Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Conquista te stesso, non il mondo." - Descartes



-    

Sentenze e provvedimenti vari

10) Ausl Lx sull'ambito dell'eccezioni sollevabili in appello dall'appellato costituitosi tardivamente in primo grado e sulla contrarietà a buona fede dell'eccezione di sospensione della garanzia assicurativa, in caso di accettazione del premio da parte dell'assicurazione
09.12.2004 - pag. 28269 print in pdf print on web

Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli.

Eccezione tardiva in primo grado – eccezione in senso stretto – assorbimento in primo grado - riproposizione in appello – novità – sussistenza.

L’eccezione di violazione dell’obbligo di salvataggio incombente sull’assicurato, tardivamente sollevata dalla compagnia assicuratrice in primo grado e rimasta assorbita nella decisione di prime cure, laddove riproposta in appello, non può essere esaminata per difetto di novità della stessa, da considerarsi eccezione in senso stretto, come tale sottoposta al regime preclusivo di cui all’art. 345 c.p.c..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice d’appello, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 21 del r.g.a.c. 2004 e vertente

T R A

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Castelvetrano, Via Colletta n. 35, presso lo studio dell’Avv. Eugenio Brillo, rappresentante e difensore come da procura a margine dell’atto di citazione in primo grado;

- appellante –

E

Lsxx GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Castelvetrano, Via Crispi n. 63, presso lo studio dell’Avv. Francesco Sammartano, rappresentante e difensore come da procura in calce alla copia notificata del ricorso per sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

- appellato -

NONCHE’

GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSHAFT, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Marsala, Via San Lorenzo, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Nicola Sammaritano, rappresentante e difensore unitamente all’Avv. Antonio Erba del foro di Milano;

- appellata –

OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di sinistro stradale.

CONCLUSIONI per l’Ausl n. 9: “conclude per l’accoglimento delle motivazioni tutte all’atto d’appello ed in particolare per l’affermazione della responsabilità del signor Lsxx, il quale ha tenuto inequivocabilmente all’interno dell’opera ospedaliera una condotta di guida imprudente e negligente, nonché per la responsabilità dell’assicurazione Gerling, stante che la polizza assicurativa era operante e giusto pronunciamento della Corte di Cassazione così come indicato nell’atto di appello, il ritardato pagamento non costituisce un interruzione della polizza, mantenendone tutti gli effetti”; per l’appellato Lsxx “per il rigetto dell’atto di appello e per la conferma della sentenza di 1° grado, precisando ancora una volta che i rapporti tra la Ausl n. 9 TP e la compagnia Gerling esulano dal diritto risarcitorio fatto valere dallo stesso, con vittoria di spese”; per la Gerling appellata: “respingere le domande formulate dall’appellante e per l’effetto confermare la sentenza impugnata, ritenendo pertanto inoperante la polizza sia per il mancato assolvimento dell’Asl n. 9 dell’obbligo ex art. 1227 c.c. di rimuovere la causa di tanti incidenti verificatisi, sia per il combinato disposto degli artt. 3 e 6 delle condizioni generali di assicurazione; in via subordinata: 1) nell’ipotesi di mancata conferma della sentenza n. 154/03 rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto inveritiere in fatto ed infondate in diritto; 2) in caso di condanna della convenuta azienda opedaliera Asl n. 9 al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice e qualora sia ritenuta l’operatività della polizza della terza chiamata Gerling Konzern per l’avvenuto pagamento nei termini pattuiti del premio assicurativo, repingere la domanda proposta nei confronti di quest’ultima a tiolo di garanzia e manleva per tutte le ragioni esposte in narrativa relative all’omesso intervento della convenuta per eliminare la situazione di pericolo a lei nota; con vittoria di spese”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato nel gennaio 2004, l’attrice conveniva in giudizio Lsxx Giovanni e l’Assicurazione Gerling Konzern s.p.a., chiedendo al Tribunale adito di sospendere in via pregiudiziale gli effetti esecutivi della sentenza n. 154/2003 del giudice di pace di Castelvetrano; nel merito, in riforma della stessa, di escludere la propria responsabilità nella causazione del sinistro occorso all’appellato Lsxx; in caso contrario, di ritenere operativa la polizza assicurativa contratta con la Gerling, condannandola al pagamento dei danni subiti da Lsxx, ivi comprese le spese legali; con vittoria di competenze e onorari.

