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"La semplicità è il traguardo massimo di ogni disciplina" - Vittorio Gassman



Brevetti    

Il Brevetto - le basi

Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per vent'anni. Esso garantisce l'inventore contro il rischio di distruzione del segreto, perché l'esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norma, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di utilizzare la stessa invenzione.

Dopo tale periodo l'invenzione verrà acquisita dalla collettività. Inoltre è fondamentale questo periodo di monopolio per favorire il progresso tecnico, in quanto la presenza del sistema brevettuale è stimolo e incentivo all'attività inventiva, perché permette a chi la realizza un diritto di esclusiva,

favorisce la rivelazione alla collettività dell'invenzione perché è impensabile gestirla in un clima di segreto e poi permette lo sfruttamento grazie alla circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni.

28.09.2004 - pag. 28074 print in pdf print on web

I

Il primo requisito è l'industrialità. Ai sensi dell'art. 17 legge brevetti "Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola".
Secondo requisito la novità. Ai sensi dell'art. 14 " L'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionali o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione".
Ai sensi dell'art. 15 " Per l'applicazione dell'art. 14 una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risulta la priorità."
Il terzo requisito è l'originalità. Ai sensi dell'art. 16 " Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva".
Il quarto requisito è la liceità. Ai sensi dell'art. 13 " Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti".

Quanto alla procedura italiana l'inventore deve presentare una domanda direttamente all'Ufficio Marchi e Brevetti o ad una Camera di Commercio. Viene presentata personalmente o avvalendosi dell'apporto di un consulente in proprietà intellettuale che la predispone. La domanda rimane segreta per diciotto mesi, fino al momento cioè della sua pubblicazione, da tale data decorrono gli effetti del brevetto. Il richiedente può domandare la pubblicazione anticipata della domanda, che viene messa a disposizione del pubblico dopo novanta giorni dalla data di deposito. Durante la procedura la domanda può essere modificata o integrata, ma l'oggetto del brevetto non può mai estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale a pena di sua nullità.
L'Ufficio effettua anzitutto un controllo formale della domanda; verifica poi che l'invenzione sia brevettabile ed accerta il requisito della liceità. Non accerta invece la novità e l'originalità perché in Italia non c'è esame. Se l'Ufficio decide di accogliere la domanda, viene redatto il brevetto, in un originale e due copie, una da inserire nel fascicolo della domanda, l'altra da consegnare al richiedente. Gli originali, numerati secondo la data di concessione, danno vita ad una Raccolta che sostituisce il Registro dei Brevetti, previsto dalla normativa anteriore. Il rilascio del brevetto viene anche annunciato sul Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
Se invece l'Ufficio rigetta la domanda, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione dei ricorsi, la quale se accoglie il ricorso, ordina all'Ufficio di rilasciare il brevetto.
Vi è anche una forma di brevetto europeo e comunitario che come per il marchio prevede una tutela molto forte e per di più vi è un esame nella procedura cosa che non abbiamo riscontrato nel sistema italiano.
Quanto alla procedura, le domande vengono depositate avanti l'Ufficio europeo dei brevetti che ha sede a Monaco di Baviera, o innanzi al Dipartimento dell'Ufficio Europeo che ha sede all'Aja, o a un Ufficio Brevetti di uno Stato aderente alla Convenzione sul Brevetto Europeo(se la normativa di questo Stato lo consente). In tal caso l'Ufficio nazionale dovrà trasmettere la domanda all'Ufficio Europeo nel più breve tempo possibile. La domanda va redatta in una delle tre lingue ufficiali della convenzione: francese, inglese e tedesco. Chi sia cittadino, o abbia domicilio in uno stato aderente alla convenzione, può redigere domanda nella lingua ufficiale, purchè depositi anche una sua traduzione in una delle tre lingue ufficiali. La domanda deve indicare lo stato o gli stati aderenti alla convenzione per il quale o i quali il richiedente chiede che l'invenzione sia protetta. Viene resa accessibile al pubblico diciotto mesi dopo la data di deposito, tranne che il richiedente chieda l'anticipazione della pubblicazione.
L'Ufficio Europeo effettua tramite la sua Sezione di deposito un esame formale della domanda.
Se essa è regolare, passa ad una divisione di ricerca, che effettua il rapporto di ricerca delle anteriorità. Dalla data di deposito di tale rapporto il richiedente ha sei mesi di tempo per chiedere che sia avviato l'esame sostanziale della domanda, nel caso tale richiesta non sia formulata nel termine anzidetto, la domanda si considera abbandonata.
L'esame sostanziale viene effettuato da una delle divisioni di esame, e si conclude con il rilascio del brevetto o il rifiuto del rilascio. La procedura si svolge in modo informale e nel contraddittorio del richiedente, è aperta ad osservazioni e interventi di terzi.
Rilasciato il brevetto si può proporre opposizione innanzi a una delle divisioni di opposizione, in contraddittorio col richiedente.
La divisione può accogliere l'opposizione e revocare il brevetto o mantenere il brevetto, eventualmente con le modifiche che il richiedente abbia apportato nel corso della procedura.
Le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame e delle divisioni di opposizione sono ricorribili avanti a una Commissione dei Ricorsi, da parte di chi sia stato parte nella procedura, ed il ricorso sospende la decisione impugnata.
Se le commissioni decidono in maniera difforme si ricorre ad una Commissione allargata dei ricorsi in ultima istanza.
La procedura appena descritta è identica sia per il brevetto europeo che per quello comunitario. Ma si differenziano perché il brevetto europeo vale come fascio di brevetti nazionali ed è soggetto oltre che alla Convenzione di Monaco, alla normativa brevettuale e alla giurisdizione dei singoli Paesi.
Il brevetto comunitario vale come titolo unitario, è soggetto esclusivamente alle convenzioni di Monaco e di Lussemburgo, e alle giurisdizioni nazionali solo per quanto attiene al giudizio di contraffazione ed al primo grado del giudizio di nullità. Per il secondo grado è prevista una giurisdizione speciale comunitaria.


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28.09.2004 Avv. Gabriella Lo Re

Avv. Gabriella Lo Re

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