"in un programma scientifico non si può ospitare una persona che dice cose non provate" - Piero Angela
Ilaw
Ecco le regole tecniche per filtrare tutta l'internet italiana
Con un ip sara' possibile far cadere anche decine di altri siti. DECRETO 8 gennaio 2007
Indice generato dai software di IusOnDemand D
DECRETO 8 gennaio 2007 Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli
Art. 3. Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro
1. I fornitori di connettivita' alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettivita' alla rete Internet devono informare, altresi', il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all'art. 8. 2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all'art. 4. 3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche: a) garantire l'impossibilita' di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; c) escludere che i fornitori di connettivita' alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti. 4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio e' indipendente, in particolare: a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall'utente; b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti; c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.
1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale dei fornitori di connettivita' alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ispettorato territoriale del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
30.01.2007 Spatar Gazzetta ufficiale
|