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"Ronald Regan era estremamente conservatore prima dei nostri colloqui, ma è diventato un partecipante molto attivo nel processo di negoziazione dopo aver capito la questione" - Michail Gorbaciov



Colf    

Testo completo del nuovo contratto collettivo colf ex badanti 2007 - pdf e email

Cambiando alcuni nomi, ma la sostanza e' la stessa. Cambiano i contributi.

AL LINK INDICATO IL TESTO COMPLETO IN PDF

26.02.2007 - pag. 40125 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

    A

    Attenzione: Abbiamo scritto di fare attenzione ai vari testi dei contratti collettivi cole e badanti  per segnalare quanti testi diversi ci sono online, e la mancanza di un testo ufficiale. Quello che segue VA VERIFICATO

    Infatti, si legga anche l'ultimo testo (firmato il 2008) trovato online a questo link (fonte uppi bologna)

     

    Il giorno 1 febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a sottoscrivere avanti al ministro del lavoro il seguente

    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
    DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
    LAVORO DOMESTICO

    13 FEBBRAIO 2007
    Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011


    • Art. 1 – Sfera di applicazione
    • Art. 2 – Indiscindibilità della presente regolamentazione
    • Art. 3 – Condizioni di miglior favore
    • Art. 4 – Documenti di lavoro
    • Art. 5 – Assunzione
    • Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
    • Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
    • Art. 8 – Lavoro ripartito
    • Art. 9 – Permessi per formazione professionale
    • Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
    • Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
    • Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
    • Art. 13 – Periodo di prova
    • Art. 14 – Riposo settimanale
    • Art. 15 – Orario di lavoro
    • Art. 16 – Lavoro straordinario
    • Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
    • Art. 18 - Ferie
    • Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
    • Art. 20 – Permessi
    • Art. 21 – Assenze
    • Art. 22 – Diritto allo studio
    • Art. 23 – Matrimonio
    • Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
    • Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
    • Art. 26 – Malattia
    • Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
    • Art. 28 – Tutele previdenziali
    • Art. 29 – Servizio militare
    • Art. 30 – Trasferimenti
    • Art. 31 – Trasferte
    • Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
    • Art. 33 – Minimi retributivi
    • Art. 34 – Vitto e alloggio
    • Art. 35 – Scatti di anzianità
    • Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
    • Art. 37 – Tredicesima mensilità
    • Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
    • Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
    • Art. 40 – Indennità in caso di morte
    • Art. 41 – Permessi sindacali
    • Art. 42 – Interpretazione del Contratto
    • Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
    • Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
    • Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione
    • Art. 46 – Ente bilaterale
    • Art. 47 – Cassa malattia Colf
    • Art. 48 – Previdenza complementare
    • Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale
    • Art. 50 – Decorrenza e durata

     

     

    ...

     

     

    Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

    1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

    a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
    b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
    c) durata del periodo di prova;
    d) esistenza o meno della convivenza;
    e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
    f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
    g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
    h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
    i) retribuzione pattuita;
    l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
    m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
    n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
    o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

    2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.




    Art. 7- Assunzione a tempo determinato

    1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
    2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
    3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
    4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
    - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
    - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
    - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
    - per sostituire lavoratori in ferie;
    - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
    5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

     

    Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori

    1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:

    Livello A
    Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

    Profili :

    Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
    Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
    Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
    Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
    Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
    Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
    Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
    Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

    Livello A super

    Profili:

    a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
    b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

    Livello B
    Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

    Profili:

    Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
    Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
    Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
    Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
    Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
    Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
    Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
    Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

    Livello B super


    Profilo:

    Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.


    Livello C
    Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

    Profilo:

    Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.


    Livello C super


    Profilo:

    Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

    Livello D
    Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

    Profili:

    a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;

    Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
    Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
    Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
    Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
    Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

    Livello D super


    Profili:

    Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
    b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.

    Note a verbale:
    1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
    2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
    3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

     

     

    Art. 13 - Periodo di prova

    1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
    2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

    3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.



    4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

     

    Art. 18 – Ferie

    1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
    2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

     

     

    Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
    1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
    2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
    3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
    2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
    3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
    4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
    - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
    - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
    - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
    5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
    6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
    7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
    8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

     

     

    Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

    1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

    per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

    fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
    oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

    I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

    per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

    fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
    oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

    2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:

    30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
    60 giorni di calendario per anzianità superiore.

    Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
    3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
    4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
    5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
    6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
    7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.


    Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)


    1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
    2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
    3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
    4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
    A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
    1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:

    a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
    b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;

    2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:

    a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
    b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;

    3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:

    a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
    b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

    B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:

    1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
    2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
    3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
    4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

    Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
    5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

     

     


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