Deduceva l’appellante che il giudice di prime cure aveva errato nel valutare le risultanze probatorie, ritenendo il luogo del sinistro scarsamente illuminato, come riferito da testi inattendibili e contrariamente alle dichiarazioni del teste Costa; nel non aver considerato che il cordolo in cemento armato contro il quale aveva impattato l’auto dell’appellato non poteva ritenersi un’insidia, in quanto visibile per le sue notevoli dimensioni e perché posto al centro della carreggiata; nel non aver ritenuto la colpa del Lsxx per difetto di diligenza e prudenza nella guida, anche in considerazione del luogo del sinistro, ossia un’area di transito all’interno dell’ospedale di Castelvetrano; nel non aver considerato che, essendo il cordolo al centro della carreggiata, averlo travalicato era indice della condotta colpevole dell’appellato; che il giudice di pace aveva errato nel ritenere la polizza inoperante sulla base della mera eccezione della compagnia assicuratrice, costituitasi all’udienza di conclusioni, di mancato pagamento del premio, peraltro pagato dall’Ausl n. 9 come dimostrato dalla documentazione prodotta in appello.

Si costituiva Lsxx Giovanni, eccependo in via pregiudiziale l’insussistenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; nel merito, la correttezza della sentenza impugnata; concludeva per il rigetto dell’appello; con vittoria di spese.

Si costituiva la Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellshaft, aderendo all’appello dell’Ausl in punto d’esclusione dell’insidia nel cordolo per cui è causa e di sussistenza di colpa nella condotta dell’appellato Lsxx; ribadiva, altresi’, l’inoperatività della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio e, in ogni caso, la decadenza dell’assicurato dal diritto alla garanzia per non essersi attivato per l’eliminazione della situazione di rischio; concludeva per la conferma della sentenza di primo grado; in caso di riforma, per la condanna al quantum provato in corso di causa, con detrazione dell’importo di € 258,23 a titolo di franchigia; con vittoria di spese.

Denegata la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, all’udienza del 23.09.04 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa assegnazione alle stesse dei termini ridotti ex art. 190, II comma, c.p.c., veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è parzialmente fondato ed in quanto tale va accolto per le ragioni di cui appresso.

Con un primo articolato motivo, l’appellante si duole che il giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria, ravvisando nel cordolo in cemento contro il quale ha impattato l’appellato Lsxx i caratteri dell’insidia stradale.

Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il detto cordolo, realizzato dall’Ausl all’interno dell’area di parcheggio dell’ospedale di Castelvetrano, presentasse i requisiti dell’imprevedibilità, in ragione dell’assenza di apposita segnaletica, e della non visibilità, in ragione della scarsa illuminazione sul posto e dell’apposizione del cordolo immediatamente dopo una curva a 90° per chi procedeva, come l’appellato, dallo spiazzale antistante il Pronto Soccorso verso l’uscita di Via Mattarella.

Non scalfiscono siffatto completo quadro motivazionale le censure dell’appellante relative all’illuminazione del luogo per cui è causa, poiché, anche a volerle condividere, permarrebbe nell’insidia de qua il carattere della non visibilità, stante l’apposizione del cordolo in cemento immediatamente dopo una curva a 90 gradi.

Nessuna prova l’appellante è riuscita a dare del concorso di colpa dell’appellato, prova su di essa gravante in ragione dei ben noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di insidia stradale; né essa si può ravvisare nel fatto di aver sconfinato oltre la mezzeria della carreggiata, invadendo il cordolo, posto che tale sconfinamento appare necessitato, in ragione dell’estrema limitatezza della larghezza della corsia di marcia, per chi effettua la detta curva a 90° indirizzandosi verso l’uscita (vedi fotografie in atti).

Deve essere confermato, pertanto, il capo della sentenza relativo all’accertamento dell’esclusiva responsabilità dell’Ausl n. 9 nella causazione del sinistro occorso al Lsxx.

Con il secondo motivo di gravame l’Ausl sostanzialmente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto provata l’inefficacia della polizza, sulla scorta della mera deduzione in tale senso della compagnia assicuratrice.

Il motivo è infondato.

