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"Siamo quello che diciamo" - Nicoletta Romanazzi



Procedimento europeo d'ingiunzione    

Il primo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dei debiti. *

"In via di istituzione il processo europeo per l'ingiunzione dei pagamenti"
27.10.2006 - pag. 30019 print in pdf print on web

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"Il 25 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva un regolamento che istituisce il primo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Le disposizioni saranno operative tra 18 e 24 mesi." Così la Camera Civile di Roma,http://www.cameracivileroma.com/news_viz.php?recordID=205, che aggiunge: "Il regolamento si applicherà nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale. Indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, con il nuovo procedimento verranno utilizzati moduli standard uguali in tutta Europa, per facilitare la comunicazione tra il giudice e le parti." Questi i riferimenti: European order for payment procedure Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure (A6-0316/2006) Rapporteur: Arlene McCarthy (PES, UK) Common position declared adopted with amendments Questo il comunicato ufficiale: Giustizia e affari interni - 25-10-2006 - 14:40 Riscossione dei debiti più agevole con la procedura europea Il Parlamento ha approvato un nuovo regolamento che, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, ha lo scopo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. L'Aula ha adottato la relazione di Arlene McCARTHY (PSE, UK) che approva la posizione comune del Consiglio sul regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Quest'ultima, infatti, accoglie - integralmente, nella sostanza o parzialmente - tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nel corso della prima lettura. La procedura può quindi considerarsi chiusa e il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applicherà dopo due anni dall'adozione, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicheranno già dopo 18 mesi. Scopo della proposta è di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, attraverso un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Intende anche assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea, definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. Nel corso del dibattito in Aula, la relatrice ha citato uno Studio della Banca Mondiale che afferma come i paesi nordici dispongano del sistema più efficiente, rapido e meno oneroso tra tutti quelli presi in esame. L'Italia, ha invece spiegato la deputata, è uno dei paesi con i maggiori ritardi al mondo «a causa della mancanza di rigore del procedimento d'appello, che permette alle azioni giudiziarie di essere interrotte in ogni momento». Mentre la Spagna presenta uno dei più complessi sistemi giuridici che comporta alti costi e procedimenti giudiziari lunghi. Nel Regno Unito, ha poi aggiunto, vigono tre sistemi di recupero dei crediti che generano confusione nel mondo degli affari e nel pubblico. Il regolamento si applicherà, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii"). Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati e le procedure affini nonché la sicurezza sociale. I crediti derivanti da obblighi extracontrattuali sono anch'essi esclusi, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito oppure se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. Una controversia è definita "transfrontaliera" quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Il procedimento previsto dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto, non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti, al fine di facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati. Ed è proprio riguardo ai moduli che il Parlamento aveva insistito affinché fossero di facile uso, necessitassero di una redazione minima e potessero essere utilizzati on line. 20/10/2006 Arlene McCARTHY (PSE, UK) Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento Procedura: Codecisione, seconda lettura Dibattito: 23.10.2006 Votazione: 25.10.2006 RIF.: 20061020IPR11870 Contattare: Federico ROSSETTO Indirizzo e-mail : stampa-IT@europarl.europa.eu Numero di telefono A Bruxelles : (32-2) 28 40955 (BXL) Numero di telefono A Strasburgo : (33-3) 881 74133 (STR)


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27.10.2006 Spataro

CameraCivile di Roma Link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopres

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