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Avvocati    

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n.339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati

"In sede referente, è iniziato l'esame del provvedimento recante Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici (C615 Mazzoni - rel. Mazzoni, UDC)."
18.01.2007 - pag. 39902 print in pdf print on web

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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MAZZONI Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n.339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati Presentata il 10 maggio 2006


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Onorevoli Colleghi! - La legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, ha già messo in luce debolezze più volte evidenziate nel corso della discussione in Parlamento.
In particolare, la disciplina transitoria dettata dall'articolo 2, come, peraltro, autorevolmente commentato («Guida al diritto» de Il Sole 24 ore), pone seri problemi di incostituzionalità.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, cioè l'articolo 1 della legge n. 339, salvaguardando però le posizioni acquisite medio tempore, ossia acquisite tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione.


Ristabilire l'incompatibilità salvaguardando però le posizioni acquisite
Il testo della proposta di legge si compone di due articoli: il primo prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, facendo salvi i diritti acquisiti, e l'abrogazione dell'articolo 2 della medesima legge, e il secondo, che reca la data di entrata in vigore. 

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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