Avendo la Gerling eccepito l’inoperatività della polizza per mancato versamento del premio, spettava all’attrice, nell’ambito dell’ordinario criterio di riparto di cui all’art. 2697 c.c., fornire la prova del pagamento tempestivo, dovendosi riguardare, tanto il fatto del pagamento, quanto quello della sua tempestività, siccome elementi costitutivi del diritto dell’assicurato all’indennizzo (Cass., 24.1.1986, n. 455; Cass., 23.1.1987, n.630)

Non avendo l’Ausl prodotto in primo grado i documenti comprovanti il versamento tempestivo del premio, il giudice di pace ha, da tale angolo prospettico, correttamente ritenuto l’inefficacia della polizza assicurativa.

L’appellante, tuttavia, ha prodotto in secondo grado due delibere di pagamento dei premi, seguite da relativi ordinativi di accredito effettuati sul conto dell’Ali Broker s.r.l. (soggetto pattiziamente individuato come legittimato a ricevere il pagamento), l’uno in data 25.2.2002 per un ammontare di € 499.645,71, e l’altro in data 5.8.2003 di € 35.648,38, a fronte di un premio pattuito di 530.410.26.

Dai detti documenti, pacificamente producibili per la prima volta anche in grado di appello, in quanto prove precostituite, risulta non solo che alla compagnia assicuratrice è stato integralmente pagato il premio, ma, soprattutto, che al momento del sinistro (8.10.2002) essa aveva ricevuto il pagamento di oltre 9/10 del corrispettivo pattuito.

E’ evidente, pertanto, che il rifiuto opposto dalla compagnia assicuratrice si appalesa contrario a buona fede, come tale inidoneo ex art. 1460 c.c. (di cui l’art. 1901 c.c. costituisce una particolare espressione) a privare l’assicurato della garanzia assicurativa (Cass., 8.11.1984, n. 5639).

L’appello, pertanto, deve essere accolto e l’appellata assicurazione deve essere condannata a tenere indenne l’Ausl di quanto essa è tenuta a pagare all’assicurato in forza della presente sentenza e salve le precisazioni di cui in seguito.

Va esaminata, a questo punto, l’eccezione di inoperatività della garanzia per mancata attivazione dell’assicurato al fine di evitare i danni - sulla quale, contrariamente a quanto ritenuto dall’assicurazione appellata, il giudice di primo grado non si è pronunciato, essendo essa rimasta assorbita dall’esclusione della garanzia per il mancato pagamento del premio –, eccezione riproposta in secondo grado da parte appellata.

A tale riguardo, è opportuno preliminarmente rilevare come la Gerling si sia costituita in primo grado ben oltre la definitiva fissazione del thema decidendum, di cui all’art. 320, II comma, c.c.; ne consegue che alla stessa, prima contumace, non sarebbe stato consentito estendere l’ambito cognitorio ed istruttorio del giudizio, sollevando eccezioni in senso stretto, qual è quella in esame, ma solo contestare i fatti costitutivi addotti dall’attore a mezzo di mere difese (tal’è la contestazione di mancato versamento tempestivo del premio di cui sopra: Cass, 24.1.1986, n. 455; Cass., 23.1.1987, n. 630).

La tardività dell’eccezione de qua, implicando l’inammissibilità delle stessa e risolvendosi in una questione pregiudiziale di rito, può essere rilevata ex officio anche in appello, laddove, come nel caso di specie, la questione sia rimasta assorbita in primo grado e non vi sia stata una statuizione di merito presupponente tale accertamento in termini di c.d. “giudicato implicito” (ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav., 19.3.2001 n. 3929; Cass., Civ., Sez. III, 31.7.2002, n. 11367; Cass. Civ., Sez. I, 12.6.2001, n. 7879)

La detta tardività dell’eccezione e la dichiarazione in grado d’appello della sua inammissibilità in primo grado ridondano, peraltro, sulla proponibilità della stessa nella fase di gravame: in altri termini, ammessa la rilevabilità in secondo grado della tardività dell’eccezione e della sua correlativa inammissibilità in primo grado, essa non può che considerarsi “nuova” in appello e seguire il regime preclusivo di cui all’art. 345 c.p.c..

Ciò posto, l’eccezione di violazione dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. deve ritenersi - al pari dell’eccezione di cui all’art. 1227, II comma c.c. (cui l’appellata assicurazione fa espresso riferimento nella sua comparsa), della quale la prima costituisce applicazione particolare al contratto di assicurazione – eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio (Cass., 16.11.1992, n. 12267; Cass., 19.11.1998, n. 11654), come tale inammissibile per la prima volta in appello.

