Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Le regole sono espressione di ideologie" - G. Tremonti



Banche    

Bond Argentina e diritto del consumatore ad ottenere copia dei contratti

Pubblichiamo la nota alla sentenza nel testo integrale al link indicato.
31.03.2006 - pag. 29548 print in pdf print on web

I

Il Tribunale di Bari torna sul tema dei Bond Argentina, soffermandosi questa volta ad esaminare il diritto dell'investitore ad ottenere dall'intermediario copia di tutta la documentazione sottoscritta in occasione dell'investimento. Con la sentenza n. 2513 del giorno 11-17/11/2005 il Tribunale di Bari ribadisce il principio di obbligo in capo all'intermediario di consegnare all'investitore copia della documentazione sottoscritta e che, in ogni caso, la consegna ritenersi adempiuta con il mero deposito della documentazione nel fascicolo del giudizio pendente. Incombe però all'investitore l'onere di provare il fatto costitutivo, rappresentato dal possesso da parte dell'intermediario dei documenti di cui si chiede la consegna. Segue il testo integrale della sentenza, premesso da abstract

Tribunale di Bari, Pres. Luigi Di Lalla, Rel. Enrico Scoditti, sentenza n. 2513 dell'11-17/11/2005

--In tema di contratti di intermediazione finanziaria il diritto alla consegna dei documenti sottoscritti dall'investitore trova fondamento nell'art. 28, comma quinto, della delibera Consob n. 11522/98, il quale attua con riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all'art. 119, comma quarto, d. lgs. n. 385/1993. Il rapporto obbligatorio non concerne dunque il diritto alla formazione del documento (che attiene all'oggetto della prestazione dell'intermediario), ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza quindi se la banca abbia o meno il dovere di predisporli. Il fatto costitutivo è il mero possesso da parte della banca del documento (e non l'obbligo di predisposizione del documento) ed ove la banca contesti l'esistenza del possesso, è onere della parte attrice provare il fatto costitutivo. Il deposito nel proprio fascicolo non integra l'adempimento della obbligazione sicchè la domanda per tali documenti merita accoglimento.--


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Le regole sono espressione di ideologie" - G. Tremonti








innovare l'informatica e il diritto


per la pace