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"Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25)." - Codice Civile



Esame avvocati    

Esame praticanti avvocati: arrivano i quiz nelle scuole di specializzazione !

La commissione predispone tre elaborati costituiti da

cinquanta quesiti ciascuno

10.05.2004 - pag. 27845 print in pdf print on web

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titolo: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 10 marzo 2004, n.120

Sommario: Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

gazzetta: GU n. 106 del 7-5-2004

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di
nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da
cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei
principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di
cui al comma 2, nonchè le capacità logiche dei candidati. I tre
elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre
elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati
firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il
Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove,
controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».
b) l'articolo 4, comma 4, è soppresso;
c) l'articolo 9, comma 2, è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 marzo 2004


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