposto l'ordine adottato ex art. 14, comma 5 bis citato ed i diritti fondamentali dello straniero, garantiti dalle norme costituzionali. E la esigenza che tale punto di equilibrio escluda la mera difficoltà di adempiere (tipica delle condizioni in cui versano tutti i "migranti economici") e si attesti al livello della grave inesigibilità - soggettiva od oggettiva - dell'adempimento è stata ribadita assai di recente nella ordinanza 386/2006 della Corte Costituzionale che ha nella parte motiva (della decisione di manifesta infondatezza della questione sottoposta) richiamato tanto i propri precedenti arresti in materia (in particolare la nota sentenza n. 5 del 2004) quanto le "soluzioni" date al proposito dalla giurisprudenza di questa Corte.
E dunque è dallo stesso sistema legale - e dalle numerose norme di tutela e protezione del migrante contenute nel citato Testo Unico - che sarà lecito agevolmente rinvenire ipotesi di giustificato motivo (dalla esigenza di curarsi da una patologia invalidante sopravvenuta a quella di accudire temporaneamente un congiunto malato, dalla necessità di attendere il rilascio consolare del documento d'espatrio tempestivamente richiesto, al sopravvenire di eventi esterni che impediscano la mobilità dell'obbligato). Ed è certamente alla stregua degli stessi criteri che appare configurabile la esimente del giustificato motivo nella sussistenza di una condizione di oggettiva ed indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento "obbligato". L'accertamento di tale condizione dovrà essere condotta dal Giudice di merito avendo riguardo:
1. alla presumibile situazione economica dell'interessato desumibile tanto dai proventi di qualsivoglia attività egli svolga od abbia svolto in Italia, quanto dal tempo di accertata presenza irregolare dello stesso sul territorio nazionale e dalle condizioni personali di suo inserimento sociale;
2. al costo presumibile per l'acquisto del titolo di viaggio, tenendo presente che l'allontanamento deve avvenire non già, necessariamente, con rimpatrio nel paese di origine, bensì, secondo la ragionevole previsione dell'art. 14, comma 5 bis del citato T.U. in direzione di qualunque altro luogo situato fuori del territorio dello Stato italiano, (ben potendo emergere che lo straniero possa avere collegamenti personali con tali luoghi).
Dalla osservanza di detti criteri il Tribunale di Roma si è indiscutibilmente sottratto, pervenendo a ravvisare il giustificato motivo nella mera plausibilità di una condizione di disagio economico asserita dall'interessato e non sottoposta al motivato vaglio critico del giudicante.
Deve pertanto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio allo stesso Ufficio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2007


Condividi su Facebook

01.03.2007 Avv. Matteo Megna

Avv. Matteo Megna

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Prima gli italiani, come America first, è un'idea di Hitler" - Gino Strada








innovare l'informatica e il diritto


per la pace