"Quel che il cuore conosce oggi...la testa comprendera' domani" - Seneca
Giurisprudenza
L’AVVOCATO PARTE OFFESA–DANNEGGIATA
Massima
Avvocato parte offesa e danneggiata - Costituzione di parte civile in proprio – inammissibilità: la costituzione di parte civile eseguita dall’avvocato in proprio a mente della disciplina processuale civilista di cui all’art. 86 c.p.c. risulta incompatibile con il combinato disposto degli artt. 78 comma I e 100 comma I c.p.p. laddove una volta esercitata l’azione civile nel processo penale – alla rappresentanza della persona offesa che agisce per ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno patito in conseguenza del reato (la cui sussistenza deve appunto essere accertata nel processo penale), sia applicabile solamente la disciplina del codice di rito penale. [Ordinanza emessa il 2.12.05 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Alessandro D’Ancona]
L
Il caso
In sede di udienza preliminare un avvocato che rivestiva la qualità di parte offesa-danneggiata dal reato depositava in udienza la propria costituzione di parte civile indicando come procuratore per la rappresentanza tecnica e processuale in giudizio sé stesso come avvocato.
Tale richiesta fondava probabilmente la sua genesi nel parallelo ambito processual- civilistico di cui all’art. 86 c.p.c. in tema di rappresentanza e difesa dell’avvocato quale procuratore di sé stesso.
Il G.U.P. con puntuale motivazione nel solco della Giurisprudenza della Suprema Corte e in conformità della dottrina più autorevole, ha ritenuto l’istituto in esame inquadrabile nell’ambito della <
Massima
Avvocato parte offesa e danneggiata - Costituzione di parte civile in proprio – inammissibilità: la costituzione di parte civile eseguita dall’avvocato in proprio a mente della disciplina processuale civilista di cui all’art. 86 c.p.c. risulta incompatibile con il combinato disposto degli artt. 78 comma I e 100 comma I c.p.p. laddove una volta esercitata l’azione civile nel processo penale – alla rappresentanza della persona offesa che agisce per ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno patito in conseguenza del reato (la cui sussistenza deve appunto essere accertata nel processo penale), sia applicabile solamente la disciplina del codice di rito penale. [Ordinanza emessa il 2.12.05 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Alessandro D’Ancona] (Nota a cura dell'Avv. Angelo Pignatelli - www.iussit.it )
*****
TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Alessandro D’Ancona
ORDINANZA
Il giudice dell’udienza preliminare,
udite le eccezioni e le osservazioni di cui al verbale che precede, osserva:
la costituzione di parte civile avvenuta a mezzo del deposito dell’atto in cancelleria in data di oggi 2.12.2005 deve essere dichiarata inammissibile, atteso il mancato rispetto dell’onere di notifica di cui all’art. 78, 2° comma, c.p.p., ritualmente eccepito dalla difesa degli imputati;
la costituzione di parte civile, formalizzata in udienza - all’esito delle eccezioni avversarie - dalla persona offesa avv. Tizio, deve essere dichiarata inammissibile alla luce del combinato disposto degli artt. 78, 1° comma, lettera c, c.p.p. e dell’art. 100, 1° comma, c.p.p.; ritiene, infatti, il giudice, che – una volta esercitata l’azione civile nel processo penale – alla rappresentanza della persona offesa che agisce per ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno patito in conseguenza del reato (la cui sussistenza deve appunto essere accertata nel processo penale), sia applicabile solamente la disciplina del codice di rito penale: non è, infatti, suscettibile di applicazione analogica la disposizione dell’art. 86 c.p.c. in tema di rappresentanza e difesa dell’avvocato quale procuratore di sé stesso, tenuto conto del dato testuale degli artt. 78 e 100 citati.
P.Q.M..
letti gli artt. 74 e segg. c.p.p., 78, 100 c.p.p., 185 c.p., dichiara inammissibili la costituzione di parte civile depositata in cancelleria in data di oggi 2.12.2005 e quella depositata nel corso della presente udienza e dispone procedersi oltre.
Nola, 2.12.2005.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare
Dr. Alessandro D’Ancona 03.04.2006 Info@iussit.it IusSit
|