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Aborto    

La sentenza sul mancato addebito per aborto non comunicato al coniuge *

Non e' cosi' come detto dai giornali.

Al link indicato il testo completo.

Qui di seguito alcuni aspetti di particolare attenzione

10.04.2006 - pag. 29567 print in pdf print on web

D

DOMANDE "moglie (che, dopo avere interrotto una gravidanza contro la volontà del marito, ebbe ad abbandonare la casa coniugale)" e "mentre parte resistente ne invocava l’addebitabilità al marito (che ebbe ad indurla ad abortire e, dopo l’abbandono concordato della casa coniugale da parte della moglie, mantenne plurime relazioni extra-coniugali)" e DIRITTO "In particolare, MA ha invocato il diritto alla paternità che, a suo dire, avrebbe imposto alla moglie “di tenere conto delle sue ragioni eventualmente contrarie”, dovendo in difetto “ritenersi illecito, nell’ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare il marito-padre alle procedure in cui essa è chiamata per ottenere la autorizzazione abortiva”" e "Dunque, la resistente ha esercitato in modo legittimo, indipendentemente dalle dinamiche relazionali e psicologiche interne al matrimonio, il proprio diritto di interruzione della gravidanza, dovendo il rispetto delle ragioni e delle procedure previste dalla legge n.194/1978 presumersi fino a prova contraria (in alcun modo offerta dal marito, che al riguardo si è limitato a sollecitare, a scopo inammissibilmente esplorativo, un ordine di esibizione della relativa documentazione medica)."


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