Ne consegue che la Gerling Korzen, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata a tenere indenne l’assicurata Ausl di quanto quest’ultima è tenuta a pagare al danneggiato Lsxx in forza del presente giudizio.

E’ altresì fondata la domanda, assorbita in primo grado e riproposta dall’Ausl in appello, di condanna dell’assicurazione a tenerla indenne anche delle spese legali ex art. 1917, I e III comma, c.c..

L’eccezione dell’appellata di esclusione delle dette spese si fonda sull’art. 10 del capitolato speciale del contratto d’assicurazione, ove è previsto che la società non riconosce ed assume spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

E’ chiaro, peraltro, che tale esclusione, inserita in un articolo rubricato “gestione delle vertenze di danno”, ha riguardo esclusivamente alle spese sostenute dall’assicurato per la propria assistenza legale nei confronti del danneggiato e non già nei confronti dell’assicurazione, rispetto alla quale la regolamentazione delle spese è rimessa alla liquidazione giudiziale; ed è altrettanto evidente che, anche nei rapporti con il primo, l’esclusione non può ritenersi operante, interpretando secondo buona fede la detta clausola pattizia, laddove l’assicurazione, come nel caso di specie, disconosca l’operatività della polizza, così implicitamente rifiutando qualsivoglia assistenza legale all’assicurato nei confronti del danneggiato.

Va accolta, pertanto, la domanda dell’Ausl appellante di condanna della Gerling a tenerla indenne dal pagamento delle spese legali da rifondere al danneggiato, fatta salva la regolamentazione giudiziale delle spese di lite nei rapporti interni tra Ausl e Gerling.

E’ fondata, poi, l’eccezione riproposta in appello e relativa all’erronea liquidazione del danno da fermo tecnico, mera difesa questa legittimamente spiegabile anche tardivamente in primo grado e comunque in sede di gravame, senza incorrere nel divieto di ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c..

Il giudice di prime cure, infatti, ha liquidato tale voce di danno, in totale assenza di prova della sua sussistenza, erroneamente avvalendosi del potere equitativo di liquidazione, che attiene non già all’an debeatur, ma, provato questo, solo al quantum.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata sul punto, con esclusione dalle poste risarcitoria dovute al Lsxx della somma di € 70.

Da ultimo, l’eccezione contenuta in comparsa di risposta dell’appellata di riduzione dell’indennità a fronte di una franchigia contrattuale, assorbita in primo grado, a prescindere dalla sua tardività o meno nella detta fase, è proponibile in appello, in quanto rilevabile ex officio ex art. 345 c.p.c..

Essa è fondata a norma dell’art. 26.3 del capitolato speciale di contratto e, pertanto, l’assicurazione deve tenere indenne l’assicurato delle somme dovute al Lsxx, previa decurtazione dall’indennizzo dell’importo di € 258,23.

Le spese di giudizio di primo grado possono essere confermate in ragione della sostanziale correttezza della medesima, alla luce delle prove ivi articolate e prodotte dalle parti.

Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, in funzione di giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

1) dichiara l’esclusiva responsabilità dell’Ausl n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., nella produzione del sinistro occorso a Lsxx Giovanni e, per l’effetto, condanna la prima al pagamento in favore del secondo, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 1.745, oltre rivalutazione ed interessi come riconosciuti in primo grado;

2) dichiara la Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellshaft, in persona del legale rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne l’Ausl n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., di quanto essa deve in forza della presente sentenza (anche a titolo di refusione delle spese legali) a Lsxx Giovanni, previa detrazione della franchigia di € 258,23 ;

3) conferma le statuizioni relative alle spese del primo grado di giudizio; condanna l’Ausl n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di Lsxx Giovanni delle spese di lite di secondo grado, che liquida in € 1420, di cui 788 per diritti, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 15 T.F.; condanna la Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellshaft, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore dell’Ausl n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite di secondo grado, che liquida in complessivi € 1.420, di cui 25 per spese e 780 per diritti, oltre iva e cpa come per legge.

Castelvetrano, 23.11.2004

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Conquista te stesso, non il mondo." - Descartes








innovare l'informatica e il diritto


per la pace