Segui via: Newsletter - Telegram
 

"I grandi disturbi psicologici, le 'crisi di identita'', avvengono quando un individuo comincia a cambiare il pubblico per cui recita ..." - Luke Rhinehart - L'uomo dei dadi



Sciopero    

Ecco le modalità di sciopero degli avvocati

Nel 2002 fu fatto un regolamento provvisorio, ancora vigente, sulla modalita' di sciopero.

Fu autoregolamentazione.

Al link il testo di undici pagine in pdf.

06.07.2006 - pag. 29746 print in pdf print on web

C

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Delibera n. 02/137 Regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati e procuratori legali (pos. 9172) Seduta: 4.7.2002 LA COMMISSIONE su proposta dei Proff. Ghezzi, Pinelli e Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera: PREMESSO 1. che un primo “codice di autoregolamentazione dello stato di agitazione dell’Avvocatura”, deliberato in data 19.1.1996 dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, e trasmesso alla Commissione con nota del 3.4.1996, venne valutato non idoneo con delibera n. 231/5.1 dell’11.7.1996; 2. che neppure un successivo “codice di autoregolamentazione delle astensioni forensi dalle attività giudiziarie”, approvato congiuntamente dalle Giunte dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e dell’Unione delle Camere Penali Italiane il 6.6.1997, inviato alla Commissione in data 11.6.1997, ottenne un giudizio di idoneità da parte della Commissione, la quale invece, con delibera n. 97/447 del 12.6.1997, ebbe ad invitare le associazioni in parola a “rivederlo ed integrarlo” alla luce delle osservazioni critiche contenute nella delibera medesima; 3. che in data 23.10.2000, le associazioni di cui al “considerato” che precede hanno ritrasmesso alla Commissione ulteriore copia del predetto codice di autoregolamentazione del 6.6.1997, integrato il 30.3.2000; 4. che le “revisioni ed integrazioni” di cui al rammentato invito della Commissione – relative, in particolare, al contenuto delle prestazioni indispensabili – non sono, tuttavia, state compiute, ed anzi, a tale proposito, il testo inviato alla Commissione il 23.10.2000 è simile, nella sua sostanza, a quello risalente al 6.6.1997; 5. che l’art. 2 della legge n. 83/2000 fissa un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi i quali, qualora i codici di autoregolamentazione non siano stati ancora adottati, la Commissione di garanzia, compiuta la procedura rammentata nel “considerato” n. 7, “delibera la provvisoria regolamentazione”; 6. che, tuttavia, il termine di cui al punto che precede, fissato dalla legge per l’emanazione dei codici di autoregolamentazione del lavoro autonomo, ivi compreso quello professionale, ovvero per il loro adeguamento alla legge di riforma, è scaduto, senza che la Commissione abbia ricevuto notizie ufficiali in ordine, per lo meno, a tale adeguamento; 7. che, di conseguenza, per accertare se sussista una concreta possibilità di adozione di un codice di autoregolamentazione, la Commissione ha convocato l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e l’Unione delle Camere Penali Italiane, già autori congiunti del codice di autoregolamentazione del 6.6.1997 (supra, “considerati” n. 2, 3 e 4), con l’esplicita avvertenza che, in caso di mancata autoregolamentazione, la Commissione avrebbe comunque provveduto, con propria delibera, ai sensi e secondo la procedura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), alla formulazione di una proposta – come richiede la legge – “sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerarsi indispensabili”, e, se del caso, ad una provvisoria regolamentazione (delibera n. 02/78 del 2.5.2002); 8. che l’audizione in parola si è svolta il 22.5.2000, con esito interlocutorio: registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle menzionate organizzazioni, sulla necessità, per lo meno, di predeterminare la durata delle singole astensioni collettive ispirandosi a criteri di progressività; di prevedere, in caso di reiterazione della protesta, una ragionevole distanza di tempo; di contemplare l’obbligo di comunicare le motivazioni della protesta stessa, dedicando una accurata regolamentazione alla comunicazione dell’astensione collettiva, e descrivendo altresì una più completa disciplina delle prestazioni indispensabili, da salvaguardare anche durante i periodi di astensione; ma emergendo, al contempo, anche alcune propensioni a riproporre i termini dei problemi sollevati dalle astensioni collettive degli Avvocati dalle udienze in sede politica e parlamentare; 9. che, infine, la Commissione ha formulato, nella seduta del 23.5.2002, ai sensi di quanto dispongono l’art. 2 bis, comma 1, e l’art. 13, comma 1, lett. a) della l. n. 146/1990, così come novellata dalla l. n. 83/2000, nonchè ai sensi dell’art. 2, comma 2, di quest’ultima, una proposta sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili, avvertendo le associazioni interessate che, in caso di mancata pronuncia da parte loro , nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, lett. a) , terzo e quarto periodo della legge citata, avrebbe adottato con propria delibera la prevista provvisoria