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"Anche se si stabilisse per tutti una proprieta' giusta, non se ne trarrebbe alcun vantaggio: in realta' si devono equilibrare i desideri piu' che le sostanze ... equilibrio tra possesso e educazione" - Aristotele in Politica



Permute immobiliari    

Imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta (Circ. 8/E)

Imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta (Circ. 8/E)
15.02.2007 - pag. 40072 print in pdf print on web

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

    C

    CIRCOLARE N. 8/E

    Roma, 13 febbraio2007

    OGGETTO:
    Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di

    permuta immobiliare

    Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le

    imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347, “
    Le

    formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei

    pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le

    disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
    ”.L’articolo 2 del medesimo testo unico stabilisce che “L'imposta

    proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile

    determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e

    donazioni.
    ”.Si ricorda, in merito, che ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera b) del

    Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per le permute è costituita “dalvalore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta

    ”.

    Occorre precisare che il presupposto per l’applicazione dell’imposta

    ipotecaria è la “
    formalità di trascrizione”, che è unica anche con riferimento al

    negozio giuridico della permuta di beni immobili. Invero, dal disposto

    dell’articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, secondo cui

    Direzione Centrale Normativa e

    Contenzioso

    2

    ciascuna nota (di trascrizione) non può riguardare più di un negozio giuridico oconvenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione ...”, si evince che

    oggetto della trascrizione è il negozio giuridico nella sua unità, a nulla rilevando

    la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili.

    Pertanto, è da ritenere che la permuta, in quanto unico negozio giuridico,

    dia luogo ad un’unica formalità, per la quale è dovuta l’imposta ipotecaria

    calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo

    all’applicazione della maggiore imposta.

    A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all’imposta

    catastale, correlata alla diversa formalità della voltura catastale.

    Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del citato D.P.R. n. 347

    del 1990 “
    le volture catastali sono soggette all’imposta del dieci per mille sul

    valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma

    dell’articolo 2
    ” del medesimo decreto, sopra riportato.

    Deve al riguardo osservarsi che il negozio giuridico della permuta

    immobiliare dà luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile);

    di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi

    del sopra citato articolo 10.

    Posto che ogni voltura si riferisce ad un solo bene immobile, non trova

    invero applicazione il prima citato articolo 43 del D.P.R. n. 131 del 1986; il

    rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile dell’imposta di

    registro deve quindi intendersi esclusivamente riferito all’articolo 51 del D.P.R.

    n. 131, a norma del quale “
    per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o

    diritti reali immobiliari (…) si intende per valore il valore venale in comunecommercio

    ”.

    Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle

    presenti istruzioni.


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    15.02.2007 Spataro

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