Segui via: Newsletter - Telegram
 

"La mente ha bisogno di apprendere per restare attiva. Bisogna leggere o ascoltare musica. La musica classica meglio perche' e' armoniosa." - Un ascoltatore



Termini feriali    

TRIBUNALE DI VERONA - 8 febbraio 2005 (ord.)  Est. Tommasi di Vignano

Processo societario - Procedimento di cognizione davanti al Tribunale - Deposito di memoria durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali - Termine di controreplica - Decorrenza a partire dal giorno successivo alla cessazione del periodo di sospensione (D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 5, art. 8, co. 4) Qualora la memoria sia depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, appare irrilevante la data in cui la stessa sia stata notificata (da presumersi, comunque, anteriore al 16/9/04), atteso che il termine spettante per leventuale notifica di memoria di controreplica iniziava a decorrere dal giorno successivo alla cessazione del periodo di sospensione, cioè dal 16 settembre.
28.07.2005 - pag. 28852 print in pdf print on web

I

Il Tribunale di Verona con ordinanza dell8febbraio 2005 ha ritenuto applicabile la sospensione feriale. Sperando di fare cosa gradita, allego in calce il testo dellordinanza. Cordiali saluti. Avv. Francesco Di Luciano P.zza della Signoria n. 4 50122 Firenze avv.diluciano tin.it (Omissis) - Leccezione di estinzione del procedimento sollevata da parte convenuta con nota depositata è fondata e merita accoglimento. Parte attrice ha notificato al convenuto YYY listanza di fissazione di udienza ex art. 8 D.Lgs. n. 5/03 successivamente alla scadenza dei venti giorni successivi allo spirare del termine concesso al convenuto stesso dallart. 7, comma 2, D.Lgs. n. 5/03 per la notifica agli attori di una memoria di controreplica. Risulta pertanto integrata lipotesi di estinzione del giudizio prevista dallart. 8, comma 4, D.Lgs. n. 5/03. Invero, parte attrice ha notificato al convenuto YYY la prima memoria di replica ex art. 6 D.Lgs. n. 5/03, concedendo termine di giorni 20 per leventuale notifica da parte del YYY della memoria difensiva (art. 7 comma 1). Il convenuto ha tempestivamente notificato agli attori la memoria difensiva di cui allart. 7, comma 1, concedendo loro il termine di giorni 16 (ora aumentati a 20, ai sensi della modifica introdotta allart. 7, comma 1, D.Lgs. n. 5/03 dallart. 4, comma 1, lettera g), n. 3, D.Lgs. n. 37/04) per leventuale notifica da parte attrice di una ulteriore memoria di replica. Con ulteriore memoria di replica ex art. 7, comma 2, depositata (di cui non risulta, tuttavia, la data di notifica, non avendo parte attrice prodotto in atti loriginale notificato al YYY), gli attori hanno replicato alla memoria difensiva del convenuto YYY concedendogli il termine di giorni 16 (aumentato anchesso a 20, ai sensi della modifica introdotta anche al comma 2 dellart. 7 D.Lgs. n. 5/03 dallart. 4, comma 1, lettera g, n. 5, D.Lgs. n. 37/04) per leventuale notifica di una memoria di controreplica ai sensi dellart. 7, comma 2, seconda parte. Trattandosi di memoria depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, appare irrilevante la data in cui la stessa sia stata notificata al convenuto (da presumersi, comunque, anteriore al 16/9/04), atteso che il termine allo stesso spettante per leventuale notifica agli attori di memoria di controreplica iniziava a decorrere dal giorno successivo alla cessazione del periodo di sospensione, cioè dal 16 settembre, per scadere in data 5/10/04. Il convenuto non ha depositato alcuna memoria di controreplica. Decorrevano, quindi, ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 5/03, i 20 giorni entro i quali lattore poteva notificare al convenuto, alternativamente, ulteriore memoria (art. 7, comma 3) ovvero istanza di fissazione di udienza (art. 8, comma 4). Nel caso di specie, detto termine è spirato. Ai sensi dellart. 8, comma 4, la mancata notifica della istanza di fissazione di udienza nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la notifica della memoria di controreplica del convenuto di cui allart. 7, comma 2, determina lestinzione del giudizio, rilevabile anche dufficio. Parte attrice ha notificato listanza di fissazione di udienza al convenuto YYY tardivamente rispetto alla scadenza sopra ricordata. Il giudizio è, pertanto, estinto. Relativamente alla doglianza sollevata in corso di udienza dal procuratore di parte attrice con riguardo ai limiti che la legge pone alla estensione della facoltà dellattore (e non a quella del convenuto) di proposizione di istanza di fissazione di udienza ai sensi dellart. 