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Patti di famiglia    

Patti di famiglia: il testo approvato definitivamente dal Senato **

Senato: "Archivio delle notizie 31 gennaio 2006

Patti di famiglia: sì definitivo della 2a Commissione in sede deliberante

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato in via definitiva, in sede deliberante, il ddl 3567 ("Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia", già approvato dalla Camera). Il provvedimento, votato all'unanimità, consentirà agli imprenditori di garantire una successione certa nell'interesse dell'azienda, mediante una deroga al generale principio di divieto dei patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile, prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie."

02.02.2006 - pag. 29362 print in pdf print on web

L

Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3567 Versione per la stampa Mostra rif. normativi

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV

3567

Attesto che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 31 gennaio 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei deputati Buemi, Benvenuto, Albertini, Boato, Brugger, Carli, Ceremigna, Collè, Craxi, Damiani, Di Gioia, Giacco, Grotto, Illy, Intini, Magnolfi, Mazzuca, Meduri, Milioto, Molinari, Morgando, Nigra, Papini, Pappaterra, Pisicchio, Quartiani, Spini, Villetti e Zanella, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia

Art. 1.

1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis.

DEL PATTO DI FAMIGLIA

Art. 768-bis. - (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter. - (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico. Art. 768-quater. - (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies. - (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies. - (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies. - (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies. - (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

IL PRESIDENTE


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