regolamentazione, comunicandola – come recita la norma da ultimo citata – alle parti interessate, “che sono tenute ad osservarla, agli effetti dell’art. 2, comma 3 (della legge stessa) fino al raggiungimento”, nel caso, di un codice di autoregolamentazione valutato idoneo; 10. che la proposta in parola è stata notificata all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana ed all’Unione delle Camere Penali Italiane in data, rispettivamente, del 28 e del 29.5.2002, e comunicata altresì, con nota del 23.5.2002, alle Organizzazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute ai sensi della legge n. 281/1998; 11. che, con lettera del 31.5.2002, l’Unione Nazionale Consumatori ha espresso parere favorevole, riguardo alla menzionata proposta, “in ordine alle prestazioni minime che saranno prestate in occasione di sciopero”; 12. che, invece, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha comunicato, con lettera del 24.6.2002, di aver deliberato, “allo stato”, “anche per i motivi già espressi durante l’audizione del maggio u.s., di non pronunziarsi sulla proposta medesima e di rinunciare altresì alle audizioni previste dall’art. 13, lett. a) della legge”; mentre, parallelamente, anche l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, con lettera del 26.6.2002, ha reso noto che il medesimo, “allo stato, non intende modificare il proprio codice di autoregolamentazione, ritenendolo comunque conforme ai principi generali e ritenendo in ogni caso sussistere quelle motivazioni politiche che hanno indotto anche l’OUA a contestare la competenza della Commissione”, ribadendo pertanto, anch’esso, di non volersi pronunziare sul merito della proposta ed espressamente rinunciando, esso pure, alle audizioni previste dall’art. 13, lett. a) della legge: aggiungendo, infine, che “la questione deve essere affrontata dal punto di vista politico anche in relazione ai precisi impegni parlamentari assunti a monte dell’approvazione della legge n. 83/2000”; 13. che le comunicazioni di cui al “premesso” che precede valgono, con ogni chiarezza, quali espresse dichiarazioni di indisponibilità, ai sensi dell’art. 13, lett. a), terzo periodo della menzionata legge, ad elaborare il richiesto codice di autoregolamentazione o comunque a modificare quello di cui ai “premesso” nn. 2, 3 e 4; 14. che, pertanto, sono presenti tutte le condizioni legislativamente previste per l’emanazione di una delibera di provvisoria regolamentazione ai sensi dell’art. 13, lett. a), terzo e quarto periodo, della legge n. 146/1990, come riformulata dalla legge n. 83/2000; CONSIDERATO 1. che la l. n. 146/1990, all’art. 1, comma 1, lett. a), individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione”, come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima; 2. che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171/1996, ha riaffermato l’esigenza del rispetto, nel caso di astensioni collettive degli avvocati dalle attività giudiziarie e di udienza, di un congruo termine di preavviso e di un ragionevole limite temporale, nonchè di strumenti idonei a individuare (e assicurare) le prestazioni essenziali durante l’astensione; 3. che, pertanto, la Commissione ha ribadito, in parecchie circostanze, la soggezione delle astensioni collettive degli avvocati dalle udienze – quantunque qualificate come esercizio di facoltà ricompresa nel diritto di associazione – almeno ai principi fondamentali della l. n. 146/1990: principi tra i quali non può non ricomprendersi la competenza e quindi il possibile intervento della Commissione stessa; 4. che, successivamente, la l. n. 83/2000, confermando tale interpretazione, ha espressamente incluso, col suo art. 2 (divenuto l’art. 2 bis della l. n. 146/1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni contrattualmente convenute poste in essere dai professionisti; 5. che il comma 1 del citato art. 2 bis della l. n. 146/1990, così come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000, prevede la doverosità, nei casi in esame, del “rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili”di cui all’art. 1 (vedasi, supra, il “considerato” n. 1), ed afferma che la Commissione “promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza” del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti, “di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritto della persona costituzionalmente tutelati”; 6. che, secondo tale norma, i codici in parola “devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore” a quello, tipico, di dieci giorni, nonchè “l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva”; e debbono altresì “assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità” (di contemperamento nell’esercizio di diritti costituzionali e di effettività, anche di fronte all’esercizio del diritto di sciopero, nel loro contenuto essenziale, dei diritti costituzionali della persona) “di cui al comma 2 dell’art. 1”; 7. che, a proposito delle prestazioni indispensabili, sono emersi, negli orientamenti seguiti dalla Commissione e anche nell’audizione di cui al “considerato” n. 8, alcuni nodi problematici riguardanti, in particolarissimo modo, la materia del processo