"No' si volta chi a stella e' fisso. " - Leonardo da Vinci
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Sentenze e provvedimenti vari
9) Eredità Txx; chiusura di un eredità giacente per decorso del termine prescrizionale di accettazione dell'eredità e devoluzione dei beni allo stato.
T Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, Decreto, estensore Giudice unico dott. Tomaiuoli. Eredità giacente – morte dell’esecutore testamentario incaricato dell’istituzione di una fondazione erede universale – inefficacia della disposizione – apertura della delazione legittima – decorso del termine per l’accettazione dell’eredità – acquisto dei beni relitti in capo allo Stato - chiusura dell’eredità giacente. In caso di disposizione mortis causa di attribuzione della qualità di erede ad un’erigenda fondazione, la morte dell’esecutore testamentario incaricato di provvedere alla istituzione della stessa estingue il rapporto di mandato e determina l’inefficacia della disposizione testamentaria. In tale ipotesi, in applicazione analogica della norma di cui all’art. 522 c.c., non potendosi far luogo alla rappresentazione in mancanza della venuta ad esistenza dell’erede e non potendo operare l’accrescimento in difetto di nomina di altri eredi, deve ritenersi automaticamente operante la delazione legittima. Decorso il termine per l’accettazione dell’eredità, parificabile alla mancanza di eredi successibili di cui all’art. 586 c.c., si verifica ope legis l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti. |
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