8, 1 e 4 comma, del D.Lgs. n. 5/03, va osservato che lunico caso di discriminazione tra la posizione dellattore e quella del convenuto (che tuttavia non ricorre nel caso in esame) è rappresentato dallipotesi in cui il convenuto, a seguito della notifica da parte dellattore della memoria di replica ex art. 6, non abbia notificato allattore la seconda memoria difensiva di cui allart. 7, comma 1 (cioè la prima memoria successiva alla comparsa di costituzione), atteso che in tal caso, la facoltà dellattore di notificare al convenuto listanza di fissazione di udienza non è consentita né dallart. 8, comma 1 (che alla lettera c disciplina la sola ipotesi in cui vi sia un atto di controparte cui lattore non intende replicare, dalla cui data di notifica decorre il termine per proporre listanza di fissazione di udienza), né dal comma 4 della norma (che fissa il dies a quo per proporre listanza di fissazione dudienza dallo spirare del termine concesso al convenuto per la notifica della memoria di contro-replica ex art. 7, comma 2 o del termine massimo di cui al comma 3). In tale caso, la notifica da parte dellattore della istanza di fissazione di udienza sarebbe inammissibile ai sensi dellart. 8, comma 5, del decreto. Al contrario, invece, nel caso in cui lattore non abbia notificato al convenuto alcuna memoria di replica ex art. 6 (cioè la prima memoria successiva allatto di citazione), il convenuto può notificargli istanza di fissazione di udienza entro 20 giorni dalla scadenza del relativo termine (in caso abbia proposto domande riconvenzionali o abbia sollevato eccezioni non rilevabili dufficio: art. 8, comma 2, lett. a) o comunque, in assenza di riconvenzionali o eccezioni, dalla data della propria costituzione in giudizio (art. 8, comma 2, lett. c). In proposito, va evidenziato che, a seguito della modifica recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 310/04 allart. 8, comma 1 lettera c), comma 2 lettera c) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 5/03, leffetto estintivo di cui allart. 8, comma 4 (che richiama i termini di cui ai commi 1, 2 e 3), indipendentemente dalla fase cui le parti siano giunte nello scambio degli atti ex artt. 2 ss D.Lgs. n. 5/03, si produce, sia per lattore, sia per il convenuto sia per il terzo chiamato o intervenuto, non solo nel caso in cui gli stessi notifichino listanza di fissazione di udienza oltre i venti giorni successivi alla data di notifica dello scritto difensivo avversario cui non intendono replicare, ma anche nel caso in cui, non avendo lavversario notificato alcuno scritto ulteriore, listanza sia notificata spirati i venti giorni dalla scadenza del relativo termine. La modifica predetta produce, quindi, la parificazione di tutte le parti processuali con riguardo agli oneri di impulso procedimentale sulle stesse gravanti nella fase pregiudiziale della causa rispetto alleffetto estintivo del giudizio che la legge ricollega al mancato rispetto dei termini fissati per il regolare e sollecito scambio degli atti processuali. P.Q.M. Visto lart. 12, comma 5, D.Lgs. N. 5/03, dichiara lestinzione del procedimento. (Omissis) -----Messaggio originale----- Da: dirittocivile@yahoogroups.com [mailto:dirittocivile@yahoogroups.com] Per conto di Tiziano Solignani Inviato: mercoledì 27 luglio 2005 21.08 A: dirittocivile@yahoogroups.com Oggetto: Re: [dirittocivile] sospensione termini feriali nel processo societario On 27/lug/05, at 18:27, nicola manzini wrote: > Sulla base di tale principio generalmente accettato dalla > giurisprudenza di legittimità e sulla base del fatto che la materia > societaria non è ricompresa tra quelle indicate nell'art. 92 OG > ritengo che a quest'ultima sia applicabile la sospensione. > > > > Vi ringrazio anticipatamente per eventuali chiarimenti. > > > > avv. nicola manzi


Condividi su Facebook

28.07.2005 Spataro

Mailing civile.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"La mente ha bisogno di apprendere per restare attiva. Bisogna leggere o ascoltare musica. La musica classica meglio perche' e' armoniosa." - Un ascoltatore








innovare l'informatica e il diritto


per la pace