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Brevetti    

La procedura di registrazione del marchio in Italia

Prosegue la serie di articoli dell'avv. Gabriella Lo Re, conoscitrice esperta della tutela dei beni immateriali e segni distintivi.
30.09.2004 - pag. 28076 print in pdf print on web

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Può ottenere la registrazione del marchio chi intenda utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne faccia uso con il suo consenso

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La domanda rivolta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è una direzione del Ministero dell'Industria e Commercio, o depositata anche presso le Camere di Commercio locali che provvedono ad inoltrarla all'Ufficio, dovrà contenere un esemplare del marchio e l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, con riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi contenuta nell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modifiche.
Ogni domanda ha ad oggetto un solo marchio altrimenti l'Ufficio inviterà il richiedente a limitarla.
Ricevuta la domanda, l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ex art. 80 l.m.
Procede all'esame della regolarità formale di essa e verifica l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Nel corso del procedimento chiunque interessato può indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda, può essere presentata all'Ufficio una opposizione scritta, motivata e documentata alla registrazione del marchio. Sarà basata su impedimenti relativi alla registrazione del marchio. Può essere presentata solo da chi è titolare di un marchio anteriore registrato, da chi ha depositato domanda di registrazione in data anteriore a chi rivendica una priorità o preesistenza, dal licenziatario all'uso esclusivo del marchio anteriore, da enti e associazioni ex art. 21. L'Ufficio comunica l'opposizione al richiedente che potrà difendersi per iscritto ed è pure possibile che si instauri un breve contraddittorio scritto.
Qualora l'Ufficio respinga la domanda di registrazione, il richiedente ha la possibilità di impugnare il provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato comunicato, davanti alla Commissione dei Ricorsi, collegio giudicante costituito da alti magistrati e professori universitari e che decide con sentenza. Tale sentenza è suscettibile di ricorso per Cassazione.
Se invece l'Ufficio dispone la registrazione del marchio, l'effettua, emette l'attestato, il cui originale è inserito nella Raccolta dei marchi d'impresa, che è documento pubblico consultabile presso l'Ufficio.


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30.09.2004 Avv. Gabriella Lo Re

Avv. Gabriella Lo Re

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