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Pignoramenti    

Estratti cronologici dei veicoli da produrre nei procedimenti di esecuzione mobiliare - imposta di bollo

Risoluzione n. 130 del 13/11/06

* AUTOMOBILE CLUB D'TALIA – Estratti cronologici dei veicoli da produrre nei procedimenti di esecuzione mobiliare - imposta di bollo

14.11.2006 - pag. 30074 print in pdf print on web

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    R

    Risoluzione n. 130/E
    Roma, 13 novembre 2006
    OGGETTO: AUTOMOBILE CLUB D’TALIA – Estratti cronologici dei veicoli a produrre nei procedimenti di esecuzione mobiliare - imposta di bollo
    Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002 è stato esposto il seguente:
    QUESITO
    L’ente interpellante fa presente che:
    • “Pervengono (…) richieste da parte di Studi legali di rilascio di estratti cronologici relativi a veicoli che sono oggetto di procedimenti giudiziari, in particolare di beni pignorati nell’ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in relazione ai quali gli Studi legali richiedono l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002;
    • A fondamento della richiesta di esenzione viene invocata la disciplina dell’art. 18 (…) – la quale esclude il pagamento dell’imposta di bollo per i procedimenti soggetti al contributo unificato, compreso gli atti e i documenti non giurisdizionali e i certificati purché siano atti antecedenti, necessari e funzionali al procedimento e le richieste provengono dalle parti in giudizio – sostenendo che i certificati del PRA richiesti costituiscono documenti necessari al giudice per l’emanazione del provvedimento giudiziario e in particolare per disporre la vendita forzata dei veicoli”.
    Quanto sopra premesso, l’interpellante chiede di conoscere se gli “… estratti cronologici relativi a veicoli che sono oggetto di procedimenti giudiziari (…)” sono esenti o meno dall’imposta di bollo ex articolo 18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    OLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L’ente interpellante osserva che “… dall’esame della Circolare n. 70 del
    14 agosto 2002 emessa da codesta Agenzia (…) possa ritenersi che il rilascio del
    certificato cronologico al PRA sia atto necessario e funzionale all’emissione da
    parte del giudice del provvedimento giudiziario (ad es. per disporre la vendita
    forzata), in quanto documento necessario per attestare la situazione
    patrimoniale del veicolo (es. l’esistenza di veicoli, l’effettiva intestazione del
    veicolo sotto il profilo della pubblicità nei confronti dei terzi ect.)”.
    Sostiene, inoltre, che alla “…vendita forzata di beni mobili registrati …”
    si applica in via analogica la procedura prevista dall’articolo 567 c.p.c. che nel
    caso di vendita del bene immobile pignorato prevede “… l’obbligo per il
    creditore che ha presentato istanza di vendita di allegare, entro sessanta giorni
    dal deposito del ricorso, anche l’estratto catastale (documento che per i beni
    mobili registrati trova corrispondenza nell’estratto cronologico del PRA)”.


    RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    Gli estratti cronologici dei veicoli sono soggetti all'imposta di bollo, ai
    sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
    dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R.

    L’articolo 1 sopra citato stabilisce che oggetto dell’imposta, sono: “gli
    atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa …”.
    L’articolo 4 prevede l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per “Atti e
    provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle
    province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e
    delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla
    tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata
    conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta …” , tra i quali
    sono da ricomprendere gli estratti cronologici.
    Ciò posto, è da precisare che l’introduzione del contributo unificato da
    corrispondere per i procedimenti giurisdizionali compresa la procedura
    concorsuale e di volontaria giurisdizione comporta la non applicabilità
    dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli
    antecedenti, necessari o funzionali” (Testo Unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di spese di giustizia articoli da 9 a 18). Pertanto,
    l’imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale,
    perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
    L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che “il legislatore, non facendo
    distinzione tra i termini procedimento e processo ha inteso, quindi, subordinare
    tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo
    unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo” (Circ. del 14
    agosto 2002, n. 70). Inoltre, ha esplicitato il significato da attribuire ai termini
    “antecedenti, necessari e funzionali”, precisando che, ai fini dell’esenzione dal
    pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo
    legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario
    dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale. Per i principi esposti, gli
    estratti cronologici ‘antecedenti’ ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti
    giudiziari, in genere, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18,
    comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, i certificati cronologici dei
    veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare sono esenti
    dall'imposta di bollo in quanto tali procedimenti sono soggetti al contributo
    unificato, ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.
    Circa le modalità di rilascio dei certificati non soggetti all'imposta di
    bollo, si richiama la Risoluzione del 23 novembre 1987, prot. n. 290908, nella
    quale è detto che “… sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del
    tributo di bollo è necessario che tale uso venga espressamente indicato”.
    Pertanto, l’utilizzo degli estratti cronologici dei veicoli al di fuori dell'uso
    strettamente processuale, comporta la necessità di regolarizzarli, ai fini
    dell'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
    Tale obbligo è posto a carico dei giudici, funzionari e dipendenti pubblici
    dell'ufficio che riceve il documento non regolare nel bollo (art. 19 del d.P.R. n.
    642 del 1972). Inoltre, “Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e
    delle eventuali sanzioni amministrative:
    1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o negoziano atti, documenti o
    registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li
    enunciano o li allegano ad atti o documenti;
    2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2 di un atto, documento o
    registro non soggetto al bollo fin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo
    prescritto …”. E’ esente da qualsiasi responsabilità, invece, la parte a cui viene
    rimesso un atto o un documento non in regola con il bollo, qualora “… entro
    quindici giorni dalla data del ricevimento (...) provveda alla sua
    regolarizzazione. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del
    trasgressore” (art. 22 del d.P.R. n. 642 del 1972). E’ evidente che il legislatore,
    ponendo a carico di chi riceve il documento l’obbligo di controllare la sua
    regolarità, ha inteso salvaguardare gli interessi dell’Erario ed evitare l’uso di
    documenti che non abbiano scontato l'imposta di bollo. Al contrario, tale obbligo
    di controllo non è contemplato a carico di chi emette il documento, quest’ultimo
    provvede soltanto ad indicare l’uso cui lo stesso è destinato.
    La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi
    dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

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