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"Se non ridi non conosci il mondo" - Tito Faraci



Riciclaggio    

Avvocati e riciclaggio: Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr 56

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr 56

"Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite."

...qualche spunto di riflessione…

08.02.2005 - pag. 28432 print in pdf print on web

I

Il presente Decreto, oltre ad aver messo in mora il tanto atteso Testo Unico sulle Norme di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ha introdotto radicali innovazioni ed aggiunte alla vigente disciplina, nata, come è noto, nel lontano 1991.

Alla introduzione del "minimo" nelle sanzioni amministrative contenute nell'art.7, e quindi la possibilità per il trasgressore di fruire del beneficio del "pagamento in misura ridotta" di cui all'art.16 della legge nr.689/81, con esclusivo riferimento alle violazioni di cui al 1° e 2° comma dell'art.1 e per importi non superiori ad €. 250.000,00, è stato stabilito: · Una diversa elencazione degli Intermediari abilitati (ex art.4 della legge nr.197/91), escludendo da tale ambito la Pubblica Amministrazione (novità questa, sospesa per effetto della Nota Interpretativa dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle more del Decreto di attuazione preannunciato dallo stesso Decreto Lgs. Nr.56/04 da emanarsi entro il 9.11.2004); · L'ampliamento dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art.3 dello stesso Decreto Legislativo (Obbligo di identificazione e di conservazione delle informazioni), ovvero di Segnalazione di Operazioni Sospette di tutti i soggetti indicati al comma 1 dell'art.2 (dalla lettera a, alla lettera t); · La indicazione fra tali soggetti, dei professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro (lett.s); · L'ulteriore ampliamento ai notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento di beni immobili, beni mobili o gestione di strumenti finanziari, l'assistenza o consulenza nell'apertura e/o gestione di rapporti bancari (conti correnti, gestione titoli, libretti di deposito etc.), il conferimento di capitali per la costituzione, gestione ed amministrazione di una società (enti, trust o strutture analoghe). Con riferimento alle nuove figure professionali (lettere "s" e "t"), non si applicano gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta, per le informazioni ottenute nell'ambito di una consulenza ed assistenza, nell'assolvimento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario.

In ogni caso, gli "obblighi" enunciati per i citati professionisti e contenuti negli artt.2 e 3 del D.Lgs nr.56/04, sono sospesi nell'attesa del preannunciato Regolamento di attuazione.

In questa fase di ansiosa attesa e, in qualche misura, di relativa preoccupazione delle diverse, qualificate e valenti categorie professionali, mi permetto di fornire un modesto contributo di pensiero, approfittando dell'esperienza maturata nello specifico comparto quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un importante Gruppo bancario.

Le domande o perplessità più comuni che mi è sembrato di intercettare sono:

1. Il timore che i nuovi adempimenti operativi imposti, possano determinare sensibili aggravi di ordine burocratico, tali da provocare un senso di fastidio per gli importanti compiti assegnati; 2. Il dubbio sulla possibilità di "esternalizzare" l'archiviazione dei dati, anche tramite soggetti esterni in outsourcing; 3. L'esatta natura e tipologia delle misure di controllo da introdurre nell'ambito dello studio professionale, anche avuto riguardo agli strumenti di formazione a beneficio di dipendenti e collaboratori; 4. Che ruolo avranno gli Ordini, non ultimo quello di fungere da Intermediario fra "Professionista e Ufficio Italiano Cambi", accentrando presso di sé le varie Segnalazioni degli iscritti; 5. Esigenza di rifiutare l'operazione, in presenza di particolari dubbi di liceità circa l'origine della risorsa finanziaria, nel rispetto degli obblighi imposti alla "pubblica funzione" (ex art.27 Legge Not.).

