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Assegno    

Assegno - protesto illegittimo - tutela ex art.700 c.p.c. Tribunale di Nola ordinanza del 17.02.2006

Assegno - protesto illegittimo per ragioni diverse da quelle risultanti direttamente dal titolo - ricorso per cancellazione - tutela ex art. 700 c.p.c.- ammissibilità - legittimato passivo: camera di commercio - esclusione. (c.p.c. art. 700; legge 235/2000; legge 77/1955; c.c. art. 1460).
15.03.2006 - pag. 29505 print in pdf print on web

I

Il caso A seguito di gravi inadempienze contrattuali del promittente venditore, il promissario, dopo aver comunicato al venditore che il contratto preliminare era da considerarsi risolto, impartisce alla propria banca l'ordine di non pagare gli assegni in possesso del venditore. L'acquirente, con ricorso ex art. 700 cpc, invoca la cancellazione del protesto degli assegni presentati, comunque, all'incasso.

Nota La ordinanza in esame, in maniera sintetica, ma esaustiva, affronta tre questioni: a) ammissibilità del ricorso alla tutela di urgenza; b) competenza; c) legittimazione passiva. Il Tribunale di Nola, facendo riferimento a due recenti pronunce della Corte Costituzionale, richiama la differente regolamentazione dell'illegittimo od erroneo protesto levato su una cambiale o su un assegno bancario. Alla stregua dell'art. 4 l. 12 febbraio 1955 n.77 (pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) così come modificato dall'art.2 comma 1 l.18 agosto 2000 n. 235 (nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale e delle spese accessorie, può ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico avanzando istanza al presidente della camera di commercio competente per territorio. Per quanto qui ci riguarda, analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente. Il Giudice delle leggi, con le due pronunce richiamate dalla ordinanza in esame, ha statuito che tale previsione normativa non può essere estesa all'altro titolo di credito in quanto, pur riconoscendosi il rilevante avvicinamento, sotto più profili, della disciplina dell'assegno a quello della cambiale, la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall'assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale. Partendo da questo presupposto, il Tribunale di Nola, esclude la competenza del presidente della camera di commercio e ritiene sussistere la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche con ricorso ex art. 700 cpc, per la cancellazione del protesto di un assegno - o di una cambiale - in tutti i casi di protesto illegittimo per ragioni diverse da quelle risultanti direttamente dal titolo. Nel caso di specie il protesto dell'assegno traeva origine dal respinto pagamento, ricondotto al diritto riconosciuto dall'art. 1460 cc. di rifiutare la prestazione alla controparte inadempiente (inadimplenti inadimplendum). Quale legittimato passivo, il Giudice di Nola, coerentemente, ritiene sia il soggetto nei cui confronti va instaurato il giudizio di merito. (Nota a cura di dott. Giovanni Schettino, Nola-Na 13.03.2006)

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TRIBUNALE DI NOLA IL GIUDICE ISTRUTTORE "sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16.02.2006; letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Tizio nei confronti di Alfa srl e di Caio (in pendenza di giudizio), finalizzato ad ottenere l'inibizione della pubblicazione del protesto nei registri della Camera di Commercio, negli archivi della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e della comminatoria dall'emettere assegni, relativamente al protesto elevato dal segretario comunale di città (prov) su N° 3 assegni bancari emessi da Tizio specificati in ricorso; rilevato che il debitore di un assegno bancario non può ricorrere allo speciale procedimento previsto in materia di protesti di cambiali e vaglia cambiali, avendo la Corte Costituzionale affermato la infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 4 comma I della legge n. 77 del 1995, come sostituito dall'art. 2 comma I della legge 18. 8.2000 n. 235, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario, protestato per mancato pagamento, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti Corte Cost. 2. 3.2004 n. 84; C.Cost. 14.3.2003 n. 70); rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza, anche in casi di ritenuta applicabilità del procedimento previsto dalla legge 235 del 2000 per la cancellazione del protesto, e quindi anche in caso di protesto di cambiali, deve comunque ritenersi sussistere la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice in tutti i casi di protesto illegittimo per ragioni diverse da quelle risultanti direttamente dal titolo, rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la competenza del presidente della camera di commercio (Trib. Foggia 11.2.03; Trib. Pistoia 19.5.01); ritenuto pertanto che si debba ammettere la tutela di urgenza, in considerazione della possibile gravità ed irreparabilità del danno derivante dalla pubblicazione; rilevato che, nel caso di specie, allo stato e fatta salva ogni valutazione da adottare all'esito del giudizio di merito, deve ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris in quanto le lamentate inadempienze relative alla villetta oggetto del preliminare interceduto tra le parti in data 20.11.2003, sono state riscontrate in sede di accertamento tecnico preventivo (circostanza questa non contestata dalla promittente venditrice); considerato altresì sussistente il periculum in mora in considerazione dell'attività commerciale svolta dal ricorrente, in quanto la pubblicazione del protesto causerebbe un innegabile danno alla sua immagine commerciale in termini di "affidabilità"; tenuto conto altresì che non sussiste la necessità di inserire il nominativo del ricorrente fra quello dei protestati, in quanto i tre assegni di cui in ricorso non sono stati protestati per mancanza di fondi, ma in seguito alla disposizione di non pagare impartita all'istituto bancario (in seguito alle contestazioni sorte fra le parti); ritenuto infine che è ammissibile il ricorso alla tutela di urgenza avverso la pubblicazione di un protesto assegno bancario e che il legittimato passivo deve coincidere con quello nei cui confronti va instaurata la domanda di merito, mentre la Camera di Commercio non deve essere considerata legittimo contraddittore;

P.Q.M. visti gli art. 669 bis, 669 sexies, e 700 c.p.c. in accoglimento del ricorso, dispone che non sia pubblicato il protesto nei registri della Camera di Commercio, negli archivi della Centrale Allarme Interbancaria (CAI) ed in qualsiasi altro archivio cartaceo ed informatico e che non sia applicata al ricorrente la misura dell'interdizione dall'emettere assegni, relativamente al protesto elevato dal segretario comunale di città (prov) in data .../.../... sui seguenti assegni bancari emessi da Tizio (seguono le indicazioni dei titoli). Spese al merito." [Tribunale di Nola, Sez. Civile, ordinanza del 17.02.2006, Giudice Dott.ssa Rosanna De Rosa] -da: www.iussit.it -


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15.03.2006 Pietro danto

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