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"Art. 1340. (Clausole d'uso). Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti." - Codice civile



Danno biologico    

Sollevata questione di incostituzionalita' sul danno biologico

Atto N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004.
25.09.2004 - pag. 28067 print in pdf print on web

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atto N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004.

Sommario: Ordinanza emessa il 21 maggio 2004 dal tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Di ... Francesco contro I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro - Danno biologico - Indennizzabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3 dell'art. 13 - Incidenza sul principio di uguaglianza - Violazione del diritto alla salute, nonchè dei principi di tutela sul lavoro e di garanzia previdenziale - Eccesso di delega. - D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 76. In via subordinata: Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Normativa anteriore al D.lgs. n. 38/2000 - Danno biologico - Indenizzabilità - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza - Violazione del diritto alla salute, nonchè dei principi di tutela del lavoro e di garanzia previdenziale. - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74. - Costituzione, artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma.

gazzetta: GU n. 37 del 22-9-2004

Testo: IL TRIBUNALE

Visti gli atti del giudizio n. 630/A/02 promosso da Di ... Francesco, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e, preso atto che, il ricorrente, infortunatosi gravemente sul lavoro il 20 febbraio 1999 lamentava il fatto che l'I.N.A.I.L. avesse operato una liquidazione inadeguata, corrispondendogli la rendita di cui al n. 2 dell'art. 66 del d.P.R. n. 1124/1965 invece di quella di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 38/2000, che prevede anche l'indennizzo del danno biologico, lamentando altresì la non conformità ai principi costituzionali di detta ultima norma nella parte in cui, nell'introdurre l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, al comma 2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3 (ovvero d.m. 12 luglio 2000), approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, entrato in vigore il 25 luglio 2000). Lette le contestazioni mosse da parte resistente, con la memoria di costituzione ed all'udienza del 14 febbraio 2003, questo giudice, ritiene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della normativa di cui innanzi e che meglio si chiarirà in prosieguo, come sollevata da parte ricorrente sia in via principale e quindi dell'art. 13, d.lgs. n. 2372/2000, n. 38, comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 32, comma 1, 38, comma 2 e 76 della Costituzione, sia in via subordinata per gli artt. 2 e 74 d.P.R. n. 1124/1965 per contrasto con gli artt. 3, 32, comma 1, 35, comma 1 e 38, comma 2 della Costituzione. Invero la domanda principale tiene conto del prevalente orientamento dottrinario e della Corte costituzionale tesi a garantire al lavoratore la tutela previdenziale anche e soprattutto per il danno biologico derivato da infortunio sul lavoro o tecnopatia. Detti postumi, che l'Istituto non intende indennizzare, costituendo lesione del bene salute (diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione, artt. 32 e 38 di immediata portata precettiva), devono rientrare nella copertura assicurativa; opinando diversamente, ovvero pensare che nel caso di specie il danno biologico, sol perche' relativo ad infortunio sul lavoro verificatosi prima del 25 luglio 2000, non goda di copertura assicurativa, implicherebbe un'interpretazione del sistema normativo, o comunque un'applicazione, contraria ai principi costituzionali, e quindi inammissibile. Consideri inoltre il giudice che nel settore del pubblico impiego, ai sensi della legislazione vigente da decenni, i danni permanenti all'integrità psico-fisica, seppur senza riflessi sull'attitudine lavorativa, sono indennizzati con pensione privilegiata, assegno rinnovabile o assegno una tantum, se tali menomazioni fossero contratte dai dipendenti statali a causa del servizio. Questa disparità di trattamento tra dipendenti statali e privati non ha giustificazione. Più volte la Consulta in anni passati, pur non spingendosi fino alla espressa e formale declaratoria d'incostituzionalita', ha avuto occasione di esprimersi sulla questione affermando che «l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (cosiddetto danno biologico), non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, comma 1, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).» (in tal senso Corte cost. 28 gennaio 1991, n. 87 e 11 luglio 1991, n. 356). La Corte quindi rivolgeva l'invito al legislatore per un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale; così peraltro ribadendo identiche precedenti sollecitazioni contenute nella propria pregressa giurisprudenza in materia. Seppur tardivamente il legislatore è finalmente intervenuto nel senso indicato dalla Corte costituzionale; la nuova normativa non ha però rimediato in toto alla situazione più volte censurata dalla stessa Corte. Infatti, l'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale (in attuazione della delega di cui all'art. 55, legge 17 maggio 1999, n. 144), al comma 2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi o tecnopatie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3 (ovvero d.m. 12 luglio 2000). Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, entrato in vigore il 25 luglio 2000). Considerato che la delega di cui all'art. 55, legge n. 144/1999 è stata conferita al Governo proprio per dare riscontro ai ripetuti solleciti della Consulta di superare finalmente la situazione di non conformità ai principi costituzionali del d.P.R. 1124/1965 (laddove non prevede il ristoro del danno biologico), l'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nel prevedere la propria applicabilità dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3, ha perpetuato fino a quella data l'incostituzionalità del d.P.R. n. 1124/1965 per come rilevata dalla Consulta; ha perpetuato fino a tutto il 24 luglio 2000 anche la disparità di trattamento sopra evidenziata tra dipendenti statali e quelli sottoposti alla normativa del d.P.R. n. 1124/1965 e ne ha creata un'altra tra questi ultimi (precisamente tra quelli che hanno subito un infortunio o denunciato una tecnopatia fino al 24 luglio 2000 e quelli che hanno avuto la fortuna, o minor sventura, di subire gli stessi eventi solo un giorno dopo). Per non dire delle riserve in ordine alla legittimità della decorrenza così come statuita dall'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, comma 2, poichè la legge delega, tra i principi e criteri direttivi che il Governo era tenuto a rispettare, non ha indicato anche l'imposizione di uno sbarramento temporale per la validita' della nuova disciplina. Pertanto visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, comma 2, perchè in contrasto con gli artt. 3 (principio di uguaglianza), 32, comma 1 (diritto alla salute), 35, comma 1 (tutela del lavoro), 38 comma 2 (diritto alla copertura previdenziale e assicurativa) e 76 (sull'esercizio della funzione legislativa delegata) della Costituzione, nella parte in cui, nell'introdurre l'indennizzabilita' del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro (in attuazione della delega di cui all'art. 55, legge 17 maggio 1999, n. 144), precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3. La norma impugnata, lasciando fuori della copertura assicurativa il danno biologico conseguito alle accidentalità lavorative verificatesi fino al 24 luglio 2000 (giorno precedente l'entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3 dell'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), fino alla stessa data ha lasciato in essere la situazione d'incostituzionalità evidenziata nelle pagine precedenti, rilevata più volte dalla Corte costituzionale che più volte ha invitato il legislatore a superare; la stessa norma impugnata, avendo posto la decorrenza suindicata, è in contrasto con la legge delega che nulla prescrive al riguardo nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In via subordinata, degli artt. 2 e 74 d.P.R. n. 1124/1965 (che sarebbero quindi ancora applicabili alla presente controversia perchè in contrasto con gli artt. 3 (principio di uguaglianza), 32, comma 1 (diritto alla salute), 35, comma 1 (tutela del lavoro) e 38, comma 2 (diritto alla copertura previdenziale e assicurativa) della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Dette norme del t.u., infatti, considerano oggetto di copertura assicurativa soltanto l'ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di infortunio, abbia subito una riduzione della propria capacita' lavorativa, escludendo perciò i casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro. Ne deriva la violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonchè del principio di eguaglianza e ragionevolezza, tenuto pure conto che, invece, ai dipendenti statali la legislazione vigente da molto tempo riconosce l'indennizzo del danno biologico per menomazioni contratte per causa di servizio, seppur non influenti sull'attitudine lavorativa. E se il contrasto con detti principi costituzionali era sussistente «ieri», come peraltro rilevato più volte dalla stessa Consulta, a maggior ragione «oggi» i principi di uguaglianza e ragionevolezza sono violati stante il vigore della normativa che riconosce il danno biologico, con decorrenza però dal 25 luglio 2000.

P. Q. M. Visto l'art. 295 c.p.c. sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Della presente ordinanza si dà pubblica lettura in udienza e non va pertanto comunicata alle parti in causa. Ordina che la presente sia trasmessa, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente delle due Camere del Parlamento. Trani, addì 21 maggio 2005 Il giudice: Chirone


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25.09.2004 Spataro

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