Pur nella convinzione di non essere esaustivo, nelle more dei più autorevoli e precisi dettagli operativi che saranno illustrati nell'emanando Regolamento di attuazione, secondo l'ordine che precede, tenterò comunque di fornire qualche suggerimento pratico:

1. Gli adempimenti Antiriciclaggio fissati con la Legge nr.197/91 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno costituito la sintesi delle famose 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale del 1989 che, a leggerle con attenzione, sembrano chiaramente dettate dalla esigenza di contrastare, in modo sinergico e con maggiore efficacia, la criminalità organizzata, previo utilizzo di principi di assoluto, razionale e comune buon senso. Ne consegue che, alla stregua degli sforzi che il mondo bancario e finanziario ha già posto in essere negli ultimi tre lustri, le novità in termini di "adempimenti" in capo alle nuove figure professionali non potranno che ripercorrere il cammino già intrapreso, fondato su: Trasparenza dell'operazione, Conoscenza della clientela e Formazione del personale;

2. La possibilità di "esternalizzare" l'archiviazione dei dati in "outsorcing", per procedure informatizzate, in alternativa a metodi cartacei per Studi di dimensioni più modeste, sarà sicuramente consentita. In proposito, la delega di funzioni a società o collaboratori esterni non potrà sicuramente ed in ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela, e quindi sulla eventuale mancata percezione degli indici di anomalia che comunque ricadranno sul titolare dello Studio professionale;

3. Le misure di controllo da introdurre non potranno che essere strettamente connesse alle valutazioni da farsi in presenza di operazioni richieste dalla clientela, secondo indici di anomalia che saranno all'uopo individuati dagli stessi Organi di Vigilanza, sulla falsa riga del Decalogo Antiriciclaggio della Banca d'Italia - Edizione gennaio 2001. Operazioni poco trasparenti, ovvero clienti insofferenti a fornire delucidazioni circa l'origine e, in qualche caso, lo scopo della operazione richiesta, sicuramente si pongono nelle condizioni di essere segnalati.

Un discorso a parte meriterebbe la presentazione di Bilanci falsi, di fatturazioni infragruppo, di emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti, al solo scopo di giustificare fraudolente ed indebite appropriazioni da parte del Management. I recenti e numerosi scandali finanziari ne sono una fedele e pratica testimonianza. Per la formazione dei dipendenti e collaboratori, potrà valere una conoscenza tecnico - giuridica del fenomeno del Riciclaggio di denaro sporco, accompagnata da una casistica pratica di episodi concretamente vissuti e registrati in questi tredici anni di applicazione della normativa. Anche in questo caso varrà il vecchio detto di Irving Fisher: "Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza" ;

4. Attesa la natura e carattere di estrema riservatezza attribuita all'intero processo di valutazione ed eventuale Segnalazione di Operazione Sospetta, appare poco verosimile un accentramento in capo all'Ordine di appartenenza del professionista. Ciò, ove si considera che, l'Ufficio Italiano Cambi, deputato al preliminare screneeng della Segnalazione inoltrata, molto spesso, ha bisogno di conoscere ulteriori dettagli circa l'operazione posta in essere. Ne consegue che l'interlocutore preposto a fornire tali delucidazioni, non potrà che essere il singolo professionista, ritenuto il primo referente ed unico responsabile secondo il dettato normativo;

5. Premesso che collaborare con la Istituzione, nel rispetto e secondo la vigente normativa, non significa, né potrà mai significare rinunciare a fare Banca ovvero a svolgere la propria professione. Il significato da attribuire alla "Collaborazione attiva" non potrà che essere interpretato come un utilissimo supporto informativo di un mero sospetto, suscettibile di eventuale conferma da parte di appositi ed insostituibili Organismi Investigativi. L'esercizio di un potere, comunque discrezionale, di rifiutare l'operazione, potrà evidentemente adottarsi in presenza di una evidente ed esplicita proposta che esprima una chiara ed incontrovertibile condotta criminosa del cliente che faccia chiaramente riferimento alle fattispecie di cui agli artt.648bis e ter del Codice Penale.

Ai nuovi Colleghi (dizione questa, ovviamente riferibile al tema che qui ci occupa), chiamati dalla Istituzione a fornire la preziosa "Collaborazione attiva", desidero rivolgere un personale saluto di affettuoso benvenuto, con l'auspicio che anche grazie al loro intelligente operare, si potrà efficacemente contribuire nella lotta al Riciclaggio di denaro sporco.

Bari 02 agosto 2004

giovanni falcone


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08.02.2005 Giovanni falcone

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