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Sfratti    

Governo: sfratti e appellabilità

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28.02.2006 - pag. 29451 print in pdf print on web

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APPROVATO DECRETO LEGGE SU BLOCCO SFRATTI L'Aula della Camera dei Deputati, nella seduta del 23 febbraio 2006, ha convertito in legge il decreto legge recante "Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni". Il provvedimento sospende per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le procedure esecutive di sfratto nei confronti degli inquilini che, residenti in comuni con più di un milione di abitanti, abbiano nel proprio nucleo familiare ultra-sessantacinquenni o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere alla locazione di un nuovo immobile. Alla sospensione dello sfratto non è possibile ricorrere in due ipotesi: se l'inquilino non ha pagato l'affitto regolarmente, e nel caso in cui il proprietario dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all'affittuario per ottenere la sospensione dello sfratto. Sono inoltre previsti benefici fiscali per i proprietari degli immobili per tutta la durata della sospensione dello sfratto. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_sfratti/index.html --===ooo0ooo===-- NUOVE NORME SULL'INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO Entra in vigore il prossimo 9 marzo la legge 20 febbraio 2006, n. 46 recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento". Con tale provvedimento, attraverso modifiche al codice di procedura penale, si rendono inappellabili le sentenze di proscioglimento ed anche quelle di condanna per le quali viene applicata la sola pena dell'ammenda. La nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, è volta infatti ad armonizzare il sistema alla previsione di cui al Protocollo 7, allegato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, secondo cui, dopo la sentenza di condanna, deve comunque essere prevista la possibilità di un ulteriore esame nel merito, che non è assicurata nell'attuale sistema processuale laddove, da un lato, il processo di secondo grado presenta natura documentale e, dall'altro, ad un'eventuale condanna in secondo grado può seguire solamente una valutazione di legittimità in sede di Cassazione. Nel testo approvato è stato introdotto, tra l'altro, il caso di contraddittorietà della motivazione tra i vizi della sentenza riscontrabili dalla Cassazione. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_procedura_penale/index.html


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28.02.2006 Spataro

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