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Divorzio    

Cassazione: Divorzio, mancata comparizione di una parte personalmente, tentativo di conciliazione (I=Law)

Non e' necessario rinviare se ...
02.12.2005 - pag. 29166 print in pdf print on web

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Nel processo di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur configurandosi come un atto necessario per l’indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio. Pertanto, la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l’impedimento a comparire sia giustificato e sia dipeso da ragioni di salute - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la convenuta, temporaneamente impedita per gravi ragioni di salute, non era comparsa all'udienza presidenziale, fissata per il tentativo di conciliazione; a detta udienza, peraltro, era intervenuto il difensore della convenuta medesima, che si era costituito nel giudizio con una memoria di non opposizione alla domanda di divorzio, senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento della propria assistita.

Testo Completo:Sentenza n. 23070 del 16 novembre 2005

(Sezione Prima Civile, Presidente M.G. Luccioli, Relatore M.R. San Giorgio)


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