penale; 8. che non pochi dubbi ha infatti sollevato, negli orientamenti fino ad ora seguiti dalla Commissione, la lett. e dell’art. 4 del codice di autoregolamentazione del 6.6.1997, dalla quale si desume chiaramente, che l’imputato detenuto possa “non” chiedere espressamente “che sia celebrata l’udienza” (ove lo chieda, invece, lo stesso codice non consente la possibilità dell’astensione vuoi del difensore di fiducia, vuoi di quello d’ufficio); analoghi dubbi sono stati sollevato anche riguardo alla lett. b dello stesso art. 4; 9. che, ad un primo esame, non sembrerebbe invero riscontrarsi, nella lett. e di quell’art. 4, quella ratio fondamentale di non sacrificare in alcun caso il bene supremo della libertà personale, che ispira, ad es., le lett. c e d del medesimo art. 4; 10. che, più in specifico, la previsione in parola si pone, presa a se stante, e al di fuori di un più ampio contesto interpretativo, in letterale contrasto con quanto dispone l’art. 1, lett. a, della stessa l. 146/1990 (non riformata, sul punto, dalla l. 83/2000), che ha inteso garantire il servizio essenziale dell’amministrazione della giustizia “con particolare riferimento ai processi con imputati detenuti”; 11. che, in effetti, il codice di autoregolamentazione adottato in data 16 giugno 2001 dalla Associazione nazionale magistrati (valutato idoneo con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001) riprende testualmente, senza differenziazione alcuna, il disposto di legge; 12. che, tuttavia, non può trarsi, a tale proposito, un meccanico parallelismo con quanto si legge nel codice di autoregolamentazione della magistratura ordinaria, stante il ben diverso rapporto che intercorre tra l’imputato ed il suo difensore: rapporto fiduciario di inequivocabile fonte contrattuale, ed al quale -per quanto svolto all’interno d’un ordinamento professionale che ne regola inderogabilmente le più tipiche ed esclusive modalità di esercizio (rappresentanza, assistenza, difesa in giudizio e diretta collaborazione con il giudice nel corso del processo)- viene comunemente attribuito carattere personale ed infungibile; 13. che, nella previsione in parola, può invece esser colto e sottolineato l’aspetto di una scelta, da parte dell’imputato detenuto (il quale può sempre chiedere che il processo si faccia subito anche in caso di astensione collettiva degli avvocati dall’udienza), in cui si estrinseca una particolare modalità di esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato medesimo, qualitativamente non dissimile dal significato che rivestono altre facoltà processuali espressamente previste dalla legge, quali, ad es., la facoltà di rinunzia all’impugnazione della sentenza di condanna a pena detentiva immediatamente eseguibile (art. 589 c.p.p.), ovvero la mancata proposizione della richiesta di riesame di provvedimenti che dispongono misure coercitive (art. 309 c.p.p.), o, ancora, su un piano più generale, la stessa mancata richiesta dell’imputato “che si proceda in assenza del difensore impedito” (art. 420 ter, comma 5, c.p.p., nel testo innovato dalla legge 479/1999); 14. che, in effetti, si tratta, nel caso, come in quelli contemplati dalla stessa legge, rammentati nel “considerato” che precede, di un’ipotesi nella quale l’imputato sceglie, benchè detenuto, di non attivare la possibilità contingente di difesa offertagli dal momento processuale, determinando allora la scelta stessa, come unica conseguenza pratica, un mero differimento dell’opportunità di esercizio del diritto di difesa; 15. che possa richiamarsi, al riguardo, anche l’insegnamento che si legge nella sentenza n. 0125/1979 della Corte costituzionale, là ove si afferma che, se “l’imputato non può rinunziare ai diritti inviolabili dei quali è titolare, né può disporre delle garanzie che gli derivano dalle norme costituzionali”, egli può, ciò non di meno, “astenersi dal compiere concrete e contingenti attività difensive intese a far valere quei diritti, senza che, per altro, da suo questo suo atteggiamento possa dedursi una rinunzia ad essi, alla possibilità cioè di farli valere in un momento successivo del procedimento, o, comunque, anche dopo la conclusione di esso, nei modi e salve le preclusioni che fossero stabilite dalla legge processuale in termini costituzionalmente corretti”; 16. che la fattispecie in esame è del tutto indifferente rispetto ai termini massimi di custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), e che la sospensione dei detti termini che ne deriva determina altresì, (almeno) per gli imputati detenuti, la sospensione anche del decorso della prescrizione del reato, a norma dell’art. 159, comma 1, c.p.; 17. che anzi, a tale ultimo proposito, va rilevato come le Sez. unite penali della Corte di cassazione (11 gennaio 2002, imp. Cremonese) abbiano recentemente enunciato il principio di diritto secondo il quale l’art. 159, comma 1, c.p. deve essere addirittura interpretato nel senso che “la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l’imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa” (e la giurisprudenza prevalente riconosce che il c.d. “sciopero” degli avvocati costituisce legittimo impedimento