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Cid    

Cassazione 10311 del 2006 a sezioni unite sul valore del cid e la prova contraria *

"Ora se si considera che, come da costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio, ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle censure in diritto svolte dal ricorrente, perché, nonostante le richiamate contrarie affermazioni, essa ha finito per applicare di fatto correttamente la norma che si assume violata.
11.05.2006 - pag. 29626 print in pdf print on web

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Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 13 ottobre 2005-5 maggio 2006, n. 10311

Testo completo al link indicato. Fonte: http://www.unarca.it


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