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Direttiva Servizi UE: prevale l'orientamento a considerare maggiormente commerciale il servizio dell'avvocato.

Il 29 maggio u.s. il Consiglio dei ministri Ue ha raggiunto l'accordo politico sul testo della proposta di direttiva servizi, chiudendo la prima fase della procedura legislativa.
26.06.2006 - pag. 29725 print in pdf print on web

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Direttiva Servizi UE: prevale l'orientamento a considerare maggiormente commerciale il servizio dell'avvocato. Al link. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 29 maggio 2006 9926/06 (Presse 160) (OR. en) COMUNICATO STAMPA Oggetto: SERVIZI NEL MERCATO INTERNO: il Consiglio raggiunge un accordo su una direttiva Il Consiglio ha raggiunto1, in deliberazione pubblica, un accordo politico su un progetto di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Il Consiglio adotterà la sua posizione comune in una delle prossime sessioni dopo la messa a punto del testo e la trasmetterà al Parlamento europeo per la seconda lettura. La proposta è intesa a favorire la crescita economica e l’occupazione nell’Unione europea, realizzando un vero mercato interno dei servizi, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici ed amministrativi allo sviluppo delle attività di servizi, il rafforzamento dei diritti dei consumatori come utenti di servizi e l'introduzione di obblighi giuridicamente vincolanti per garantire un’effettiva cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. 1 Le delegazioni belga e lituana avevano annunciato la loro decisione di astenersi. Il Consiglio è giunto ad un accordo su un testo di compromesso presentato dalla presidenza che nella sostanza si attiene strettamente al parere in prima lettura del Parlamento europeo1 ed alla proposta modificata della Commissione2. Gli elementi chiave del compromesso sono i seguenti: Campo di applicazione e servizi esclusi Il Consiglio ha deciso di modificare lievemente la proposta modificata della Commissione al fine di chiarire l'esatto campo di applicazione ed i servizi che sono esclusi dalla direttiva, quali i servizi sociali e sanitari. Il testo chiarisce inoltre, in linea con il parere del Parlamento europeo, che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, né la normativa in materia di sicurezza sociale degli Stati membri, che questi ultimi applicano in conformità del diritto nazionale nel rispetto del diritto comunitario. Il testo chiarisce inoltre la relazione tra la direttiva ed il diritto penale degli Stati membri, nonché altri atti legislativi della Comunità. La direttiva non si applica al settore fiscale. I servizi disciplinati dalla direttiva riguardano un'ampia gamma di attività, tra cui: – i servizi alle imprese (servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di collaudo, servizi di pubblicità, servizi connessi alle assunzioni ed altro); – i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori (tra cui servizi di consulenza legale o fiscale, servizi collegati con il settore immobiliare, edilizia, distribuzione, organizzazione di fiere, noleggio di auto, agenzie di viaggi) e – i servizi ai consumatori (nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi e i parchi di divertimento). Il testo contiene inoltre un elenco di servizi ai quali la direttiva non si applica. Questi sono: – i servizi non economici d’interesse generale; – i servizi finanziari; 1 Doc. 6275/06 2 Doc. 8413/06 9926/06 (Presse 160) 3 IT – i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati; – servizi nel settore dei trasporti che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE, ivi compresi i servizi portuali; – i servizi delle agenzie di lavoro interinale; – i servizi sanitari; – i servizi audiovisivi, quali descritti nel testo di compromesso, ed i servizi radiofonici; – le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse; – i servizi sociali, quali descritti nel testo di compromesso; – infine il Consiglio ha convenuto di modificare la proposta modificata della Commissione ed escludere i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. I servizi d’interesse economico generale in quanto tali rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Essi sono tuttavia esclusi dalle disposizioni in materia di libera prestazione di servizi, mentre le disposizioni sulla libertà di stabilimento sono applicabili. Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare e finanziare tali servizi conformemente al diritto comunitario, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato. Libertà di stabilimento in altri Stati membri Le disposizioni relative alla libertà di stabilimento sono finalizzate ad una semplificazione amministrativa volta a facilitare l'accesso alle attività di servizi. Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. In particolare, il testo prevede una valutazione di taluni requisiti nazionali non discriminatori che potrebbero sensibilmente limitare se non addirittura impedire l’accesso a un’attività o il suo esercizio nell’ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione è limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Al contempo, la procedura di valutazione reciproca non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. 9926/06 (Presse 160) 4 IT • Libera prestazione di servizi Quando l'operatore economico non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi. In tale contesto si rammenta che sia la proposta modificata della Commissione sia il parere del Parlamento europeo non includono il cosiddetto principio del paese d'origine, secondo cui un prestatore può essere soggetto soltanto al diritto dello Stato membro nel quale è stabilito. Il testo attuale dell'articolo 16 è inteso a garantire che i destinatari ed i fornitori possano, rispettivamente, ricevere e fornire servizi in tutta la Comunità ed il testo chiarisce in quale misura possono essere imposti i requisiti degli Stati membri nei quali il servizio è fornito. La libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro in cui il servizio è fornito di imporre, nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, requisiti specifici a livello nazionale giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi. Al fine di andare incontro alle preoccupazioni di numerose delegazioni il Consiglio ha deciso di inserire una nuova disposizione che prevede un processo di monitoraggio che consente ad altri Stati membri ed operatori economici di venire a conoscenza di requisiti nazionali imposti ai fornitori di servizi. Tali requisiti devono soddisfare ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità ed essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente. • Cooperazione amministrativa Il Consiglio ha convenuto norme relative alla cooperazione tra Stati membri, che si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini devono essere debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate saranno utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste. 9926/06 (Presse 160) 5 IT • Clausola di revisione Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della direttiva. La relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16 sulla libera prestazione di servizi. Essa esaminerà inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della direttiva e sarà accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.


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