del difensore che abbia tempestivamente comunicato la sua adesione all’astensione proclamata dalle associazioni di categoria: Cass., sez. IV, pen, 5 aprile 1996, imp. Chillocchi); 18. che, in conclusione, dai citati indirizzi giurisprudenziali emerge una linea che conforta pienamente la tesi, i cui punti salienti in termini costituzionali sono i seguenti: 1) il diritto di difesa è irrinunciabile in via di principio 2) altro è la rinuncia, cioè la spoliazione della titolarità del diritto, e altro è “il rifiuto di (id est, nel nostro caso, la rinunzia ad) acconsentire al compimento di determinate attività difensive”, che riguarda le modalità di esercizio del diritto e che non può comportare “preclusione assoluta allo svolgimento di altre ulteriori” (vedasi ancora la citata sentenza n. 0125/1979 della Corte costituzionale); 3) la facoltà attribuita all’imputato detenuto di acconsentire a che il proprio difensore si astenga dalle udienze in ragione di un’adesione all’astensione proclamata dalle associazioni rappresentative della categoria professionale degli avvocati può rientrare nel concetto esposto sub 2), a condizione di rispettare i limiti cui la stessa giurisprudenza dianzi citata fa riferimento. Laddove infatti l’astensione si protraesse oltre la singola udienza, o poche e consecutive al massimo, e prima ancora non si prevedessero limiti alla proclamazione e all’effettuazione delle astensioni, verrebbe violato il canone di ragionevolezza, con la conseguenza che il carattere irrinunciabile del diritto di difesa verrebbe svuotato del proprio significato; 19. che, in effetti, la facoltà di scelta dell’imputato in stato di detenzione, se investe direttamente, considerata a sé stante, soltanto il tema delle modalità di esercizio del diritto alla difesa, non esclude che, di fatto pur se indirettamente, la stessa garanzia della libertà personale (sancita, anzitutto, non per il difensore, ma per il difeso: art. 24 Cost.) possa venir concretamente incisa dalle protesta collettiva degli avvocati, specie ove questa sia protratta nel tempo o ripetuta; 20. che, di conseguenza, lo scopo del contemperamento tra diritti costituzionali (nel caso: quello alla difesa ed alla libertà personale da un lato, e quello, d’altro lato, che si manifesta nella libertà di coalizione degli avvocati, da cui discende il loro diritto di astensione collettiva dalle udienze: Corte cost. n. 171/1976), scopo in cui si rinviene la stessa ragion d’essere dell’operato della Commissione di garanzia, debba indurre a predeterminare, come si è detto, talune modalità di esercizio della facoltà dell’imputato detenuto (modalità per altro conformi al generale canone di ragionevolezza) di non chiedere la celebrazione dell’udienza; 21. che tali limiti, nella fattispecie, vadano individuati tanto nella stessa ricorrenza di tutti i requisiti derivanti dalla legge o dal codice di autoregolamentazione che rendono legittima l’astensione de qua, quanto sul piano temporale; 22. che, pertanto, la facoltà dell’imputato detenuto, di cui si parla, possa essere consentita solo per un tempo limitato –che la Commissione stima pari a non più di tre udienze consecutive-, e, in ogni caso, soltanto, complessivamente, per una volta nel corso di astensioni collettive dalle udienze ritualmente proclamate dagli organi a ciò abilitati dal codice di autoregolamentazione e riferite, in via esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione; 23. che, conclusivamente, la Commissione è ormai, allo stato, in grado di formulare la provvisoria regolamentazione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge, riprendendo in parte significativa lo stesso codice di autoregolamentazione, più volte citato, del 6.6.1997, ma rivedendone ed integrandone alcune disposizioni; 24. che la Commissione non ritiene infatti di scostarsi significativamente dal testo di cui al “considerato” che precede, pur rilevando talune anomalie che esso presenta (ad es., la previsione di doveri di informazione a carico di soggetti che non intendano aderire all’astensione, doveri che in realtà si risolvono in richiami ai canoni di correttezza professionale propri dell’ordinamento deontologico forense); 25. che, con riferimento ai casi in cui le organizzazioni proclamanti non sono tenute al rispetto del termine di preavviso, la formula “astensioni proclamate in difesa .... delle garanzie essenziali del processo” va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine costituzionale” e reazione a “gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadini”); 26. che deve essere, comunque, ricompresa, nell’ambito delle prestazioni essenziali, con riferimento ai processi civili, la garanzia dei procedimenti ex art. 28 l. n. 300/1970, per quanto attiene alla loro fase di cognizione sommaria, e di quelli aventi ad oggetto licenziamenti individuali e collettivi e trasferimenti; 27. che, in ogni caso, e quanto sopra premesso e ritenuto, la Commissione ribadisce la propria competenza in tema di astensioni collettive degli Avvocati dalle udienze, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 83/2000, non dispiegando alcun effetto, sotto il profilo del diritto