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"Fatti non foste per vivere come bruti" - Dante



Sciopero    

Avvocati: altro sciopero dal 14 al 16 dicembre

Anche il comparto scuola sciopererà il 14. La conflittualità del paese resta alta, come l'indifferenza alle proteste. Intanto l'esame di avvocato sara' riformato e tenuto su base nazionale.
05.12.2006 - pag. 39743 print in pdf print on web

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O

ORDINE AVVOCATI LUCERA

Lucera, 2 dicembre 2006

A V V I S O

Astensione dell’Avvocatura dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 14 al 16 dicembre 2006

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha deliberato l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 14 al 16 dicembre 2006, in prosecuzione della protesta contro il decreto ‘Bersani’ sulla liberalizzazione della professione forense.

  Il Delegato Nazionale   Il Presidente dell’Ordine
  O.U.A.   degli Avvocati di Lucera
  avv. Giuseppe De Girolamo   avv. Giuseppe Agnusdei

*

Conseguentemente, l’astensione riguarderà tutte le udienze civili e penali del Circondario del Tribunale di Lucera (Sede Circondariale, Sezioni Distaccate di Apricena e di Rodi Garganico, Uffici del Giudice di Pace di Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Torremaggiore, Troia e Castelnuovo della Daunia) dei giorni dal 14 al 16 dicembre 2006 incluso, ad eccezione dei procedimenti indicati in appresso:

- l’astensione non è infatti consentita, nella materia penale, in riferimento:

a) alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 C.P.P., all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 C.P.P., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione matura durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 C.P.P. (introdotto dalla L. n. 479/1999), che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi;

- l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 L. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

- l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

Comunico, altresì, che:

- sia nelle udienze penali sia nelle udienze civili dei giorni dal 14 al 16 dicembre 2006, gli Avvocati renderanno a verbale dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dall’Assemblea Generale dell’Avvocatura, onde ottenere l’aggiornamento ad altra udienza successiva a tale periodo;

- sarà sufficiente l’adesione all’astensione da parte anche di uno solo dei difensori costituiti nei procedimenti, atteso che l’art. 39 del Codice Deontologico ed il Codice di Autoregolamentazione dello sciopero degli Avvocati impongono, ai Colleghi che non si astengono, di non compiere atti pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte assistita dal Collega che ha dichiarato di aderire all’astensione, con la conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente aggiornati ad altra udienza, per il medesimo incombente.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati

del Circondario del Tribunale di Lucera

avv. Giuseppe Agnusdei


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