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"Quel che il cuore conosce oggi...la testa comprendera' domani" - Seneca



Penale    

RITORNO AL FAR-WEST?

Con la recente novella legislativa sulla legittima difesa, si è notevolmente ampliata la gamma di situazioni in cui al privato è consentito di farsi giustizia da sé.
31.01.2006 - pag. 29353 print in pdf print on web

V

Verona, 27 gennaio 2006 – Soltanto tre giorni fa la Camera dei Deputati approvava in via definitiva il testo di legge recante “modifiche all’articolo 52 del codice penale in tema di autotutela in un privato domicilio” ed ecco comparire già il primo caso di cittadino che si fa giustizia da sé. Siamo in provincia di Verona ed è notte, quando un imprenditore sente dei rumori di effrazione provenire da una finestra situata al piano terreno della sua casa. Non ci mette molto a comprendere che si tratta di un tentativo di furto, tanto da afferrare in pochi istanti la sua pistola – regolarmente detenuta e denunciata – e iniziare a far fuoco sull’infisso, colpendo – a sua insaputa (tanto che il corpo verrà ritrovato più tardi dai Carabinieri) – uno dei due malviventi. Solo uno dei tanti casi di autodifesa che hanno segnato la cronaca italiana degli ultimi tempi, certo. Come dimenticare infatti il caso dei gioiellieri Maiocchi che in via Ripamonti a Milano colpirono a morte un giovane rapinatore montenegrino mentre si stava dando alla fuga? Questo, tuttavia, porta in sé una particolare valenza simbolica, in quanto il primo dopo l’approvazione della nuova norma estensiva dell’ambito di applicazione della legittima difesa. Ma vediamo nel dettaglio qual’è il contenuto di questa nuova disposizione che, lo ricordiamo, è ancora in attesa di essere pubblicata e di entrare quindi nel periodo di vacatio legis che la porterà alla definitiva entrata in vigore quale legge dell’ordinamento italiano. Questo il testo della norma: “All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: 1. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 2. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Per comprendere appieno il significato della nuova disciplina legislativa, è necessario rifarsi dunque agli articoli 52 e 614 del codice penale, rispettivamente concernenti le tematiche della legittima difesa e della violazione di domicilio. Il primo, in particolare, prevede – in un ambito del tutto astratto e generale – che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”. Esso, dunque, non si riferisce precipuamente e solamente alla situazione di legittima difesa all’interno del proprio domicilio o comunque di un luogo privato, bensì abbraccia la più ampia e variopinta gamma di situazioni in cui è messa a repentaglio la propria o altrui incolumità, a prescindere da dove esse si verifichino. Il vivo della questione prende invece le mosse proprio dall’art. 614 c.p. che configura come reato l’intrusione non autorizzata in luogo privato (a cui può indifferentemente seguire una permanenza più o meno duratura), senza prendere però in specifica considerazione i mezzi con cui al privato è consentito di autotutelarsi. Fino ad oggi, quindi, l’intrusione all’interno del proprio domicilio o nella sede della propria attività commerciale, era sì repressa penalmente, ma al privato non era permesso di difendersi, se non all’interno del ristretto ambito dell’art. 52 c.p. Parlo di “ristretto ambito” in quanto l’articolo che il codice del 1930 dedica alla legittima difesa, prende in considerazione diritti propri o altrui, senza fare alcun preciso riferimento alla possibile aggressione di beni materiali o allo stato di panico o pericolo che una presenza estranea all’interno della propria abitazione può generare nei legittimi occupanti dei locali. Senza dimenticare poi che la difesa deve a norma di questo articolo essere necessariamente proporzionata all’offesa, con tutti i dubbi e le incertezze a cui tale definizione dà luogo (si pensi, per tutti, al caso in cui un cittadino sorprenda in casa sua un ladro armato di pistola giocattolo: al momento essa potrebbe apparire come un’arma vera in tutto e per tutto, e per questo “giustificare” una pari reazione armata del derubato. Una volta appurato però che non si trattava di vera rivoltella, la proporzione sussisterà egualmente?). La giurisprudenza prevalente ha sempre interpretato l’art. 52 c.p. come sussistente nei casi di pericolo per la propria integrità e incolumità fisica, senza mai pronunciarsi direttamente a favore di reazioni a tutela di beni materiali. In questi anni, quindi, nel caso di privato che si faceva giustizia da sé (ferendo o uccidendo l’intruso anche al solo scopo di difendersi da un pericolo presunto) si doveva procedere caso per caso, a fronte di un’apertura d’ufficio di un fascicolo per tentato omicidio, omicidio volontario/preterintenzionale o di semplici lesioni personali a carico di colui che si era più o meno legittimamente difeso. Oggi, non è più così; infatti, dal momento in cui la nuova disposizione entrerà in vigore, l’ambito della legittima difesa verrà esplicitamente esteso all’autotutela all’interno del privato domicilio e, per la precisione, il rapporto di proporzione sussisterà in tutti i casi previsti dal primo comma dell’art. 614 c.p. (“introduzione nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno” e “trattenimento nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero trattenimento clandestino o con inganno”) quando ad essere minacciata è, oltre la propria o altrui incolumità, la sfera di beni propri o altrui nel caso non vi sia desistenza e vi sia invece pericolo d’aggressione. La novella legislativa estende poi l’applicazione della normativa anche ad “ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”, intendendosi con tale espressione negozi, gioiellerie, magazzini, uffici, ecc. Legittima difesa estesa fino agli anche più impensabili orizzonti, quindi. Che senza dubbio, per il principio del favor rei, risulterà per divenire retroattiva e dunque giustificare la reazione dell’imprenditore veronese e di quanti altri sono imputati in un procedimento penale per gli stessi motivi. A questo punto si spera solo – ed è l’augurio di tutti i giuristi – che non ci facciano ritornare al far-west.


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31.01.2006 Dott. Daniele Pizzi

Daniele pizzi Link: http://www.danielepizzi.it

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