vigente, eventuali diverse propensioni emerse durante o a conclusione del dibattito parlamentare diretto all’approvazione della legge n. 83/2000, e delibera pertanto la seguente REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELL’ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI DALL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA Articolo 1 1. La presente normativa disciplina le modalità dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, di seguito denominata “astensione”, al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità dell’avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai successivi art. 4 e 5. Articolo 2 1. L’astensione è proclamata con congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa e con l’indicazione delle specifiche motivazioni e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si possano rendere necessarie. 2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell’astensione è data immediata notizia al Presidente della Corte d’Appello e ai Presidenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché - anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario - al Ministro della Giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti. I soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione. 3. Potrà non essere rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi anche dell’art. 2, comma 7 della l. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla l. n. 83/2000, nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo. 4. L’astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell’arco di un trimestre. Superato tale termine, una nuova astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento è consentita, quale che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita, in misura esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso. Articolo 3 1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell’udienza fissata durante lo svolgimento dell’astensione, le parti o una di esse potranno chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell’astensione. 2. Nell’ambito del procedimento penale, il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità procedente ed agli altri difensori costituiti. 3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l’avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa. 4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore, questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all’autorità procedente. 5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio. Articolo 4 1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla l. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi. 2. Tuttavia, anche quando l’imputato sottoposto a custodia cautelare o a detenzione non formuli l’espressa richiesta di cui al comma 1, lett. b), l’astensione sarà consentita, se riferita in via esclusiva o prevalente alla stessa motivazione, per non più di tre udienze consecutive per ogni grado del giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna astensione ritualmente proclamata. Articolo 5 1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali. 2. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria: a) nei procedimenti cautelari e urgenti; b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali. Articolo 6 1. I comportamenti individuali con i quali si attua l’astensione debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l’hanno proclamata, in quanto compatibili con la presente regolamentazione. 2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4 della l. 146/1990 così come riformulati dalla l. n. 83/2000, anche l’eventuale valutazione dei Consigli dell’Ordine in sede di esercizio dell’azione disciplinare. AVVERTE che la provvisoria regolamentazione di cui alla presente delibera è vincolante per le parti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e cioè fino al raggiungimento di un codice di autoregolamentazione valutato idoneo; che, come previsto dalla legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione, si applicheranno, valutate le cause di insorgenza, le sanzioni previste dall’art, 4, comma 4 della stessa legge. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 4, comma 4 ter della medesima legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; DISPONE la notifica della presente delibera all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e all’Unione delle Camere Penali Italiane e la sua trasmissione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia, nonchè al Consiglio Nazionale Forense; DISPONE INOLTRE ai sensi dell’art. 13, lett. l) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della regolamentazione provvisoria di cui alla presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Condividi su Facebook

06.07.2006 Spataro

Commissione garanzia scioperi Link: http://www.commissionegaranziasciopero.it/delibere

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"I grandi disturbi psicologici, le 'crisi di identita'', avvengono quando un individuo comincia a cambiare il pubblico per cui recita ..." - Luke Rhinehart - L'uomo dei dadi








innovare l'informatica e il diritto


per la pace