"I giovani vanno ascoltati prima che giudicati" - Nicolò Govoni, 3.6.2023
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Sentenze e provvedimenti vari1) Inail Lx sulla natura (restitutoria o risarcitoria) dell'azione ex art. 28 l. 990/69 e sulle ricadute in tema di prescrizione;
T Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli Azione di ripetizione dell’Inail ex art. 28 l. 990/1969, ultimo comma – natura restitutoria ob causam finitam – prescrizione decennale – sussistenza - comportamento dell’assicurato – elemento soggettivo – esclusione. L’azione accordata all’assicuratore dall’art. 28, ultimo comma, l. 990/1969, per la ripetizione degli oneri assicurativi sociali, in ipotesi di pregiudizio arrecato dall’assicurato al diritto di surroga del primo, è da ritenersi una vera e propria azione di ripetizione ob causam finitam, conseguente ad una sorta di risoluzione legale del rapporto assicurativo sociale. Ne deriva che l’azione speciale de qua è di tipo restitutorio, a differenza di quella risarcitoria prevista in via generale dall’art. 1916, III comma, c.c, e che il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione di cui all’art. 28 L. 990/1969 è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non già quello quinquennale di cui all’art. 2947 c.c.. Dall’inquadramento suddetto deriva, altresì, che il comportamento dell’assicurato pregiudizievole del diritto di surroga dell’assicurazione non deve essere caratterizzato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa di cui all’art. 2043 c.c., ma è sufficiente che determini oggettivamente nocumento alle ragioni “surogatorie” dell’assicurazione, assunto a presupposto legale dell’insorgenza dell’obbligo restitutorio. |
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