"Anche se si stabilisse per tutti una proprieta' giusta, non se ne trarrebbe alcun vantaggio: in realta' si devono equilibrare i desideri piu' che le sostanze ... equilibrio tra possesso e educazione" - Aristotele in Politica
Permute immobiliari
Imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta (Circ. 8/E)
Imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta (Circ. 8/E)
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CIRCOLARE N. 8/E Roma, 13 febbraio2007 permuta immobiliare Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per le permute è costituita “dalvalore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta Occorre precisare che il presupposto per l’applicazione dell’imposta negozio giuridico della permuta di beni immobili. Invero, dal disposto dell’articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, secondo cui Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 oggetto della trascrizione è il negozio giuridico nella sua unità, a nulla rilevando la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili. Pertanto, è da ritenere che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dia luogo ad un’unica formalità, per la quale è dovuta l’imposta ipotecaria calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all’imposta catastale, correlata alla diversa formalità della voltura catastale. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del citato D.P.R. n. 347 valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma Deve al riguardo osservarsi che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile); di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi del sopra citato articolo 10. Posto che ogni voltura si riferisce ad un solo bene immobile, non trova invero applicazione il prima citato articolo 43 del D.P.R. n. 131 del 1986; il rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro deve quindi intendersi esclusivamente riferito all’articolo 51 del D.P.R. diritti reali immobiliari (…) si intende per valore il valore venale in comunecommercio Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. 15.02.2007 Spataro Agenzia delle Entrate Link: http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/Ci
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